PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

28/02/2005

Competenza territoriale e legittimazione passiva in caso di decreto ingiuntivo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – parte II

Quesito

Decreto ingiuntivo per restituzione di imposte pagate in eccedenza:
chiarimenti pratici circa il soggetto da citare (e di conseguenza circa il tribunale territorialmente competente), sopratutto alla luce della 'successione' per molti aspetti attuatasi dell'Agenzia delle Entrate al Ministero delle Finanze.

Egregio Avv. Villani, La ringrazio sentitamente per i tempestivi chiarimenti inviatimi (parere: Competenza territoriale e legittimazione passiva in caso di decreto ingiuntivo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – parte I).

Mi trovo ancora 'costretto' ad importunarla, sempre sulla medesima questione, per un ragguaglio di taglio pratico, che ho qui di seguito delineato in maniera quanto più generale possibile, posto che penso interessi parecchi altri professionisti / contribuenti (se lo riterrà utile lo potrà inserire nel suo organizzatissimo sito).

Le devo infatti confessare che, sentiti anche colleghi tributaristi sulla piazza di Cuneo e Torino, nessuno risulta ferrato in materia di decreto ingiuntivo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per ottenere il recupero di imposte pagate in eccedenza.

Le risulta effettivamente qualche caso di contribuente che si sia già azionato innanzi al giudice ordinario civile ed abbia ottenuto decreto ingiuntivo vs. l'Amministrazione finanziaria?

Sarebbe estremamente utile, anche sul piano del confronto, conoscere se il ricorso per decreto ingiuntivo vada presentato nei confronti dell'agenzia delle entrate locale, o dell'agenzia delle entrate centrale, o ancora del ministero delle finanze?
E conseguentemente conoscere se tale ricorso per decreto ingiuntivo vada presentato presso il Tribunale del luogo di residenza (o domicilio fiscale) del contribuente, a prescindere dal disposto dell'art.25 c.p.c. (sul foro della Pubblica Amministrazione), o se invece debba essere tenuto presente il predetto criterio (che può comportare la necessità di ricorrere ad un Tribunale diverso da quello della residenza dell'istante, per via della sede dell'Avvocatura dello Stato?).

Le insidie sono molte, sopratutto alla luce dell'intricato panorama normativo.

Con la precisazione che, per correttezza, riterrei del tutto giustificato che al parere che spero vorrà fornirmi anche questa volta, si accompagni una nota spese /parcella per la Sua consulenza, perché non intendo (e neppure il cliente) pormi nel ruolo di 'scroccone' di consigli legali (!).

Di seguito passo ad esporre la richiesta in maniera più dettagliata, tuttavia conservando un 'taglio' universale a beneficio (spero) di quanto altri possano trovarsi di fronte ai medesimi dilemmi.

Il punto è il seguente:

1. Il contribuente ha ricevuto il formale riconoscimento che il credito Vs. l'amministrazione finanziaria, per imposte erroneamente pagate in eccedenza a causa di errori di compilazione delle dich. dei redditi, è effettivamente spettante (tale riconoscimento nel caso di specie emerge dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi viziate dagli errori che hanno generato gli indebiti pagamenti, ed è attestato:
a- dagli estratti dell'anagrafe tributaria;
b- dalla Comunicazione del Ministero delle Finanze del 25.10.2000 che informa degli esiti del controllo automatizzato a conforto che il rimborso richiesto è effettivamente dovuto;
c- dalla dichiarazione della locale Agenzia delle Entrate, effettuata addirittura in corso di giudizio innanzi alla Commissione Tributaria, ove la predetta Agenzia afferma che i rimborsi richiesti sono spettanti, ma li provvederà a corrispondere l'Agenzia delle Entrate di Roma mediante la 'procedura automatizzata' (pertanto con i tempi insindacabilmente scanditi a livello centrale...).

2. Conseguentemente, confortato dalla nota pronuncia della Cassazione SS.UU. n.10725/2002, il contribuente vuole 'scavalcare' le lungaggini ed imporre all'amministrazione finanziaria un provvedimento coattivo atto a fargli ottenere la restituzione del dovuto: appunto un decreto ingiuntivo emesso dal giudice civile.

