PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

03/02/2005

Nel caso di controversie con l'amministrazione tributaria le CTP tendono a compensare le spese

Quesito

Mi scuso se la disturbo spesso, ma ho 27 anni e considerata la scarsa esperienza trovo sia importante rompere le scatole un po' qua e un po' là per crescere professionalmente.

Volevo richiedere la sua opinione su una questione che trovo abbastanza ingiusta: ho notato, leggendo varie sentenze, che nel caso di controversie con l'amministrazione tributaria le CTP tendono a compensare le spese.

Ho in corso 5 ricorsi inerenti avvisi di recupero crediti di imposta compensati il famoso 13/11/2002 (e tra l'altro per due di questi ho già ottenuto la sospensione della cartella esattoriale emessa dall'Ufficio) e trovo assolutamente ingiusto che le spese possano essere compensate in un caso del genere, di palese e grave violazione dei diritti del contribuente da parte dell'agenzia.

Quindi vorrei sapere se secondo lei posso sperare di ottenere il pagamento delle spese o posso tranquillamente appendere ad un chiodo le mie aspirazioni alla giustizia sin d'ora?

Ne approfitto anche per chiederle una cosa più tecnica: suppongo che per ottenere il pagamento eventuale delle spese occorra quantificarle.

Si fa in base alla tariffa professionale?

La nota spese va depositata prima dell'udienza o può essere depositata in udienza?

Mi scuso per la 'semplicità' dei miei quesiti e, sinceramente, capirei anche se non volesse utilizzare il suo prezioso tempo per rispondere.

Distinti saluti

Prov. Bari

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

Indubbiamente, una delle principali ed importanti novità della riforma del processo tributario è stata la previsione della condanna delle spese di giudizio (art. 15 D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992, applicabile dall'01 aprile 1996), anche se, purtroppo, è un istituto spesso ignorato dalle Commissioni tributarie.

Il Ministero delle Finanze, con la Circolare Ministeriale n. 98/E/II-3-1011 del 23 aprile 1996, Dipartimento Entrate, Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso, ha chiarito che la condanna a rimborsare le spese del giudizio non comporta il pagamento delle somme stesse da parte del personale che rappresenta e difende l'ufficio, bensì da parte dell'Amministrazione di appartenenza, fermo restando in ogni caso, per quest'ultima, la possibilità di rivalersi nelle ipotesi previste dalla legge.

Inoltre, la Corte di Cassazione, sezione I civile, con la sentenza n. 12070 del 27/10/1999, ha precisato che la liquidazione delle spese rientra nei poteri discrezionali del giudice con due soli limiti ai quali il giudice stesso non può sottrarsi: condanna al rimborso delle spese del giudizio della parte vincitrice ed obbligo di una motivazione immune da vizi logici nell'ipotesi di compensazione totale o parziale delle spese stesse.

Infine, per quanto in particolare riguarda le Sue richieste, Le consiglio di preparare una nota specifica seguendo la tariffa professionale del suo Ordine di appartenenza e di presentare la nota stessa al termine della discussione orale in Commissione Tributaria.

Distinti saluti