PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

12/11/2004

Indennità risarcitoria per abusivismo edilizio

Quesito

Le scrivo per porLe un quesito in merito a indennità risarcitoria di cui all'art.164 del D.Lgs.490/9 per interventi e trasformazioni di immobili realizzati abusivamente in aree soggette alla disciplina di cui all'art.151 del D.Lgs.490/99,art.82 del D.P.R.616/77ed all'art.31 della L.R.56/80.

Premesse:

a. In data 6 Luglio 1999 La regione Puglia inviava una DETERMINAZIONE, notificata in data 14/8/1999, con la quale si chiedeva a mio suocero, proprietario dell'immobile, una indennità pecuniaria di L.35.949.800.

Mio suocero muore in data 25/5/2000.

b. In data 8 ottobre 2003, ricevo una raccomandata intestata a mio suocero, deceduto nel frattempo, con la quale la Regione Puglia chiede la ricevuta del pagamento della somma di cui sopra (pagamento che non è stato effettuato).

c. Ho inviato quindi una raccomandata alla Regione Puglia in data 30 Dicembre 2003 con quale comunicavo l'avvenuto decesso di mio suocero.

d. In data 29/10/2004 è stata notificata, a mezzo messo comunale, una determinazione nella quale sono individuati tutti gli eredi ma la firma sulla notifica è stata apposta solo da uno degli eredi presso il domicilio di quest'ultimo.

La domanda che Le pongo é la seguente:
l'indennità risarcitoria che mi si chede è da considerare sanzione amministrativa e come tale non trasmettibili agli eredi in base all'art.7 della Legge 689 del 24/11/81?

Colgo l'occasione per complimentarmo con Lei per il servizio che offre tramite il suo sito.

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, secondo me, l'indennità risarcitoria di cui all'art. 164 del D.Lgs. n. 490/9 per interventi e trasformazioni di immobili realizzati abusivamente non è da considerare una sanzione amministrativa, tenuto conto della natura giuridica e delle finalità della normativa succitata, che ha come unico scopo il risarcimento dei danni e non l'applicazione di una sanzione.