Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria
19/05/2005
L'atto di accertamento avrebbe dovuto emetterlo l'Agenzia delle entrate competente per territorio?
Quesito
Grazie per il vostro lavoro che ci permette di risolvere molti dubbi a noi professionisti.
Vorrei sottoporre un quesito alla sua attenzione.
Nel 2001 la srl ** con sede in Catania subisce una verifica generale dall'Agenzia delle entrate di Catania, nel 2002 la societa' trasferisce la sede sociale a Modica, nel 2005 l'Agenzia delle entrate di Catania per l'anno (1998) oggetto della suddetta verifica emette e notifica avviso di accertamento presso la residenza dell'amministratore unico in Scicli, ci si chiede: il suddetto atto di accertamento avrebbe dovuto emetterlo l'Agenzia delle entrate di Modica competente per territorio?
Grazie per il vostro parere.
Parere
Gentile Dott. ssa, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.
Competente ad eseguire accessi, ispezioni e verifiche ai sensi degli artt. 32 e 33 del DPR n. 600 del 1973, e degli artt. 51 e 52 del DPR n. 633 del 1972, è l’Ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente alla data in cui si procede all’accesso, alla ispezione, o alla verifica.
competenza, come è evidente, si estende anche a tutti gli atti che discendono dalle operazioni su indicate, di conseguenza, competente ad emettere e notificare l’avviso di accertamento in questione è l’Ufficio della Agenzia delle Entrate di Catania.
Stabilisce, infatti, l'art. 40, 1° co, D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), che 'competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti. . . , e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, è l'Ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli artt. 58 e 59 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600. . . '.
Tra tali effetti rientra, quindi, il controllo delle dichiarazioni presentate e dei versamenti eseguiti dai contribuenti, al fine di rilevarne l'eventuale omissione e provvedere all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute, che è previsto dal successivo art. 51, 1° c. , del decreto, ed all'esito del quale gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto provvedono, altresì, 'alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. . . '.
In particolare, tale disposizione è speculare al dettato dell'art. 31, D. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale stabilisce, al primo comma, che 'gli Uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d` imposta, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono all'irrogazione delle pene pecuniarie. . . ' e precisa, al secondo comma che 'la competenza spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata'.
L'attribuzione dell'attività di controllo all'accertamento all'Ufficio finanziario nel cui territorio il contribuente aveva il domicilio fiscale nel momento della dichiarazione, o in quello in cui la stessa avrebbe dovuto essere presentata, obbedisce del resto ai principi dell'unitarietà e continuità del procedimento dialettico di attuazione del rapporto d'imposta, che non possono venire meno in dipendenza di circostanze estrinseche relativamente ai singoli atti che in esso si collocano, sia pure con effetti diversi, e nel quale la dichiarazione del contribuente assurge ad atto di partecipazione al competente Ufficio dell'esistenza del presupposto impositivo e degli elementi rilevanti ai fini della quantificazione dell'imponibile e l'avviso di accertamento a successivo momento partecipativo dei controlli espletati dall'Ufficio al fine della determinazione di un imponibile non dichiarato o di una quantificazione dello stesso in misura maggiore rispetto a quella dichiarata.
Distinti saluti.