PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

17/07/2005

Rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili con destinazione agricola

Quesito

Un emendamento al decreto legge sulla competitività prevede la riapertura dei termini per effettuare le rivalutazioni dei valori di acquisto (tra gli altri) dei terreni agricoli al 30 settembre 2005 considerando quale termine di possesso dei terreni la data del 1 luglio 2004.

Le chiedo: avendo già venduto in data 28/12/2004 un terreno agricolo (acquistato il 7/6 dello stesso anno ) posso beneficiare di tale disposizione normativa e pagare entro il 30/9 p.v l'imposta sostitutiva (e far redigere la perizia entro la stessa data)?

O la circostanza di aver già venduto il terreno nell'anno 2004 mi preclude tale possibilità?

Le sarei grato se mi facesse avere un suo cortese parere entro il 20 luglio, perche in caso di risposta negativa dovrei indicare nel modello unico la plusvalenza conseguita.

Prov. Brindisi

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, in effetti, il Disegno di legge n. 3533 approvato dalla Camera dei Deputati il 05 luglio 2005 ed attualmente in discussione al Senato, modifica i termini per la rivalutazione dei terreni, così come in precedenza disposto dall'art. 2, comma 2, D.L. n. 282 del 24/12/2002, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 21/02/2003.

In sostanza, vengono per l'ennesima volta riaperti i termini per effettuare la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili con destinazione agricola.

In base alle succitate modifiche, sempre che siano approvate dal Senato in sede definitiva, il versamento andrà effettuato entro il 30 settembre 2005 ed entro la stessa data dovrà essere redatta ed asseverata la perizia di stima.

Cambia anche la data di possesso alla quale far valutare le partecipazioni ed i terreni che viene spostata all'01 luglio 2004 (art. 29, comma 1, lett. a, Disegno di legge n. 3533 cit.).

Di conseguenza, secondo me, Lei può beneficiare di questa occasione perché alla data dell'01 luglio 2004 era in possesso dell'immobile ed è ininfluente la circostanza che sia stato successivamente ceduto il 28 dicembre 2004.

Infine, per un commento alla suddetta disciplina, Le cito la Circolare n. 16 del 22/04/2005 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Distinti saluti.