PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

09/07/2005

Agevolazione prima casa - materiale impossibilità (impedimento oggettivo) di osservare la condizione della residenza per l’acquisto della prima casa

Quesito

Una mia cliente ha acquistato un immobile in data 10/07/2001 con i benefici per l'abitazione prima casa, al 50% con futuro coniuge.

Avvenuti fatti per discordie personali con l'altro proprietario, hanno venduto l'immobile di cui sopra in data 25/09/2002, senza mai porre la residenza nel Comune dove ubicato l'immobile, dove vi erano lavori in corso di ristrutturazione.

Il 16/07/2003 la stessa ha acquistato un nuovo immobile in altro comune al 100% di proprietà, sempre con il beneficio di prima casa, e quì ha posto la sua residenza.

L'ufficio delle Entrate in data 19/05/2005 ha notificato avviso di accertamento d'imposta e sanzioni sull'acquisto della prima casa (10/07/2001) per il motivo: '..non hanno provveduto a trasferire la residenza nel Comune di ubicazione delle unità immobiliari, entro il prescritto termine dei 18 mesi'.

E' possibile ricorrere con le seguenti deduzioni?
1) Causa di forza maggiore, rottura fidanzamento e lavori sospesi;
2) Vendita dell'immobile entro i 18 mesi del termine previsto dalla norma per l'iscrizione della residenza;
3) Riacquisto di un immobile entro l'anno dal successivo sempre come prima casa.

Prov. Milano

Parere

Egregio Ragioniere, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

L’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 26 aprile 1986 (Testo Unico dell’imposta di registro) prevede l’applicazione di imposte e tasse in caso di acquisto di una prima casa.

Per godere della agevolazione fiscale 'prima casa' dovranno ricorrere condizioni soggettive ed oggettive.

L’acquirente decade dalle agevolazioni fiscali 'prima casa', con il potere dell’Ufficio di recuperare la differenza di imposta, gli interessi di mora, oltre le sanzioni, qualora:
- abbia reso nell’atto una dichiarazione falsa;
- venda o doni l’abitazione prima che siano decorsi 5 anni dall’acquisto (a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale);
- non trasferisca la propria residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto.

Nel caso da Lei esposto non ricorrono tali motivi di decadenza e, quindi, può procedere all’impugnazione dell’avviso di accertamento eccependo i motivi da Lei indicati.

In tema di residenza e causa di forza maggiore Le segnalo la risoluzione n. 35 dell’1 febbraio 2002 dell’Agenzia delle Entrate, la quale si sofferma sulla materiale impossibilità (impedimento oggettivo) di osservare la condizione della residenza per l’acquisto della prima casa.

La causa di 'forza maggiore' vale come causa di esclusione delle sanzioni.

Distinti saluti.