PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

28/01/2005

Rottamazione delle cartelle - quale valore ha la data di consegna riportata nella visura - parte II

Quesito

Egr. Avv, ringrazio vivamente per la gentile e velocissima risposta inviatami (parere: Rottamazione delle cartelle - quale valore ha la data di consegna riportata nella visura - parte I).

Gradirei una ulteriore precisazione sulla problematica sottopostaLe:

In sintesi:
Cartella di pagamento relativa al modello Unico/98 redditi 1997 iscritta a ruolo il 30/12/2000; data consegna ruolo 10/12/2001 (come estratto da ruolo del concessionario)
Notifica cartella 07/12/2004.

Ciò posto, se il ruolo è stato effettivamente iscritto in data 30/12/2000 e quindi convenzionalemente da ritenere consegnato in data 10/01/2001 non doveva essere notificato entro il quarto mese successivo alla consegna e quindi entro il 31/05/2001? La legge all'epoca vigente prevedeva tale termine a pena di decadenza, quindi la notifica del 2004 dovrebbe essere nulla?

Se invece, il Concessionario ha effettivamente ricevuto il ruolo in data 10/12/2001 come risulta dall'estratto di ruolo, allora significa che l'iscrizine a ruolo è avvenuta oltre il 31/12/2000, e quindi oltre il termine del quinquennio?

E' esatta la mia interpretazione.

E' consigliabile nella mia situazione presentare ricorso eccependo la illeggittimità sia dell'iscrizione a ruolo, perchè tardiva, che della notifica della cartella?

Qualora, siano stati rispettati i termini (!!!), in subordine posso chiedere di accertare, per disparità di trattamento tra coloro il cui ruolo risulta consegnato entro il 31/12/2000 (ovvero con la riapertura del condono entro il 30/06/2001) anche con riferimento allo stesso anno d'imposta (1997) e quindi hanno potuto rottamare le cartelle pagando con il 25% e quanti come il mio cliente, risultanto la consegna oltre il 30/06/2001 non ha potuto beneficiare della agevolazione, la illeggittimità costituzionale della norma art. 12 L. 289/2002 nella parte in cui permette tale disparità?

Grazie ancora per la risposta.

Prov. Bari.

Parere

Egregio Dottore, in merito agli ulteriori chiarimenti richiesti, Le ribadisco quanto già scritto in precedenza, e cioè che:

- per i ruoli consegnati dall'01 luglio 1999 all'08 giugno 2001 la cartella di pagamento va notificata al contribuente entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna dei ruoli all'esattore (art. 11 D. Lgs. n. 46/1999);

- invece, soltanto per i ruoli consegnati al concessionario dal 09 giugno 2001 (art. 1 D. Lgs. n. 193/2001) in poi non vi è alcun termine entro il quale il medesimo concessionario deve effettuare la notifica della cartella di pagamento;

- infine, con la Finanziaria 2005 (art. 1, comma 416, della Legge n. 311/2004), la notifica della cartella deve avvenire entro il dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo; la suddetta modifica, però, si riferisce solo ai ruoli resi esecutivi successivamente all'01 luglio 2005 (art. 1, comma 420, Finanziaria 2005).

Da ultimo, sono d'accordo con Lei circa la questione di incostituzionalità relativa all'art. 12 della Legge n. 289/2002.

Distinti saluti.