Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria
22/03/2005
Non applicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza della normativa sui crediti d'imposta
Quesito
Egregio Avvocato, una s.r.l. metalmeccanica chiede, riceve l'assenso dell'Ag. delle Entrate di Pescara, ed utilizza il credito d'imposta ex lege 449/1997 per assunzioni antecedenti la legge 144/1999.
A seguito di verifica si vede revocata l'agevolazione, in quanto, sebbene avesse sede legale in Comune rientrante nella Circ. 219E del 18.9.98, la sede operativa (pur sempre uno dei territori del Mezzogiorno) non era prevista dalla cit. Circ..
1) Non č anticostituzionale (artt.3, 23, 53, 97 Cost.) una norma che estende l'agevolazione a tutti i Comuni del Mezzogiorno solo per le assunzioni successive al 17.5.1999?
2) Laddove l'Ag. delle Entrate avesse ragione, si potrebbe almeno ottenere, in sede di contenzioso, la non applicazione delle sole sanzioni (30% dell'agevolazione da restituire)?
La ringrazio.
Prov. Napoli
Parere
Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, in sede contenziosa, puņ sempre chiedere la non applicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza della normativa sui crediti d'imposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992.
Distinti saluti.