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Comunicazione tratta dal Gazzettiere del Professionista di www.init-italia.it

INPS - ARTIGIANI ED ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI: CONTRIBUZIONE PER L'ANNO 2005

 

Redazionale: Con la presente circolare si rende nota la misura dei contributi dovuti per il 2005 dagli artigiani e gli esercenti attivit commerciali.

Per il 2005 il minimale, il reddito minimo annuo da considerare per determinare il contributo Ivs dovuto da artigiani e commercianti pari a 13.133 euro.

Il contributo minimo pari per gli artigiani:
 - a euro 2.258,88 euro annui per i titolari di ogni et e per i collaboratori di et maggiore di 21 anni;
 - a euro 1.864,89 per i collaboratori di et non superiore a 21 anni; 

Il contributo minimo pari per i commercianti: 
 - a euro 2.310,09 euro annui per i titolari di ogni et e per i collaboratori di et maggiore di 21 anni;
 - euro 1.916,10 per i collaboratori di et non superiore a 21 anni; 

Per i periodi assicurativi inferiori all'anno i contributi sono rapportati al mese.

Gli importi contributivi minimi mensili, quindi, sono pari rispettivamente a euro 188,24 e a 155,41 euro per gli artigiani e a euro 192,51 e a euro 159,68 euro per i commercianti.

I redditi ed i relativi contributi minimi vanno riferiti ad ogni singolo soggetto che opera nell'azienda.

Il contributo per l'anno in corso dovuto sulla totalit dei redditi d'impresa prodotti nel 2004  e per la quota eccedente, il minimale suddetto pari a 13.133,00 euro annui.

Se il reddito d'impresa maggiore al limite di retribuzione annua pensionabile (38.641 euro per il 2005), la quota di reddito eccedente tale valore viene considerata ai fini del versamento dei contributi previdenziali fino al massimale (il valore del limite di retribuzione pi i 2/3 del limite stesso) che per il 2005 pari a 64.402 euro.

Il contributo massimo pari per gli artigiani: 
 - a euro 11.334,75 euro annui per i titolari di ogni et e per i collaboratori di et maggiore di 21 anni;
 - euro 9.402,69 euro per i collaboratori di et non superiore a 21 anni; 

Il contributo massimo pari per i commercianti: 
 - a euro 11.585,92 euro annui per i titolari di ogni et e per i collaboratori di et maggiore di 21 anni;
 - euro 9.653,86 euro  per i collaboratori di et non superiore a 21 anni; 

Per i periodi assicurativi inferiori all'anno i contributi sono rapportati al mese.

Il contributo Ivs dovuto da artigiani e commercianti calcolato sulla totalit dei rediti d'azienda denunciati ai fini Irpef e non pi solo su quelli che derivano dall'attivit in base alla quale avviene l'iscrizione nella gestione di appartenenza.

Il contributo, inoltre, rapportato ai redditi d'azienda prodotti nello stesso anno al quale si riferisce il contributo.

Per ogni soggetto iscritto alla gestione previdenziale di appartenenza, inoltre, il contributo per la maternit pari a 0,62 euro mensili. Il contributo in questione nei bollettini di pagamento, di prossima emissione, sommato agli importi dovuti per i contributi Ivs sul minimale di reddito.

Gli affittacamere iscritti alla gestione speciale degli esercenti attivit commerciali non osservano il minimale annuo di reddito e versano i contributi a percentuale Ivs da calcolare sul reddito effettivo aumentato del valore dei contributi dovuti per la maternit (0,62 euro mensili).

Si applica anche per il 2005 l'agevolazione contributiva riguardante gli artigiani ed i commercianti over 65 gi titolari di pensione presso le gestioni dell'Inps, questi soggetti dovranno versare il 50% dei contributi dovuti.

I contributi in questione dovranno essere versati tramite il modello F24 secondo le seguenti scadenze: 
- 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2005 e 16 febbraio 2006 per le quattro rate dei contributi  fissi, dovuti sul minimale di reddito; 
- entro i termini indicati per pagare l'Irpef, Unico 2005, per i contributi dovuti sulla parte di reddito che eccede il minimale (saldo 2004, primo e secondo acconto 2005).

