PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

24/01/2005

Ai soci di una s.n.c. è stato attribuito un certo credito d'imposta maturato

Quesito

Su contestazione dell'ufficio delle entrate si desidera trasmettere alla sua attenzione il presente quesito: credito d'imposta art.8 legge 388/2001.

Come da risoluzione dell'agenzia stessa n.120 e del 18 aprile 2002 ai soci di una s.n.c. è stato attribuito un certo credito d'imposta maturato.

Detto credito veniva evidenziato nell'unico 2002/750 per la società, nella casella el rigo rn1 altri credito d'imposta.

Singolarmente per ogni socio veniva riportata nell'unico 2002 nella casella rn25 altri crediti d'imposta la propria quota di credito.

Alla luce di quanto sopradetto e del non riconoscimento da parte dell'ufficio non sapendo individuare l'esatto inserimento del predetto credito ognuno per ogni denuncia, si chiede suo parere su come comportarci per risolvere il predetto problema.

Si ringrazia anticipatamente per la cortesia che sicuramente ci userà.

Distinti saluti

Parere

Egr. Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le faccio presente che l'Agenzia delle Entrate:

- con la risoluzione n. 120/E del 18/04/2002 ha precisato che, ai fini della concessione dell'agevolazione di cui all'art. 8 della legge n. 388/2000, la società di persone è tenuta a determinare, in sede di presentazione della dichiarazione, la misura del credito d'imposta maturato con la possibilità di utilizzarlo sia in compensazione di imposte e contributi da essa dovuti sia assegnandolo, in tutto o in parte, ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili; ciò in coerenza con quanto previsto dall'art. 19, comma 1, ultimo periodo del TUIR (oggi art. 22 del nuovo TUIR) in merito all'attribuizione ai singoli soci delle ritenute d'acconto operate sui redditi delle società di persone e dall'art. 15, comma 5, dello stesso TUIR (oggi art. 165 nuovo TUIR) in relazione all'attribuzione ai soci di società di persone del credito d'imposta per le imposte pagate dalla società per i redditi prodotti all'estero. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate, sempre con la succitata risoluzione, ha chiarito che l'eventuale rideterminazione del bonus per effetto di eventi di cui all'art. 8, comma 7, cit. verrà effettuata, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del DPR n. 600/73 a carico della società; essa dovrà versare, nei termini previsti dall'art. 8, comma 7, ultimo periodo legge n. 388 cit. il minor credito spettante eventualmente utilizzato.
Al riguardo, il credito attribuito ai soci si considera utilizzato dalla società al momento della presentazione della dichiarazione nella quale è data evidenza dell'assegnazione stessa;

- con l'altra risoluzione n. 23/E dell'01/03/2004 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la società può attribuire ai soci il credito d'imposta solo in occasione della dichiarazione dei redditi che presenterà nell'anno successivo; solo dopo aver acquisito il credito d'imposta nella propria dichiarazione, i soci potranno utilizzarlo in compensazione (vedi articolo pubblicato in Corriere Tributario n. 14/2004, pagg. 1121 - 1125 e Guida Normativa de Il Sole 24-Ore di martedì 04 maggio 2004 n. 81, pagg. 13-17).

Distinti saluti