PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

14/07/2005

Rinnovo istanza di attribuzione credito d'imposta nuovi investimenti - rideterminare l’importo del credito richiesto

Quesito

La ditta X ha acquistato attrezzature in data 11/06/2004 a seguito di rinnovo dell’istanza di attribuzione del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate accolta in data 29/01/2004 per l’importo di euro. 45.000,00 ed un credito d’imposta richiesto di euro. 19.125,00.

Considerato che l’importo delle attrezzature acquistate è pari a euro. 41.400,00 chiedo di sapere se e come andare a rideterminare l’importo del credito d’imposta richiesto.

Ringraziandola per la sua disponibilità e competenza, voglia gradire i miei più cordiali saluti.
Prov. Agrigento

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, nel caso da Lei segnalato, è applicabile l’art. 62, comma 1, lettere d), f) e g) della legge n. 289 del 27/12/2002, nel senso che bisogna rispettare i limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20% ed al 30% nell’anno di presentazione dell’istanza, al 60% ed al 70% nell’anno successivo ed al 100% nel terzo ed ultimo anno.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 102/E del 30/07/2004 (in Guida Normativa del Sole24Ore n. 166 di martedì 14 settembre 2004, pagg. 10 e ss., nonché Guida Normativa del Sole24Ore n. 173 di giovedì 23 settembre 2004, pagg. 15 e ss.), nel realizzare gli investimenti agevolabili con il credito d’imposta il contribuente non può discostarsi da quanto indicato nell’istanza di ammissione inoltrata al Centro Operativo di Pescara; ogni variazione rispetto al piano proposto in origine comporterebbe, infatti, la decadenza dai benefici concessi.

La suddetta rigida interpretazione, sulla quale non concordo assolutamente perché la legge non prevede alcuna tassativa ipotesi di decadenza nel caso da Lei sottoposto, è stata, peraltro, parzialmente attenuata dalla stessa Agenzia delle Entrate con la successiva Risoluzione n. 137/E del 16/11/2004 (in Guida Normativa del Sole24Ore n. 224 di martedì 14/12/2004, pagg. 12 e ss., nonché in Corriere Tributario IPSOA n. 1/2005, pagg. 78 e ss.).

Nella suddetta Risoluzione n. 137/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nell’istanza di rinnovo per l’attribuzione del credito d’imposta si può ridimensionare l’importo inizialmente previsto, omettendo alcuni investimenti, ma è necessario che non ne vengano inseriti altri appartenenti a tipologie diverse da quelle indicate nella richiesta originaria, nonché in tutte le domande eventualmente presentate nei successivi periodi d’imposta e non accolte per insufficienza di fondi.

In definitiva, secondo me, anche alla luce del contrasto amministrativo all’interno della stessa Agenzia delle Entrate, nel caso specifico da Lei sottoposto, il credito d’imposta è utilizzabile in funzione degli acquisti pari ad euro 41.400, logicamente rispettando i limiti percentuali di cui al succitato art. 62 e ciò in quanto alcuna ipotesi di decadenza è tassativamente prevista dalla legge in caso di ridimensionamento dell’importo originario dell’investimento.

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.