PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

21/02/2005

Appello in Commissione Tributaria Regionale oltre i termini

Quesito

Spettabile Studio Tributario Villani, sono un architetto, risiedo in provincia di Taranto, sebbene al momento sia in trasferta domiciliato a Napoli; con la presente sono a sottoporre a codesto autorevole studio legale un quesito relativo ad un appello in Commissione Tributaria Regionale della Puglia presentato purtroppo con alcuni anni di ritardo rispetto alla sentenza di primo grado; il primo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, per avviso di accertamento INVIM, fu proposto nel lontano 1989 e fu respinto con sentenza depositata il 29/03/2000.

All'epoca non fu impugnato il provvedimento per ragioni che ignoro, trattandosi di un immobile intestato ad altra persona ovvero mio padre.

Successivamente in data 24/03/2004 è giunta la cartella esattoriale dell'Agenzia delle Entrate redatta dal Team Legale dell'Ufficio di Taranto 1, in p.le Dante, 28; con la quale ci venivano addebitati l'imposta INVIM dovuta di € 3137, 48, la sanzione pecuniaria prevista ex art.23 com. 2 DPR 643/72 di € 1568, 74 nonché gli interessi sull'imposta a partire dal 06/08/87 che ammontano a € 3521, 82. Mi sono rivolto ad un legale per presentare ricorso entro i 60 gg. previsti dalla normativa ma a tutt'oggi non sono a conoscenza dell'esito del medesimo né della sua ammissibilità; pertanto vi chiedo di fornire una risposta in tal senso oppure indicazioni utili per adottare i provvedimenti necessari quanto meno a ridurre il danno economico che si prospetta.

Nel ringraziarvi per l'attenzione che porrete ai miei quesiti chiudo la presente con i miei distinti saluti.

Parere

Egr. Architetto, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, secondo me, nel caso da Lei prospettato, l'unica difesa possibile in sede contenziosa, una volta che la sentenza è passata in giudicato, è quella di eccepire il termine di decadenza di cui all'art. 17, comma 3, DPR n. 602/1973, applicabile anche alle imposte diverse da quelle sul reddito, come stabilito ultimamente dalla Corte di Cassazione - Sez. Tributaria - n. 12587 del 08/07/2004.

Distinti saluti