(Francesca Iommi)


INPS - CIRCOLARE N. 36 DEL 25 FEBBRAIO 2005

Oggetto: Artigiani ed esercenti attivit commerciali:- Contribuzione per lanno 2005.

Sommario:
1. Misura dei contributi dovuti per l'anno 2005.
2. Agevolazioni contributive.
3. Modalit e termini di versamento.

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER LANNO 2005

1.1 - CONTRIBUZIONE IVS SUL MINIMALE DI REDDITO

Per l'anno 2005, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attivit commerciali pari a . 13.133,00

Tale valore stato ottenuto - sulla base delle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1 gennaio 2005 (.39,94) ed aggiungendo al prodotto l'importo di .671,39 cos come disposto dall'art.6 della legge 31 dicembre 1991, n.415 .

La contribuzione IVS dovuta sul minimale sopraindicato deve essere calcolata in base alle seguenti aliquote percentuali:

A) Artigiani
- 17,20 % per i titolari di qualunque et e per i collaboratori di et superiore ai 21 anni;
- 14,20 % per i collaboratori di et non superiore ai 21 anni;

B) Commercianti
- 17,59 % per i titolari di qualunque et e per i collaboratori di et superiore ai 21 anni;
- 14,59 % per i collaboratori di et non superiore ai 21 anni.

Si fa presente che le percentuali che precedono sono state determinate ai sensi dellart.59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449, che ha disposto laumento delle aliquote contributive in argomento di 0,8 punti percentuali, con decorrenza dall1 gennaio 1998. La medesima norma prevede lelevazione di ulteriori 0,2 punti percentuali ogni anno, a decorrere dall1 gennaio 1999, fino al raggiungimento di 19 punti percentuali.

Si precisa altres che, per i commercianti, le aliquote sono comprensive degli aumenti disposti dallart.2, comma 215 della legge 23 dicembre 1996, n.662 (0,30%) e dell'aliquota contributiva dello 0,09%, di cui allart.72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni (1)

La riduzione contributiva al 14,20% (artigiani) e al 14,59% ( commercianti) applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

In conseguenza di quanto sopra, il contributo minimo determinato come segue:

Artigiani:
- 2.258,88 annui per i titolari di qualunque et e per i collaboratori di et superiore ai 21 anni;
- 1.864,89 per i collaboratori di et non superiore ai 21 anni;

Commercianti:
- 2.310,09 annui per i titolari di qualunque et e per i collaboratori di et superiore ai 21 anni;
- 1.916,10 per i collaboratori di et non superiore ai 21 anni.

Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese. Pertanto, gli importi contributivi minimi mensili sono pari rispettivamente a . 188,24 e a .155,41 per gli artigiani e a . 192,51 e 159,68 commercianti

I redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

1.2 - CONTRIBUTI IVS SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE

Il contributo per l'anno 2005 dovuto sulla totalit dei redditi d'impresa prodotti nel 2004 per la quota eccedente il predetto minimale di . 13.133,00 annui.

Le aliquote contributive sono le seguenti:

A. Artigiani
- 17,20 % del reddito superiore a . 13.133,00 e fino . 38.641,00
- 18,20 % del reddito superiore a . 38.641,00 e fino al massimale di . 64.402,00

(v. successivo punto 1.3).

Per i collaboratori di et non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 14,20% e al 15,20%.

B. Commercianti
- 17,59 % del reddito superiore a .13.133,00 e fino a . 38.641,00
- 18,59 % del reddito superiore a .38.641,00 e fino al massimale di . 64.402,00

(v. successivo punto 1.3).

Per i collaboratori di et non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 14,59% e al 15,59%.

Come gi stato precisato al punto 1, si fa presente che, per i commercianti, le aliquote suddette comprendono l'aumento disposto dallart.2 , comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n.662 (0,30%), e dall'aliquota contributiva dello 0,09%. A tal riguardo si evidenzia che il comma 272 della legge 30.12.2004 n.311 (legge finanziaria 2005) ha differito dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2009 lobbligo del versamento della suddetta aliquota aggiuntiva istituita dallart. 5 del decreto legislativo del 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dellindennizzo per la cessazione definitiva dellattivit commerciale.

