PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

28/02/2005

Limiti di utilizzazione del credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate

Quesito

Egregio Avvocato, gradirei avere un chiarimento sui limiti di utilizzazione del credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate (art. 8 L. 388/2000) da parte dei soggetti di cui all'art. 62, comma 1, lettera a) della Legge n°289 del 27/12/2002.

Espongo il quesito avvalendomi del seguente esempio.

Si consideri il caso di una società che ha trasmesso un modello CVS in cui sono riportati, tra l'altro, i seguenti dati:
Quadro B, sez. 1, rigo 4 = euro 100,00;
Quadro B, sez. 2, rigo 6 = euro 100,00.

Si consideri altresì che il credito d'imposta di cui al quadro B, sez. 2, rigo 6 maturato alla data del 31/12/2003 sia pari ad euro 50,00.

Con riferimento all'esempio considerato, si ritiene che la società nel corso del 2004 avrebbe potuto teoricamente effettuare compensazioni con il credito d'imposta per complessivi euro 12,00, che si ottengono sommando il 6% dell'importo di cui al rigo 4, sez. 1, del quadro B ed il 6% dell'importo di rigo 6, sez. 2, del quadro B.

Se è corretta tale interpretazione si chiede cosa succede se la società in esempio nel corso del 2004 pur avendo debiti compensabili ha effettuato compensazioni per importi inferiori ai predetti limiti inferiore a euro 12,00).

Si può recuperare la differenza nell'anno successivo?

Cordiali saluti.

Prov. Napoli

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, secondo me, la differenza si può recuperare nell'anno successivo.

Distinti saluti