PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

13/04/2005

Tassazione contributo olivicoltori

Quesito

Esimio avvocato, le allego le risultanze della mia ricerca sulla tassazione del contributo agli olivicoltori.

Non so lei concorda con quanto da me scritto.

Mi farebbe piacere che lo leggesse anche dal sito www.settimanet.it che con molta fatica sto cercando di portare avanti.

Att.to

Il contributo nazionale agli olivicoltori ha un diverso trattamento fiscale a seconda che sia un componente di reddito agrario ovvero sia un componenete di reddito d'impresa.

Attività agricola è quella attività diretta alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura, quella diretta all’allevamento di animali …, e quella diretta alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici.

I soggetti titolari del reddito agrario sono le persone fisiche, le imprese familiari, le aziende coniugali non gestite in forma societaria, l’imprenditore agricolo professionale, gli associati nella conduzione associata di un fondo agricolo.

I soggetti di cui sopra, che percepiscono redditi agrari, sono tenuti a dichiarare tali redditi compilando il quadro A del modello unico.

In detto quadro indicheranno tanto il reddito dominicale quanto il reddito agrario, se il possesso deriva da un diritto reale, ovvero il solo reddito agrario se il terreno è tenuto in affitto.

I redditi dominicali ed i redditi agrari in caso di particolari eventi possono essere anche azzerati per effetto di perdita del raccolto per il verificarsi di eventi oggettivamente dannosi.

Nel caso di esercizio congiunto di attività agricola da parte di contestatari di terreni, lo stesso esercizio deve essere considerato come effettuato da una società semplice, tale, fiscalmente, viene considerata la società di fatto.

Il redditi dominicale e agrario saranno dichiarati nel seguente modo.

La società compilerà il quadro A dell’Unico SP.

I singoli contitolari dichiareranno il reddito agrario nel quadro A dell’unico PF, mentre dichiareranno il reddito dominicale ne quadro H dell’Unico PF.

Il reddito derivante dalla conduzione di una impresa agricola, da parte di una società di persone, e più precisamente da società in nome collettivo o da parte di società in accomandita semplice, ovvero di capitali, è di natura commerciale, mentre resta agricolo se svolto da società di fatto.

I redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32, se pur nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice … sono considerati ai sensi del combinato disposto degli art. 6 e 55 del TUIR redditi d’impresa, e pertanto soggiacciono alle relative norme.

Tanto premesso il contributo nazionale agli olivicoltori non è da considerare ricavo d’esercizio nel caso in cui l’azienda agricola venga tassata sulle risultanze del reddito agrario rivalutato.

Infatti così come non è possibile tenere in considerazione oneri sopraggiunti, così non è possibile tener conto di ulteriori fattori che hanno una influenza positiva sul reddito.

Nel caso in cui, invece, il reddito sia d’impresa, il contributo percepito sarà considerato ricavo ai sensi dell’art. 85 del TUIR.

In relazione alla corretta imputazione temporale del contributo incassato dall’azienda agricola produttrice di olio che produce reddito d’impresa, il contributo corrisposto all’impresa concorre alla formazione del reddito imponibile nel periodo d’imposta in cui, sulla base delle norme che regolano la concessione dei contributi, sorga in modo certo e in quantità oggettivamente determinabile il diritto di ottenere il contributo spesso.

Nel caso in cui non si verifichi il requisito della certezza del diritto al contributo al momento di presentazione della domanda di accesso al contributo stesso, questo va imputato all’esercizio in cui si verificano gli elementi della certezza e della oggettiva determinabilità, elementi questi che possono coincidere con l’esercizio in cui l’impresa interessata ha avuto conoscenza dell’emissione del provvedimento dell’ammontare liquidato.

Parere

Gentile Ragioniera, ho ricevuto il Suo elaborato sulle cui conclusioni manifesto delle perplessità, tenuto conto che:

1) in linea generale, l’art. 85, comma 1, lettere g) ed h) nuovo TUIR (in precedenza art. 53, comma 1, lettere e) ed f) vecchio TUIR) considera sempre ricavi sia i contributi in denaro o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto sia i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge;

2) per un quesito analogo, in tema di contributi stabiliti dall’Unione Europea per l’agricoltura, il Bollettino Tributario d’Informazioni n. 14/2001 a pag. 1120, nella rubrica ”consulenza”, ha considerato tassabili i suddetti contributi;

3) la Corte di Cassazione – Sez. V Civile – con la sentenza del 04/09/2002, n. 12831, ha considerato tassabili i contributi AIMA ed ha stabilito anche i criteri da utilizzare per individuare l’esercizio dell’impresa cui imputarli;

4) in ogni caso, tenuto conto delle continue problematiche fiscali che sorgono nel settore agricolo, è auspicabile una riforma generale e chiara della fiscalità in agricoltura, tenendo conto anche della necessità dell’armonizzazione europea (si rinvia all’interessante articolo di Rodolfo Lizzul, in Bollettino Tributario d’Informazioni n. 7/2000, pagg. 493-498), soprattutto in vista della tassabilità o meno della cessione delle quote latte, se rientrano o meno nel reddito agrario, alla luce anche della giurisprudenza di merito (si rinvia alla sentenza n. 113 del 24/08/2001 della Commissione Tributaria Provinciale di Cremona – Sez. I – in Bollettino Tributario n. 20/2001, pag. 1507, ed alla risposta al quesito del Bollettino Tributario n. 14/2002, nella rubrica “consulenza”, pagg. 1118-1119).

In ogni caso, ho molto apprezzato il Suo sforzo interpretativo, anche se non concordo assolutamente con le Sue conclusioni.

Distinti saluti.