PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

09/03/2005

Termini notifica cartella esattoriale

Quesito

Egr. Avvocato, le sottopongo il seguente quesito.

Contribuente socio di soc. di persona, a seguito maggior reddito accertato alla societa, riceve avviso di accertamento che impugna.

L'ufficio chede il pag.to di 1/3 delle imposte.

La commisione respinge il ricorso con sentenza del 22.4.02 depositata in data 23.4.02.

Non si procede a impugnare la sentenza e quindi diviene definitiva 16.6.2003.

In data 20.2.2005 il concessionario notifica la cartella per la riscossione delle imposte - sulla cartella la data del ruolo e il 2.12.2004.

La domanda è: sulla base della recente sentenza n. 21498 del 12.11.2004 Corte di Cassazione S.U. il concessionario non doveva notificare la cartella entro il 31.12.2004? nel rispetto dell'art. 17 del dpr 602.

Ringrazio anticipatamente e porgo i miei più cordiali saluti

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

Vero è che la sentenza 12/11/2004, n. 21498 della Corte di Cassazione SS.UU. ha ricompreso nel termine per l’iscrizione a ruolo, fissato dall’art. 17 del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, anche la fase di consegna al concessionario nonché di notifica della cartella di pagamento, ma è, altresì, vero che in senso contrario si è espressa la Corte Costituzionale con la recente ordinanza n. 352 del 19/11/2004.

La Consulta, infatti, nella pronuncia de qua, ha sottolineato (in conformità con quanto già in precedenza affermato dalla Corte di Cassazione con le sentenze del 19 luglio 1999, n. 7662 e dell’08 marzo 2001, n. 3413) che il termine contenuto nell’art. 17 cit. si riferisce, esclusivamente, all’iscrizione a ruolo delle imposte dovute e della consegna del ruolo stesso all’Intendenza di Finanza, di modo che le ulteriori fasi del procedimento di riscossione, quali la consegna dei ruoli al concessionario e la notifica della cartella di pagamento (previste dagli artt. 24 e 25 D.P.R. n. 602/73) possono avvenire anche dopo, senza che si verifichi la decadenza della pretesa tributaria.

Distinti saluti