PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

02/07/2005

Credito imposta ed importante sentenza di primo grado

Quesito

Preg. mo Avv. Villani, sono un Dottore Commercialista di Catania.

Vorrei attenzionarLe una sentenza in tema di credito d'imposta ex. art. 8 legge 388/2000 che forse per la specificità del caso penso che rappresenti la prima in Italia.

In data 03/02/2005 la Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha emesso sentenza totalmente favorevole al contribuente da me difeso, per il quale l'Ufficio Unico delle Entrate ha proposto appello principale.

Orbene considerando che Lei segue da sempre e con grande professionalità la problematica delle vicende processuali in tema di crediti d'imposta, ritengo utile riepilogare il contenuto della citata sentenza, dandoLe disponibilità per inviarLe copia del testo integrale omettendo i dati relativi alla ditta ricorrente da me assistita.

Nel contempo Le chiedo un suo autorevole parere su come impostare le controdeduzioni dell'appellato che dovrò ad imminente data depositare in Commissione Tributaria Regionale.

Riepilogo molto sinteticamente:

La vicenda processuale nasce da un controllo effettuato dall'Agenzia delle Entrate da cui scaturisce avviso di recupero del credito d'imposta ex art. 8 della legge 388/2000 perchè e quale unica motivazione, non sono state apposte sulle fatture mensili relative ai beni acquistati con contratti di leasing, l'annotazione 'bene acquistato con il credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge 388/2000 esposto mediante il modello F24 del mese di. . . . . . . . . . . . ' (per come prescritto da Circolare Ministero delle Finanze 32/E).

La commissione Tributaria di Catania in data 03/02/2005 ha accolto il principio da me esposto che tale prescrizione deriva da una Circolare Ministeriale che assume norma di rango inferiore rispetto alla legge e che tale causa di revoca del contributo non trovando legittimazione nell'art. 8 della legge 388/2000 che peraltro elenca tassative cause di decadenza, non costituisce vincolo per il contribuente.

L'ufficio e questo già mi stupisce in prima persona del Direttore dell'Agenzia che firma l'appello principale, controdeduce che l'art. 8 nel concedere l'agevolazione precisa che 'non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta'.

In assenza di precise norme regolamentari a cui la legge fa riferimento, appare di tutta evidenza la necessità di individuare i criteri volti a distinguere gli investimenti che hanno usufruito della agevolazione (art. 8 l. 388/2000 )con altre di diverso tipo.
Pertanto l'annotazione richiesta non è altro che una specificazione del divieto di cumulo, contenuto nell'art. 8 della legge 388/2000.

Orbene gentile Avvocato pur capendo che tali pretese sono assolutamente infondate e pretestuose, Le chiedo come impostare le controdeduzioni aggiungendo qualcosa di più pertinente alla nuova (secondo me!!!) eccezione per non ripetere i motivi da me già esposti in sede di ricorso introduttivo che hanno trovato totale accoglimento dai Giudici di Prime Cure.

Grazie e mi faccia sapere se vuole trasmessa copia della sentenza!!!

Parere

Egregio Dottore, innanzitutto, La ringrazio per l’importante segnalazione e Le sarò grato se mi farà tenere copia della suddetta interessante sentenza.

I motivi d’appello dell’ufficio sono pretestuosi e privi di fondamento giuridico, perché una Circolare ministeriale non può mai pretendere un obbligo tributario a pena di nullità in assenza di specifiche disposizioni legislative, come da lei opportunamente segnalato in primo grado.

Credo, pertanto, che non sia necessario aggiungere altro a quanto già precisato nel giudizio di primo grado.

Nel complimentarmi con Lei per l’importante successo ottenuto, Le porgo distinti saluti.