3 Marzo 2009, ore 08:34
Accertamento
Responsabilità del Fisco anche per gli avvisi c.d. "inutili"

La Corte di Cassazione ha affermato la responsabilità del Fisco nel caso di accertamento emesso erroneamente nei confronti di un contribuente.

di Maurizio Villani, Elvira Licchetta

Con la sentenza n. 4622 del 26/02/2009, la Corte di Cassazione ha statuito un importantissimo principio di diritto, in materia di responsabilità del Fisco per l’avviso di accertamento erroneamente emesso e notificato ai danni di un contribuente.

La Suprema Corte ha precisato, infatti, come il cittadino – contribuente che abbia ricevuto un avviso di accertamento a lui notificato per errore del Fisco, abbia comunque il diritto di impugnarlo, a prescindere cioè dal fatto che siffatto accertamento si riveli innocuo o inutile.

In particolare, il Giudice di legittimità ha osservato come l’Ufficio non possa notificare a proprio piacimento atti impositivi assumendo che siano privi di effetti giuridici e pretendere che il contribuente se ne stia tranquillo perché “intanto non accade nulla”.

Tale sacrosanto assunto della Cassazione si fonda, innanzitutto, sul principio incontestabile che ogni atto giuridico produce effetti e se un atto viene definito inutile dallo stesso emittente, vi sarebbe da chiedersi la motivazione che ha spinto l’ente ad adottarlo o notificarlo, tenuto conto che tale atto va, comunque, a provocare un danno nella sfera giuridica del contribuente – destinatario che illegittimamente lo riceve, a nulla rilevando le “bonarie” intenzioni dell’ente impositore.

Nel caso di specie per esempio, il contribuente destinatario dell’accertamento innocuo e inutile, vedendosi recapitare un atto impositivo si è dovuto rivolgere, comunque, ad un professionista, affinché tale inutilità dell’atto venisse valutata da un tecnico della materia. Ciò ha senza dubbio comportato un inutile ed immotivato (quello sì) esborso di denaro per il contribuente.

In definitiva, il contribuente ha diritto di impugnare un accertamento a lui notificato anche se l’Ufficio ha sbagliato e quindi l’atto non può avere nessuna conseguenza, ciò in virtù del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione.

Sostenere una tesi contraria significherebbe violare l’ importantissimo principio costituzionale succitato.

Il principio statuito con la sentenza in commento deve ritenersi, pertanto, suscettibile di applicazione generale ogni qual volta un ente impositore notificando un atto inutile ad un contribuente provochi un danno nella sfera giuridica dello stesso.

Cassazione tributaria, Sentenza 26/02/2009, n. 4622


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