PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

02/12/2004

I beneficiari del credito d'imposta devono individuarsi facendo riferimento alla normativa di attuazione dell'agevolazione contenuta nella legge 488/1992

Quesito

Egregio Avvocato, sono un tirocinante di Bari.

Ho visionato il Suo sito e ne sono entusiasta per quantità di documentazione che viene messa a disposizione dell'utenza.

Sui newsgroups 'it.discussioni.commercialisti' e su 'it.economia.fisco' collaboro e condivido esperienze di lavoro con altri colleghi commercialisti ed aspiranti tali.

Quest'oggi ho letto un thread di una collega leccese che così descrive il controllo dell'AdE di Lecce in merito:

...- Una srl, dopo aver ottenuto l'assenso dall'Agenzia dell'Entrate nel 2003, ha avviato una serie di investimenti indicati nel RTS, tra i quali la realizzazione di un immobile da destinare alla vendita al pubblico di macchine elettroniche d'ufficio.
Ora, l'agenzia di Lecce sostiene che il fabbricato puo' rientrare tra gli investimenti solo se la superfice destinata al commercio sarà superiore a 150 mq dato che la srl opera in un comune con meno di 7.000 abitanti.
E' proprio così?
Quali riferimenti normativi mi puoi suggerire? -...

Francamente è la prima volta che leggo un rilievo del genere da parte dei verificatori dell'AdE di Lecce e Se Lei fosse così gentile da fornirmi una Sua impressione ed un consiglio da rigirare alla collega gliene sarei molto grato.

Parere

L'art. 10, comma 1, lett. b), della legge n. 178 dello 08/08/2002, nel convertire con modificazioni il D.L. n. 138 dello 08/07/2002, per la prima volta nell'indicazione delle imprese che operano in determinati settori ha fatto riferimento alla legge n. 488 del 19 dicembre 1992.

In definitiva, i beneficiari del credito d'imposta in esame devono individuarsi facendo riferimento alla normativa di attuazione dell'agevolazione contenuta nella legge 488/1992.

A tal fine, come più volte precisato dall'Agenzia delle Entrate, per l'individuazione nell'ambito di ciascun settore delle attività ammesse, occorre fare riferimento agli atti normativi nonchè alle circolari del Ministero delle Attività Produttive; in particolare, per il settore del commercio, alla Circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001, pubblicata nel S.O. n. 34 della G.U.R.I. n. 46 del 24 aprile 2001.

Nella suddetta circolare non si fa assolutamente riferimento alla condizione della superficie superiore a 150 metri per un comune con meno di 7000 abitanti, per cui ritengo totalmente illegittimo il recupero che il locale Ufficio fiscale intende fare.

Oltretutto, occorre precisare, come più volte ho sottolineato nella mia monografia sui crediti d'imposta, che può interamente scaricare dal mio sito (Monografia sui crediti d'imposta aggiornata al 03 maggio 2004), che il riferimento alla legge n. 488/1992 è fatto solo per l'individuazione delle attività ammesse al beneficio e non anche per le eventuali condizioni legislative richieste per l'applicazione di tale specifica normativa, completamente diversa dall'agevolazione fiscale del credito d'imposta.

A tal proposito, come potrà leggere anche sul mio sito, La informo che il giorno 03 dicembre c.a., presso l'Hotel President di Lecce, organizzato dall'Assindustria di Lecce, si svolgerà un convegno con ingresso gratuito su tutte le problematiche dei crediti d'imposta (occupazione ed investimenti) dalle ore 9 alle ore 18, con le risposte ai quesiti.

Al convegno, oltre al sottoscritto, parteciperà anche, in qualità di relatore, il Dott. Antonello Silvestri della Direzione Regionale della Puglia di Bari; insieme a lui ed al Dott. Sacrestano del Sole24Ore, cercheremo di dare le risposte alle varie problematiche sul tema.

Le invio anche il programma del convegno, con preghiera di pubblicizzarlo anche sul newsgroup 'it.discussioni.commercialisti' e su 'it.economia.fisco', facendo altresì presente che gli interessati possono rivolgermi richieste di parere tramite il mio sito.

La ringrazio per i complimenti che ha voluto farmi.