PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

07/04/2005

Perdite di società in liquidazione

Quesito

Egr dottore, la ringrazio anticipatamente su quanto potrà chiarirmi su 'perdite di società in liquidazione'.

Srl messa in liquidazione il 1-7-2000, le perdite precedenti ( cinque anni) sono:
1995 euro 485000,00
1996 euro 271000,00
1997 euro 90000,00
1998 euro 35000,00
1999 euro 70000,00.

Negli anni successivi sono state utilizzate perdite per circa 50000,00 chiedo:

Avendo nell'esercizio 2004 conseguito la società un utile di circa 900.000,00 può compensare le suddette perdite antecedenti il 2000 (detratte quelle già compensate) fin dal 1995?

5 anni antecedenti la liquidazione si intendono escluso l'anno di messa in liquidazione, cioè il 2000?

E, per esercizi in liquidazione si intende comprese il 2000 dalla messa in liquidazione?

In tal caso i cinque anni successivi alla liquidazione sono dal 2000 al 2004?

La società ad oggi non ha fatto chiusura della liquidazione.

Spero nel suo autorevole parere, e la ringrazio ancora.
Distintamente
Prov. Palermo

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, ai sensi dell'art. 84, comma 1, nuovo TUIR (prima art. 102, comma 1) la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi.

L'articolo in oggetto stabilisce, in estrema sintesi, che la perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di detti periodi.

Si ricorda, inoltre, che la perdita fiscale deve essere computata in diminuzione del reddito nel primo esercizio successivo che evidenzia un imponibile fiscale.

Ciò premesso in linea generale, nel caso particolare da Lei segnalato, secondo me, i cinque anni antecedenti la liquidazione devono intendersi escluso l'anno di messa in liquidazione, cioè il 2000.

Inoltre, per gli esercizi in liquidazione deve comprendersi l'anno 2000, ed in tal caso i cinque anni successivi vanno dal 2000 al 2004.

Distinti saluti