PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

07/06/2005

La sentenza depositata nel mese di dicembre 2002 è tuttora oggetto di appello, tenuto conto del periodo di sospensione per il condono fiscale

Quesito

Egr. Avv. Le sarei grato se potesse aiutarmi nel problema che di seguito espongo.

A seguito di un avviso di accertamento da parte dell'agenzia delle entrate, proponevo ricorso inviandolo per posta sia all'agenzia delle entrate sia alla commissione tributaria provinciale e successivamente depositavo lo stesso anche presso la commissione tributaria.

Si è verificato che il ricorso depositato a mano alla commissione tributaria sia stato già discusso, sentenza del mese di dicembre 2002, mentre quello inviato per posta è stato discusso nel mese di ottobre 2004 (non conosco ancora l'esito), con due commissioni diverse e contro due uffici dell'agenzia delle entrate diversi.

Considerato che la prima sentenza è negativa per il ricorrente e non essendoci più i tempi per ricorrere alla commissione regionale gradirei chiederle se posso in qualche modo, oserei dire aggrapparmi alla sentenza del 2004 e proporre nuovo ricorso.

Le faccio presente che era stato presentata anche istanza di autotutela all'agenzia delle entrate nel gennaio del 2003 ma a causa del trasferimento dell'agenzia non si procedeva a lavorarla e ad oggi funzionari pur riconoscendo l'errore palese, affermano che in presenza di ricorso con sentenza, purtroppo negativa per il ricorrente, non possono fare nulla.

Significherebbe che occorre pagare anche sapendo che non è dovuto.

Come posso rimediare?

Grazie.
Prov. Caserta

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che la sentenza depositata nel mese di dicembre 2002 è tuttora oggetto di appello, tenuto conto del periodo di sospensione dall'01/01/2003 all'01/06/2004 per il condono fiscale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 6, della legge n. 289 del 27/12/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Di conseguenza, il termine lungo di un anno e 46 giorni per proporre appello non è ancora decorso, tenuto conto della suddetta sospensione dei termini.

Distinti saluti.