PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

15/12/2004

Ipotesi di fruire credito di imposta maturato ante 8/07/02, anche se non è stata fatta la comunicazione CVS

Quesito

Si chiede il Vs. cortese parere sulla seguente situazione:
contribuente che ha iniziato l'ivestimento L.388/2000 nel mese di giugno 2002 mediante la stipula di un preliminare di acquisto di immobile nuovo da adibire a propria attività, e contestuale versamento di una somma a titolo di acconto coperta da regolare fattura dell'impresa edile.

Il rogito notarile è stato stipulato nel mese di Maggio del 2003.

Non è stato inviato il modello CVS nel mese di febbraio 2003, in quanto si riteneva che la stipula del solo preliminare di acquisto non potesse essere, con sufficiente certezza, considerato avvio dell'investimento.

Nell'aprile 2003 si è proceduto ad inviare il modello ITS per la prenotazione delle risorse, con esito negativo per esaurimento dei fondi.

Nel Gennaio 2004 si è rinnovata la richiesta,tramite il mod. RTS, ma anche in questo caso il credito non è stato assegnato per mancanza di fondi.

Alla luce della suesposta casistica si chiede, posto che non è stato possibile ottenere il credito di imposta richiesto (ITS-RTS) se ne vale la pena considerare l'ipotesi di fruire ugualmente del credito di imposta maturato ante l'8 Luglio 2002, anche se non è stata fatta la comunicazione CVS.

Eventualmente in caso di disconoscimento del credito stesso da parte dell'A.F.,per non aver trasmetto il mod. CVS, si impugnerebbe l'atto enunciando le motivazioni già esposte in altri casi analoghi già oggetto di contenzioso (es. tardiva pres.mod. CVS ecc).

Grazie anticipatamente per la gentile collaborazione.

Parere

Nell'ipotesi prospettata, poichè il diritto al credito d'imposta era maturato anteriormente all'08 luglio 2002 (a seguito della stipula del preliminare e del pagamento dell'acconto), doveva essere inviato il modello CVS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, comma 1, lett. a), della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002.

Non avendo adempiuto al suddetto invio, il contribuente può rischiare l'utilizzo del credito d'imposta, tenendo presente, però, che l'Ufficio provvederà alla notifica dell'avviso di recupero.

Avverso il suddetto atto si può proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria, facendo presente tutte le eccezioni, di diritto e di merito, che sono state accolte dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, Sez. IV, con la sentenza n. 225 del 21 febbraio 2004, soprattutto in riferimento ai principi espressi dallo Statuto dei Diritti del Contribuente in tema di irretroattività ed affidamento nell'applicazione della legge tributaria (artt. 3 e 10 della Legge n. 212 del 27/07/2000), ultimamente riaffermati dalla Corte di Cassazione, Sez. Trib., con la sentenza n. 7080 del 14 aprile 2004 (in Corriere Tributario IPSOA n. 29/2004, pagg. 2287-2296).