3. A questo punto si prospettano al contribuente difficoltà pratiche di non poco momento, riguardo alle quali sarebbe veramente 'liberatorio' un chiarimento da parte di un esperto del Suo calibro:

a) Il primo dilemma investe la scelta del soggetto dell'Amministrazione Finanziaria da considerare legittimato passivo: nei confronti di quale soggetto il contribuente dovrebbe attualmente effettuare il ricorso per decreto ingiuntivo? (in pratica: Ministero delle Finanze, Agenzia locale delle Entrate, oppure Agenzia Centrale delle Entrate?)

La nota decisione prima menzionata (Cass. SS.UU. n.10725/2002) concerneva il caso di un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del Ministero delle Finanze, ma va oggi tenuto in conto che la regolamentazione dell'organizzazione del governo è recentemente cambiata (per effetto del D.Lgt. 300/99).

In particolare, pare assodato che (artt.61,62,72, D.Lgt. 300/99) le Agenzie Fiscali siano 'succedute' al Ministero delle Finanze per quanto concerne i servizi relativi alla 'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi'; va anche considerato che le Agenzie fiscali sono state delineate quali enti pubblici non economici distinti ed autonomi dalla struttura ministeriale, e non fanno pertanto parte delle amministrazioni statali (sull'argomento l'interessante parere di Niccolò A.Bruno, reperibile in rete, dal titolo 'La legittimazione ad agire e la rappresentanza in giudizio delle Agenzie fiscali', che a commento del predetto intervento normativo afferma: 'sulla base di tali disposizioni risulta evidente che la funzione relativa alle entrate tributarie erariali non possa più essere riconosciuta, quanto a titolarità, in capo al Ministero e, quanto a gestione, in capo al dipartimento').

Quanto alla legittimazione passiva nel giudizio civile (quindi fuori dallo specifico del processo tributario) da parte delle Agenzia delle Entrate, il panorama normativo non è chiaro: il D.Lgt. 546/92 infatti, che conferisce all'Agenzia locale la legittimazione passiva processuale, è disposizione limitata al procedimento Tributario.

La recentissima sentenza della Cassazione Sez. Trib., n.19970 del 6.10.2004 (ed anche Cassazione n.17844 del 14.5.2004), pare specificare che (ma sempre nell'ambito specifico del procedimento Tributario) le Agenzie locali avrebbero legittimazione processuale solo innanzi alle Commissioni tributarie, mentre innanzi alla Cassazione la legittimazione processuale spetterebbe solo alla Agenzia delle Entrate centrale, in persona del suo direttore (poiché i singoli uffici locali dell'Agenzia sarebbero effettivamente privi di personalità giuridica autonoma, che sarebbe attribuita solo all'Agenzia come tale rappresentata dal suo direttore, ex artt. 61 e 68 del Dlg n.300/99).

In definitiva, che legittimato passivo scegliere nel ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale ordinario civile?

b) Il secondo (e collegato) dilemma investe la scelta del giudice civile che sia territorialmente competente all'emissione del decreto ingiuntivo.

Mi pare infatti che:

- Laddove sia effettivamente corretto proporre il decreto ingiuntivo nei confronti della locale Agenzia delle Entrate, il giudice territorialmente competente (secondo i criteri dettati dal c.p.c.) debba ritenersi il Tribunale del luogo di residenza (o meglio domicilio fiscale) del contribuente, che in pratica coincide con il Tribunale del luogo ove ha sede tale locale Agenzia delle Entrate (es: un contribuente di Cuneo farà ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Cuneo, e lo depositerà presso il Tribunale civile di Cuneo).

Data la disposizione di cui all'art.72 Dlg.. 300/99, infatti, che dispone la mera facoltatività da parte delle Agenzia fiscali di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, non dovrebbe applicarsi l'art.25 c.p.c. ('Foro della Pubblica Amministrazione') che avrebbe spostato la competenza territoriale presso 'il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie' (nell'esempio di sopra, avrebbe spostato la competenza dal Trib. di Cuneo al Trib. di Torino).

