PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

11/06/2005

Beneficiari che possono godere della detrazione del 36%

Quesito

Gentile Dottore, ho trovato in internet il suo indirizzo e mi perdoni se la disturbo, ma volevo chiederle un'informazione.

Mia mamma possiede un immobile da ristrutturare, attualmente sfitto.

Lei ha sottoscritto le pratiche e i disegni presentati in Comune, però sarò io a sostenere tutte le spese.

Chiaramente vorrei poter utilizzare la possibilità di usufruire della detrazione a partire dagli oneri di urbanizzazione e poi per tutto il resto, dopo aver avuto l'inizio lavori dal Comune.

Può essere così gentile di fornirmi delucidazioni in merito?

Ringrazio vivamente.
Cordiali saluti.

Parere

Gentile Dott.ssa, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

I beneficiari che possono godere della detrazione del 36% sono tutte le persone fisiche che siano possessori o detentori a qualsiasi titolo del fabbricato e, quindi:
- proprietario o nudo proprietario;
- titolare di un diritto reale sull’immobile (uso, usufrutto, abitazione);
- inquilino e comodatario;
- futuri acquirenti di un immobile, con compromesso di vendita regolarmente registrato; ed altri.

In generale, la detrazione spetta al proprietario o a chi ha titolo per richiederla, ai suoi familiari e all’inquilino.

Per familiari viene inteso: il coniuge, i parenti entro il 3° grado (genitori, nonni, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini) e gli affini entro il 2° grado (suoceri, cognati, figli di primo matrimonio del coniuge).

Per usufruire della detrazione del 36% non viene richiesto nessun documento che dimostri il grado di parentela. Solamente nel caso di controlli gli Uffici potranno richiedere la documentazione comprovante la parentela.

Insieme alla comunicazione si dovrà inviare anche una dichiarazione di consenso da parte del proprietario che accetta l’esecuzione delle opere, nel caso in cui le opere di ristrutturazioni vengano effettuate da soggetto diverso.
Infatti, fra i casi di esclusione del beneficio in oggetto vi è la mancata allegazione della dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori.

A tal proposito è opportuno precisare che la mancata allegazione dei documenti o l’inesatta compilazione del modello di comunicazione comporta la decadenza del diritto alla detrazione soltanto se il contribuente, invitato a regolarizzare la comunicazione, non vi provveda entro il termine indicato dall’Ufficio.

Distinti saluti.