PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

12/05/2005

Indignato per una sentenza che adduce motivazioni pretestuose e senza applicare in alcun modo le norme vigenti

Quesito

Gentile Avvocato, in riferimento ad un ricorso sull'ormai nota questione degli avvisi di recupero credito imposta compensato il 13/11/2002, la CTP di Bari ha emesso sentenza 139/2/05 con la quale respinge il ricorso adducendo le seguenti motivazioni:

1) I decreti legge entrano in vigore immediatamente e quindi, anche se la mattina del 13/11/2002 il contribuente non poteva essere conoscenza di un provvedimento pubblicato sulla G.U. che non era ancora in edicola, la violazione sussiste comunque.

2) Non c'è violazione del'Art.3 dello Statuto del Contribuente perchè si tratta di sospensione e non di annullamento del beneficio.
Inoltre la sentenza aggiunge ‘non è questa la sede e l'organo idoneo a valutare le questioni di illegittimità costituzionale delle leggi dello Stato’.
(Allora mi domando quale sia la sede!!!)

3) E' corretto applicare sanzioni perchè la compensazione ha determinato l'omesso pagamento dell'imposta.
(Adesso si tratta di omesso pagamento e quindi di adempimento tributario, inmerito all'art.3 si trattava di solo di una sospensione del beneficio!!!)

4) Il ricorrente non ha agito in buona fede perchè avrebbe dovuto restituire il credito utilizzato.

Preciso che la stessa Sezione della CTP di Bari aveva concesso la sospensione della cartella esattoriale successiva all'avviso di recupero impugnato, e che la commissione era a conoscenza di tutta la giurisprudenza favorevole al contribuente compresa le sentenze della CTP di lecce che lei conosce e una sentenza di un'altra sezione della CTP di Bari.

Inoltre la CTP ha compensato le spese in considerazione della complessità della materia.

Personalmente sono indignato per una sentenza che adduce motivazioni pretestuose e senza applicare in alcun modo le norme vigenti.

Detto ciò volevo conoscere il suo parere in merito e cosa consiglia di fare in II grado, oltre a ribadire che il decreto di sospensione è illegittimo come sostenuto in I grado.

La ringrazio e porgo distinti saluti.
Prov. Bari

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le consiglio di proporre tempestivo appello avverso la succitata sentenza, facendo presente che la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, sullo specifico argomento, ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 167 del 07/09/2004 (in ItaliaOggi del 06/10/2004).

Distinti saluti.