- Laddove fosse invece corretto proporre il decreto ingiuntivo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate centrale, in persona del direttore dell'Agenzia quale rappresentante legale, ritengo anzitutto che resterebbe sempre escluso il criterio di competenza territoriale della Pubblica Amministrazione ex art.25 c.p.c. (in quanto l'Agenzia delle Entrate non farebbe a rigore parte delle amministrazioni statali, essendo ente distinto dal Ministero e con propria personalità giuridica di diritto pubblico).

Il contribuente, probabilmente, potrebbe anche in questo caso adire il tribunale del proprio luogo di residenza (ex art.20 c.p.c., in quanto foro del luogo ove l'obbligazione di restituzione d'indebito è sorta 'poiché il pagamento delle imposte in eccesso è stato efettuato nel luogo di residenza del contribuente' - ).

- Laddove, infine, fosse ancora a tutt?oggi corretto proporre il decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero delle Finanze, ritengo dovrebbe applicarsi il criterio del 'Foro della Pubblica Amministrazione' ex art.25 c.p.c., e il Ministero andrebbe intimato quale rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato e presso la stessa ex lege domiciliato (nell'esempio corrente, il contribuente di Cuneo presenterebbe decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero delle Finanze, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato e presso la stessa domiciliato, e lo depositerebbe presso il tribunale civile di Torino in quanto Torino è sede dell'ufficio dell'Avvocatura dello Stato più prossimo a Cuneo).

Questa soluzione è stata ritenuta corretta 'in tutte le controversie aventi natura tributaria' da sentenze risalenti della Cassazione (v.Cass 7.4.82, n.2147) che indicano come inderogabile la predetta competenza territoriale (del Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo lo norme ordinarie).

Ma si tratta, per l'appunto, di sentenze precedenti al nuovo assetto della struttura governativa fornito con il Dlt. 300/99, e precedenti pertanto alla nascita delle 'nuove' Agenzie delle Entrate che hanno assorbito le funzioni in materia tributaria, per cui il principio non dovrebbe più essere valido?

- E, per giunta, si è sicuri che in materia non vada applicato l'art.8 del T.U. di cui al RD 30.10.1933 n.1611 ('La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e sanzioni pecuniarie, anche se insorte in sede di esecuzione, spetta in prima istanza, quando sia parte l'Amministrazione dello Stato, al Tribunale civile del luogo dove risiede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto trovasi l'ufficio che ha liquidato la tassa o la sanzione pecuniaria controversa')? Probabilmente non si applica nel caso di specie (siamo in tema di restituzione delle imposte corrisposte in misura superiore al dovuto), ma solo nei casi di provvedimento 'impositivo' che sia stato liquidato quale tassa o sanzione pecuniaria?

La ringrazio sin d'ora per la Sua preziosa collaborazione.

Prov. Cuneo

Parere

Egregio Collega, in merito agli ulteriori chiarimenti richiesti, Le faccio presente quanto segue.

La Corte di Cassazione, Sez. tributaria, con la sentenza n. 12075 dell'01 luglio 2004 (in GT Rivista di Giurisprudenza Tributaria IPSOA n. 11/2004, pagg. 1023-1030) ha precisato che, a seguito della riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria statale, le Agenzie fiscali sono dotate di personalità giuridica propria distinta da quella dello Stato, con facoltà di avvalersi di patrocinante in giudizio diverso dall'Avvocatura dello Stato.

Di conseguenza, il decreto ingiuntivo deve essere notificato soltanto all'Agenzia delle Entrate del domicilio fiscale del contribuente ed il Tribunale competente è quello del domicilio fiscale del contribuente stesso; per cui, nel caso da Lei indicato, la competenza è dell'Agenzia delle Entrate di Cuneo ed il Foro competente è il Tribunale civile di Cuneo.

Distinti saluti