Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria
09/03/2005
Imposta condono
Quesito
Ill.mo avv. Villani, sono un praticante commercialista della provincia di Brescia e sono a chiederLe un parere riguardo alla situazione di un mio cliente, che si presenta nel seguente modo.
Oggetto: cartella di pagamento relativa ad Iva anno 1996 (di Euro 22.792)
1) in data 15/05/2003 si chiede il condono ai sensi dell'art. 9-bis L.289/2002;
2) il 16/05/2003 si versa la prima rata (Euro 3.000);
3) in data 10/06/2003 il concessionario della riscossione ci comunica la possibilità di condonare i ruoli pregressi ai sensi dell'art. 12 L.289/2002 e successive integrazioni, pertanto è possibile chiudere con un esborso pari al 25% del ruolo e quindi Euro 5.698,00 (pagamento effettuato nel mese di luglio 2003).
La domanda è la seguente:
è possibile chiedere la ripetizione dei 3.000 euro di cui al punto 1)?
e se sì, invocando quale principio o cavillo?
RingraziandoLa in anticipo, Le porgo distinti saluti.
Parere
Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.
In linea generale, la domanda di condono è irretrattabile e le somme versate sono irripetibili; in ogni caso, nella particolare disciplina normativa dell’art. 9-bis della Legge n. 289 del 27/12/2002, i suddetti principi non sono espressamente enunciati, anche se il comma 4 prevede alcune tassative ipotesi di rimborso.
In definitiva, Lei può chiedere il rimborso della somma versata e contro il silenzio-rifiuto proporre ricorso alla Commissione tributaria competente, portando avanti la questione di diritto di cui sopra, anche se credo che il contenzioso sarà lungo e non di facile soluzione.
Distinti saluti