PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

28/11/2004

Credito di imposta nuove assunzioni - assunzioni effettuate dall'08 luglio al 31 dicembre 2002

Quesito

Pongo alla Vostra cortese attenzione il seguente quesito: Argomento - Credito di imposta nuove assunzioni - art. 63 legge n. 289/2002.

Un datore di lavoro che alla data del 07/07/2002 vantava un incremento occupazionale rilevante di n. 2 agevolati, decaduti dal beneficio al 30/09/2002 per il mancato mantenimento del livello occupazionale, alla data di entrata in vigore della legge in argomento (01/01/2003) non vantava quindi alcun incremento occupazionale rilevante.

Nel predisporre l'istanza (mod. ICO) per la richiesta del credito di imposta per ulteriori incrementi, avvenuti dal 01/08/2002 in poi, come doveva considerarsi?

1) datore di lavoro in possesso di incrementi occupazionali rilevanti al 07/07/2002 (comma 1 lettera a)
o
2) datore di lavoro non in possesso di incrementi occupazionali rilevanti al 07/07/2002 (comma 1 lettera b), (visto che, alla data di entrata in vigore della legge i dipendenti agevolati al 07/07/2002 risultano decaduti al 30/09/2002).

Nel ringraziarVi porgo cordiali saluti.

Parere

Il caso da Lei prospettato è stato disciplinato dall'art. 2 del D.L. n. 209 del 24/09/2002, convertito dalla legge n. 265 del 22/11/2002 (in G.U. n. 275 del 23/11/2002), in base al quale le assunzioni effettuate dall'08 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo se l'incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti non supera la misura massima alla data del 07/07/2002; oltretutto, i crediti d'imposta maturati tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2002 possono essere utilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2003 in quote non superiori ad un terzo del totale.

A tal proposito, la circolare n. 11/E del 13 febbraio 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - (paragrafi 2/1 - 2/2 e 2/3) ha chiarito che la suddetta disposizione ha previsto una sorta di ricognizione straordinaria dell'incremento occupazionale alla data del 07/07/2002 che, in sostanza, va considerata quale giorno finale del medesimo mese (e, pertanto, quale data in cui procedere alla verifica della realizzazione del presupposto per la maturazione del credito d'imposta, come precisato nell'altra circolare n. 73/E del 02/09/2002).

Qualora, alla data del 07/07/2002 il 'minor valore' (calcolato secondo le modalità descritte al precedente paragrafo uno della succitata circolare n. 11/E) risulti nullo o addirittura negativo, la misura massima fruibile dell'agevolazione in parola è pari a zero e il datore di lavoro interessato non può fruire del credito d'imposta per eventuali incrementi occupazionali riscontrati al termine di ciascuno dei mesi compresi nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002.

Eventuali nuove assunzioni intervenute successivamente al 07/07/2002 non possono generare, relativamente ai successivi mesi dell'anno 2002, ulteriore credito d'imposta rispetto a quello spettante nella misura massima consentita.

Mediante tale previsione, in definitiva, è stata inequivocabilmente prevista la rilevanza, ai fini della maturazione del credito d'imposta di cui al predetto art. 2, delle sole assunzioni compiute nel periodo 08/07- 31/12/2002, al fine di reintegrare il numero dei lavoratori occupati alla data del 07/07, che non risultino più alle dipendenze del datore di lavoro interessato all'agevolazione.

Quanto sopra l'ho chiarito sia nella mia monografia sul tema dei crediti d'imposta, che può interamente scaricare dal mio sito (Monografia sui crediti d'imposta aggiornata al 03 maggio 2004), sia dal mio quadro sinottico che è stato pubblicato su Pratica Professionale Ipsoa n. 4/2003 (pagg. 171 - 172 e 173).

A tal proposito, come potrà leggere anche sul mio sito, La informo che il giorno 03 dicembre c.a., presso l'Hotel President di Lecce, organizzato dall'Assindustria di Lecce, si svolgerà un convegno con ingresso gratuito su tutte le problematiche dei crediti d'imposta (occupazione ed investimenti) dalle ore 9 alle ore 18, con le risposte ai quesiti.

Al convegno, oltre al sottoscritto, parteciperà anche, in qualità di relatore, il Dott. Antonello Silvestri della Direzione Regionale della Puglia di Bari; insieme a lui ed al Dott. Sacrestano del Sole24Ore, cercheremo di dare le risposte alle varie problematiche sul tema.