PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

03/03/2005

Incompatibilità tra ICI e imposta di successione in vigore alla data dell'apertura della stessa – parte III

Quesito

Egr. Avv. Villani, mi permetto di rubarLe ancora del tempo sempre relativamente al caso della successione apertasi nel 1° sem. del 2000 e pagata il 26.02.2002 (parere: Incompatibilità tra ICI e imposta di successione in vigore alla data dell'apertura della stessa – parte II).

Studiando l'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale nella controversia da Lei difesa, ho avuto modo di cogliere le stesse censure da me prospettate; per cui, ritenendo non tassativo l'elenco dei casi di rimborso di cui all'art.42, se la Corte accogliesse il ricorso, verrebbe meno il presupposto in base al quale è stata richiesta l'imposta,e quindi si riaprirebbero, a parer mio, i termini per presentare l'istanza, o ciò varrebbe solo per le questioni non ancora definite e quindi occorre comunque presentare l'istanza di rimborso entro il 25 c.m.?

Cordialità

Parere

Egregio Dottore, in merito all'ulteriore chiarimento richiesto, Le confermo la necessità di rispettare il termine di decadenza del 25 c.m. per evitare che il rapporto tributario relativo al rimborso si renda definitivo.

Oltretutto, tenga conto che l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 2/E del 03 gennaio 2005 (in Guida Normativa del Sole24Ore di mercoledì 23 febbraio c.a., n. 32, pagg. 15-17) ha precisato, anche se in modo non condivisibile, che le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale non travolgono i rapporti tributari esauriti.

Per evitare, pertanto, un ulteriore contenzioso nel contenzioso, Le consiglio di rispettare scrupolosamente il termine di decadenza.

Distinti saluti