PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

10/12/2004

Credito d'imposta - mancato invio mod. CVS, come impostare il ricorso

Quesito

Credito d'imposta art. 8 L. 388 Anno 2001.

Mancato invio mod. CVS.

Recupero da parte Agenzia delle Entrate.

Come impostare il ricorso?

Parere

L'art. 62, comma 1, lett. a), della legge n. 289 del 27/12/2002 prevede che i soggetti i quali avevano conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'08/07/2002 dovevano comunicare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati necessari con il modello CVS, entro e non oltre il 28/02/2003.

In caso di mancato invio del suddetto modello CVS ed in caso di notifica dell'atto di recupero da parte della competente Agenzia delle Entrate, il ricorso, da presentare sempre alla competente Commissione Tributaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992, puō essere impostato eccependo:

- innanzitutto, l'illegittimitā dell'avviso di recupero notificato perchč trattasi di atto non previsto tassativamente dalla legge ed in quanto tale non inquadrabile nč nell'avviso di accertamento nč nella cartella esattoriale o nel ruolo;

- in ogni caso, l'illegittimitā del recupero stesso perchč non sono stati rispettati i principi stabiliti dallo Statuto dei Diritti del Contribuente (legge n. 212 del 27/07/2000) per quanto riguarda l'irretroattivitā della normativa (art. 3) ed il principio di affidamento (art. 10), cosė come correttamente stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, sez. 4, con la sentenza n. 225 del 21/02/2004.