PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

29/10/2004

Il diritto all'utilizzo del credito d'imposta può sempre essere utilizzato in futuro

Quesito

Mi permetto rivolgerLe un quesito in materia di credito d'imposta L.388/00.

Nella fattispecie, trattasi di credito residuo al 31.12.2002 indicato nel mod. CVS pari ad ? 979,00.

Atteso che nel 2003, per dimenticanza, non è stato utilizzato il 49% pari ad euro 480,00, è possibile utilizzare questo importo in compensazione nel 2004, oltre al 6% previsto per questa annualità e le seguenti?

In caso di risposta negativa, tale credito è da considerare 'perso'?

La ringrazio anticipatamente e colgo l'occasione per rinnovarLe i miei complimenti.

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

1) L'art. 62, comma 1, lett.a ), della legge n. 289 del 27/12/2002 stabiliva l'invio del modello CVS per tutti i soggetti che avevano conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'08/07/2002.

2) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto del 02/04/2003, sempre per i soggetti di cui all'art. 62, comma 1, lett. a), legge n. 289/2002 ha previsto l'utilizzo del contributo attribuito nella forma di credito d'imposta nella misura del 10%, per l'anno 2003, e del 6% per gli anni successivi.

3) Lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, con successivo Decreto del 06/08/2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11/08/2003 n. 185), per gli investimenti realizzati sino alla data del 31/12/2002, per il solo anno 2003, ha elevato il limite del 10% al 49%, rimanendo invariato, invece, il limite del 6% per gli anni dal 2004 in poi.

4) L'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Puglia - Ufficio fiscalità - del 03/05/2004 prot. n. 04/23809, ha chiarito che per l'anno 2004 e seguenti il 6% della somma tra l'ammontare complessivo del credito d'imposta da utilizzare (rigo 4, quadro b, sez. I del modello CVS) e il credito d'imposta maturato, relativo all'investimento netto avviato (rigo 6, quadro b, sez. II del modello CVS) può essere aumentato dell'eventuale credito residuo rispetto ai limiti fruibili degli anni precedenti.

Infatti, va rilevato, sempre secondo la succitata circolare, che, applicando la misura del 49% all'ammontare complessivo del credito maturato (rigo 2, sez.I, quadro b del modello CVS), l'importo derivante potrebbe risultare superiore al totale del residuo credito da utilizzare (rigo 4, sez. I, quadro b del modello CVS); in tal caso, l'eventuale residuo del 2003 può essere usato nel 2004 senza alcuna restrizione.

5) In sostanza, anche alla luce di quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate Pugliese, il credito in precedenza non utilizzato non può certamente essere considerato 'perso', anche perchè manca una tassativa disposizione in proposito.

Oltretutto, in linea di principio, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - con la circolare n. 11/E del 13/02/2003 ha precisato che il diritto all'utilizzo del credito d'imposta, una volta definitivamente acquisito, può sempre essere utilizzato in futuro, come precisato alle pagg. 8 e 19 della succita circolare n. 11/E.