PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

12/11/2004

Credito d'imposta non utilizzato per compensare i debiti relativi all'anno 2003

Quesito

Sono un praticante commercialista a cui è stata affidata la pratica di un cliente-contribuente che, pur avendo ottenuto, a seguito dell'invio del mod. RTS, la concessione del credito d'imposta pari a 34000 euro, non ha ha mai utilizzato il credito per compensare i debiti relativi all'anno 2003.

Lo stesso contribuente ha comunque effettuato l'investimento nell'anno 2003, realizzandolo interamente nello stesso anno, anche se d'importo diverso.

La pianificazione dell'investimento e dell'utilizzo del credito, come da modello RTS, è la seguente:

Investimento netto
1° anno --
2° anno --
3° anno 80.000,00
Credito d'imposta
1° anno minimo 6.800,00 massimo 10.200,00
2° anno minimo 13.600,00 massimo 13.600,00
3° anno minimo 13.600,00 massimo 10.200,00

La circolare 32/E chiarisce come è possibile riportare negli anni successivi la parte di credito maturato ma non compensabile nel 2003 perché superiore alla misura massima possibile e come, invece, non è possibile utilizzare il credito residuo per 'incapienza' rispetto alla misura minima; ma gli esempi sono riferiti sempre ad un investimento progressivo nel tempo.

A questo punto mi chiedo:
- Il credito maturato nel primo anno (2003) di 34000,00 (100% di 80000) è andato completamente perso?
- Se è andato perso solo il credito massimo, ovvero 10.2000, posso compensare i debiti nel 2004 col solo credito di 13.600, anche se in quest'anno non si ha la realizzazione di investimenti?
- Oppure, il credito massimo del 2003 lo posso sommare al credito massimo del 2004 (10.200+ 13.6000)?
- Inoltre, poichè l'investimento effettivo complessivo fatto dal contribuente nel 2003 è pari a 51.231,00 con un credito di 21773, anzichè 80.000,00 come inizialmente dichiarato nel modello RTS, cosa occorre comunicare e, soprattutto, qual'è il credito spettante (sempre che non si sia completamente perso)?

N.B. Il centro operativo di Pescara ha già richiesto al contribuente, con una lettera, di comunicare la motivazione, appunto, della mancata compensazione col modello F24.

Parere

In tema di modifiche dei crediti d'imposta investimenti, l'art. 62, comma 1, lettere d), f) e g) della legge n. 289 del 27/12/2002 stabilisce che in tema di rinnovo dell'istanza con il Mod. RTS, come da Lei segnalato, l'utilizzo del contributo, in relazione al singolo investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti di utilizzazione minimi e massimi tassativamente previsti dalla legge, a pena di decadenza.

Ne consegue che:

- l'investimento dovrà realizzarsi per almeno il 20% nel primo anno, per almeno il 60% nel secondo e dovrà essere ultimato nel terzo anno.
Nell'anno in cui l'investimento, completamente realizzato, dovesse risultare inferiore alle misure percentuali minime fissate dalla norma, scatta la decadenza dall'agevolazione;

- l'utilizzo del credito deve essere effettuato secondo la stessa progressione dell'investimento (almeno il 20% nel primo anno, almeno il 60% nel secondo anno, il 100% nel terzo anno).
Il mancato rispetto del limite minimo di utilizzo comporta la perdita del credito d'imposta pari alla differenza tra lo stesso limite minimo e l'importo effettivamente utilizzato in compensazione.
Tale situazione non influenza in alcun modo il credito che andrà a maturare per gli investimenti da realizzare negli anni successivi;

- l'utilizzo del credito deve rispettare i limiti massimi pari al 30% nel primo anno e al 70% nel secondo anno.
La parte di credito eccedente la misura massima consentita è utilizzabile negli anni successivi;

- il credito maturato deve comunque essere utilizzato entro il secondo anno successivo a quello di presentazione dell'istanza.
L'eventuale quota non utilizzata a tale data non è più spendibile.

Il rispetto dei limiti di utilizzo comporta per il soggetto beneficiario l'onere di programmare e realizzare gli investimenti in misura tale da consentire per ciascun anno la maturazione del credito d'imposta in misura non inferiore ai predetti limiti minimi.

Il mancato rispetto dei limiti dei tempi di realizzazione dell'investimento e conseguentemente dei limiti di utilizzo, costituisce causa di decadenza dall'agevolazione.

Il verificarsi della decadenza comporta l'obbligo di restituzione del credito utilizzato nell'anno in cui la stessa si è verificata, con la sola aggiunta degli interessi al tasso del 5% annuo.