PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

09/03/2005

Principi autotutela

Quesito

Egr. Avvocato Villani, sono un rag. commercialista che opera nella prov. di Caserta, ed avendo constatato la sua preparazione inequivocabile sulle tematiche tributarie, nonchè l'efficienza del suo studio nel formulare le risposte ai vari pareri pubblicati sul sito a lei dedicato, mi permetto di chiederLe una considerazione sulla seguente quastione.

Un ufficio tributario (Agenzia delle Entrate) ha emesso una cartella di pagamento afferente il recupeo di alcuni tributi a seguito di un controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 Bis del DPR 600/73.

I medesimi tributi sono però già stati pagati in riscontro all'avviso bonario emesso dall'amministrazione finanziaria successivamente al controllo della dichiarazione fiscale. Prontamente è stata effettuata richiesta di annullamento in autotutela invocando l'art. 68 del DPR 287/92 nonchè il D.M. 11/02/1997 n° 37.

Nonostante il relativo sollecito a tutt'oggi il relativo atto è in essere ed ha prodotto anche la messa in mora da parte della locale Concessionario incaricato della riscossione.

Chiaramente i termini per ricorrere in Commissione tributaria (60 giorni dalla notifica della cartella) sono scaduti.

scrivente per effetto di quanto prescritto dall'art. 1 del predetto D.M n° 37 nonchè dalla circolare n° 198/S del 05/08/1998 si sta attivando presso la Direzione Regionale per vedersi riconosciuto l'annullamento dell'atto illeggittimo perchè contenente una duplicazione dell'imposizione tributaria.

A tal proposito Le volevo chiedere se è possibile altra tutela giudiziaria oltre a qualla tributaria ormai non più percorribile e precisamente sottoporre il tutto al sindacato del giudice amministrativo poichè sono state violate le norme di azione (arganizzazione dell'iter amministrativo) per effetto del cattivo esercizio del potere e illegittimità degli atti amministrativi.

Oppure è ipotizzabile in qualche modo la tutela innanzi al giudice ordinario invocando l'istituto della disapplicazione del prevvedimento amministrativo?

Oltre a chiedeLe i predetti chiarimenti circa l'eventuale tutela giudiziaria e la individuazione corretta del giudice a cui sottoporre il sindacato al fine di evitare conflitti di guirisdizione, sono a chiederLe altresì eventuali termini per l'impugnativa.

La ringrazio anticipatamente.

Prov. Caserta

Parere

Egregio Ragioniere, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

Innanzitutto, una volta che la cartella esattoriale non è stata impugnata ed è divenuta definitiva, in sede tributaria, purtroppo, ha solo la possibilità di utilizzare l’istituto dell’autotutela.

In caso di mancato esercizio dell’autotutela da parte del competente ufficio fiscale, in linea di principio, anche se la dottrina non è concorde sul punto, può tenere presente i seguenti principi:

- l’autotutela si applica anche ai rapporti tributari definiti, ad eccezione di quelli su cui si è formato il giudicato;

l’esercizio dell’autotutela postula l’incontestabile inesistenza dell’obbligazione tributaria;

- la giurisdizione del Giudice amministrativo sussiste indipendentemente dalla natura di diritto soggettivo o di interesse legittimo ad ottenere il provvedimento di autotutela;

- il TAR, nei casi di diniego di autotutela, ha la facoltà di condannare l’Amministrazione finanziaria a restituire quanto erroneamente versato dal contribuente ovvero di annullare direttamente l’atto impositivo.

In ogni caso, per una completa disamina della questione, La rinvio all’interessante articolo di Fausta Brighenti 'Autotutela negata e rimedi giurisdizionali' pubblicato in Il Fisco n. 3/2005, fascicolo n. 1, pagg. 678-683.

Distinti saluti