L'aumento dell'aliquota di un punto percentuale per i redditi superiori a .38.641,00 annui stato disposto dallart. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n.438.

Il contributo in argomento - denominato contributo a conguaglio - sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalit dei redditi d'impresa prodotti nel 2005 (si veda in proposito il seguente punto 1.4).

1.3 - REDDITO IMPONIBILE MASSIMO

Il comma 4 dellart. 1 della citata legge n.233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2%), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2005 pari a . 38.641,00 viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso.

Per l'anno 2005, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS pari a . 64.402,00 ( .38.641,00 pi .25.761,00) .

Le aliquote contributive sono quelle indicate nel precedente punto 2). In conseguenza, il contributo massimo il seguente:

Artigiani
11.334,75 annui per i titolari di qualunque et e per i collaboratori di et superiore ai 21 anni (17,20% di . 38.641,00 pi 18,20% di . 25.761,00; per i collaboratori di et non superiore ai 21 anni, il contributo ridotto a . 9.402,69 annue ( 14,20% di .38.641,00 pi 15,20% di 25.761,00 ).

Commercianti
11.585,92 annui per i titolari di qualunque et e per i collaboratori di et superiore ai 21 anni 17,59% di . 38.641,00 pi 18,59% di .25.761,00, per i collaboratori di et non superiore ai 21 anni, il contributo ridotto a . 9.653,86 annui (14,59% di .38.641,00 pi 15,59% di .25.761,00 ).

Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale deve essere rapportato a mese.

Gli importi contributivi massimi sono pertanto i seguenti:

Artigiani
- 944,56 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote del 17,20% e del 18,20%;
- 783,56 mensili,per i soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte 14,20%e del 15,20%

Commercianti
- 965,49 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote del 17,59% e del 18,59%;
- 804,49 mensili,per i soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte 14,59% e del 15,59%

Si ricorda che quelli sopraindicati sono limiti individuali, da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali, da riferire all'impresa stessa.

Preme evidenziare che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianit contributiva a tale data. Viceversa, ai sensi dellart. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianit contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo pari, per il 2005, ad . 84.049,00 e tale massimale non frazionabile in ragione mensile (2).

1.4 - CONTRIBUZIONE A SALDO

Ai sensi della legge n.438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

a) calcolato sulla totalit dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non pi soltanto su quello derivante dall'attivit che d titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza );

b) rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi - per i contributi dell'anno 2005 - ai redditi 2005, da denunciare al fisco nel 2006).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalit dei redditi d'impresa realizzati nel 2005, dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

In riferimento allimponibile contributivo si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito dimpresa, contenute nella circolare n.102 del 12 giugno 2003.

1.5 - IMPRESE CON COLLABORATORI

Si ricorda che, nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell'attivit di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale vanno determinati nella seguente maniera:

a) imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;

b) aziende non costituite in imprese familiari: il titolare pu attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non pu superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi .

1.6 - CONTRIBUZIONE PER LE PRESTAZIONI DI MATERNIT

Il contributo in epigrafe, per effetto di quanto disposto dallart.49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n.488 e successive modifiche ed integrazioni fissato nella misura di . 0,62 mensili, per ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.

Nei moduli di pagamento in corso di emissione, il contributo per le prestazioni di maternit stato sommato agli importi dovuti per la contribuzione IVS sul minimale di reddito.

1.7 - AFFITTACAMERE E PRODUTTORI DI ASSICURAZIONE DI TERZO E QUARTO GRUPPO

Coloro che esercitano l'attivit di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo (3) iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternit, pari a . 0,62 mensili .

2. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Continuano ad applicarsi, anche per lanno 2005, le disposizioni di cui allart.59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attivit commerciali con pi di sessantacinque anni di et, gi pensionati presso le gestioni INPS.

Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le direttive fornite con la circolare n. 63 del 17.3.1998 e circolare n.33 del 15.2.1999.

Con particolare riferimento allindividuazione dei soggetti aventi titolo allagevolazione contributiva si confermano integralmente le disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29.7.1998.

3 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Anche nellesercizio 2005 tutti gli artigiani e gli esercenti attivit commerciali devono corrispondere i contributi tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2005 e 16 febbraio 2006, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2004, primo acconto 2005 e secondo acconto 2005.