PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

20/07/2005

Strumenti partecipativi che una società 'srl' può emettere ai suoi dipendenti

Quesito

Egregio Dott. Villani, vorrei sapere quali sono, attualmente disponibili, gli strumenti partecipativi che una società 'srl' può emettere ai suoi dipendenti.

Cordialità.
Prov. Milano

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, anche se trattasi di un argomento specifico non di mia competenza, in quanto il mio studio tratta esclusivamente argomenti di natura fiscale, in particolare in tema di contenzioso tributario, a titolo puramente informativo, Le preciso che la riforma del diritto societario, di cui al D.Lgs 6/2003, ha introdotto molte novità riguardanti le s.r.l..

Tra di esse la più rilevante è la possibilità per la società di finanziarsi mediante l'emissione di titoli di debito.

A differenza del vecchio art. 2486 c.c., infatti, che vietava alla società a responsabilità limitata l'emissione di obbligazioni, il nuovo art. 2483 c.c. stabilisce che:
'Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito.
In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.
I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.
In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.
La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese.
Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività'.

In altri termini:
– la sottoscrizione di tali titoli è possibile esclusivamente da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali (banche, sim, sicav...), ovvero soggetti in grado di compiere un’effettiva valutazione del rischio e della solvibilità della società, in modo da tutelare i risparmiatori da eventuali inadempienze della s.r.l.;
– successivamente, le obbligazioni possono anche essere alienate a risparmiatori che non siano investitori professionali, soci o non soci, ed anche dipendenti della società.

Occorre, tuttavia, sottolineare che il possesso di un titolo di debito, al pari di un’obbligazione, non equivale ad uno strumento di partecipazione, in quanto non attribuisce diritti decisionali o di amministrazione della società, ma è un prestito contratto dalla medesima.

In effetti, a mio parere, l’unico strumento partecipativo a disposizione del dipendente di una s.r.l. è la sottoscrizione di una quota del capitale sociale.

A tal proposito, l’art. 2468 c.c. dispone che:
'Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.
Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.
Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.
Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.
Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352'.

Come emerge dal testo riportato, viene meno uno dei principi cardine della precedente disciplina delle Srl, ossia l'obbligatoria proporzionalità della quota sociale con il conferimento effettuato.

L’art. 2469 stabilisce che
'Le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473.
In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato'.

Alla luce di quanto detto, il dipendente di una s.r.l. che volesse acquisire una posizione partecipativa può acquistare dal socio una quota della medesima.

In tal caso, acquisirà tutte le capacità decisionali conferite ai soci dall’art. 2479 c.c..

Esso dispone che:
'I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione: in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma ed in ogni caso con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale'.

In alternativa all’acquisto inter vivos della quota societaria è possibile usufruire dell'opportunità di cui all’art. 2481-bis c.c.. (Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti), a norma del quale 'In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute.
L'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473'.

Distinti saluti.