PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

17/07/2005

Può l'Agenzia delle Entrate recuperare un credito d'imposta perché il bene è stato consegnato in ritardo?

Quesito

Egregio dottore Villani mi rivolgo a lei per il seguente quesito.

Un mio cliente in data 20.02.2003 gli e' stata accolta la domanda di credito di imposta per un importo di euro 1.500.000,00 come investimento da effettuarsi nell'anno 2003.

A seguito controllo da parte della Agenzia delle Entrate, il funzionario mi faceva notare che la data del 20.02.2003 è errata poiché il Centro di Servizio di Pescara ha rigettato tutte le domande accolte in tale data, accogliendo la stessa con una comunicazione telematica in data 30.09.2003, allungando i tempi per l'inizio dell'investimento sino alla data del 31.03.2004.

In data 20.12.2004 a seguito della scadere della prima annualità e del prima 30% da realizzare abbiamo comprato dei furgoni con regolare contratto.

I furgoni alla fine dell'anno 2004 non sono arrivati, ma sono stati consegnati in data 02.07.2005 con regolare fattura come da contratto del 2004 indicando in fattura tutti gli estremi del contratto stipulato.

Il funzionario della Agenzia delle Entrate mi recupera tutto il credito di imposta di tutti gli anni poiché alla data del 31.12.2004 non abbiamo raggiunto il tetto minimo stabilito dalla legge e di conseguenza anche gli anni 2005 - 2006.

Egr. DR VILLANI può la Agenzia delle Entrate recuperare un credito perché il bene non e' stato consegnato alla data del 31.12.2004 (non dipendente dalla nostra volontà).

Spero di essere stato molto chiaro, distintamente saluto.

Parere

Egregio Ragioniere, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, per il caso specifico da Lei segnalato, è applicabile la seguente disciplina normativa:

1) art. 62, comma 1, lett. d), della legge n. 289 del 27/12/2002, rispettando le condizioni ed i limiti di cui alle lettere f) e g) del succitato articolo;

2) art. 4, commi 132 e 133, della legge n. 350/2003 (Finanziaria 2004), con il quale si autorizza la realizzazione dell’investimento entro il 31 marzo 2004.

Secondo me, entrambe le condizioni si sono realizzate, perché, in effetti, se la parte dimostra che il ritardo della consegna non è dipeso dalla propria volontà, ma da fatti di terzi, non può assolutamente essere negato l’utilizzo del credito d’imposta.

In ogni caso, ammesso e non concesso che sia sostenibile la tesi dell’ufficio, secondo me, il credito d’imposta non può essere perso per gli anni successivi 2005 e 2006 perché il mancato rispetto dei limiti previsti dalla legge non consente l’utilizzo del credito stesso limitatamente 'per ciascun anno', cioè limitatamente al periodo d’imposta in cui non si è realizzata la suddetta condizione, come tassativamente previsto dall’art. 62 cit., lett. g), dove non si prevede la perdita totale del credito d’imposta anche per gli anni futuri.

Distinti saluti.