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Reddito di lavoro autonomo - Accertamento basato sui parametri - Necessità delle presunzioni

Comm. Trib. Prov. La Spezia - Sentenza n. 43 del 23-04-2005

COMM. TRIB. PROV. LA SPEZIA - REDDITO DI LAVORO AUTONOMO - ACCERTAMENTO BASATO SUI PARAMETRI - NECESSITA' DELLE PRESUNZIONI

Redazionale: L’amministrazione finanziaria deve prendere in considerazione i fattori indicati dal contribuente posti a giustificazione della capacità reddituale che è risultata diversa da quella derivante dall’applicazione dei parametri.

Lo ha affermato la Commissione tributaria provinciale di La Spezia giudicando un ricorso presentato dal contribuente contro l’accertamento basato sui parametri effettuato dall’Agenzia locale da cui era emerso un maggiore reddito di lavoro autonomo

I giudici sottolineano come i parametri non possono costituire il fondamento della prova presuntiva, ma devono risultare una conferma di altre presunzioni: il contribuente, poi, può contestare il dato reddituale accertato giustificando il minore livello di entrate. E l’Ufficio deve valutare tali giustificazioni in maniera concreta., per riscontrare l’effettiva situazione del contribuente: (Cinzia Pichirallo)

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COMM. TRIB. PROV. LA SPEZIA - SENTENZA N. 43 DEL 23 APRILE 2005

Oggetto: Reddito di lavoro autonomo - Accertamento basato sui parametri - Necessità delle presunzioni

Sentenza

Con ricorso n. 695/04 (...) si opponeva all'avviso di accertamento per l'anno di imposta 1999 emesso dall'Agenzia delle Entrate della Spezia.

L'Ufficio aveva determinato un maggior reddito di lavoro autonomo per un ammontare pari a e 17.412,34, ai sensi dell'art. 3, commi 181 e 183 della legge 549/85 e dell'art. 4 del D.P.R. 159/99. La parte ricorrente contestava la costituzionalità dell'art. 3 della legge 549/1995, eccepiva l'illegittimità per carenza di motivazione e la violazione dell'art. 2727 cc e art. 39, comma 1 lett. D), DPR 600/1973. Nel merito rilevava che i valori contabili utilizzati nell'applicazione dei parametri erano il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività di avvocato e precisava di avere avuto, a partire dal 1999, gravi problemi di salute e di avere effettivamente esercitato nell'anno 1999 (secondo anno di attività professionale) la professione forense in una stanza in affitto all'interno di altro studio legale.

Rilevava di avere abbandonato lo studio e successivamente l'attività forense nell'anno 2004, in considerazione delle difficoltà incontrate nell'esercizio di tale attività e delle condizioni di salute non soddisfacenti.

Chiedeva pertanto 1'annullamento dell'atto impugnato. L'Ufficio insisteva nelle pretese erariali.

Diritto

Le eccezioni preliminari riguardanti 1'incostituzionalità dell'art. 3 commi da 181 a 189 della legge n. 549/1995 sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 della Costituzione sono da considerarsi irrilevanti in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 195 del 26/03 - 1/04/2003 ha dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate.

Non sono accettabili neppure le eccezioni di illegittimità dell'accertamento per violazione dell'art. 2727 cc e art. 39, comma 1 lett. D), DPR 600/1973 in quanto con i parametri il legislatore ha precostituito una presunzione iuris tantum per cui 1'onere della prova dell'inesistenza del presupposto di maggior reddito viene posto a capo del contribuente.

In riferimento alla carenza di motivazione, l'obbligo di motivare l'accertamento viene soddisfatto quando indica i momenti ricognitivi e logico deduttivi essenziali.

Nel caso di specie si ritiene che il contribuente, attraverso il contraddittorio che ha preceduto l'avviso e la motivazione dell'accertamento medesimo abbia preso cognizione delle ragioni che hanno determinato la rettifica del reddito dichiarato.

La base dei parametri non può costituire, da sola, il fondamento della prova presuntiva, ma deve valere a confermare il risultato delle presunzioni nello specifico caso concreto determinato da una corretta individuazione della realtà reddituale del soggetto sottoposto a rettifica.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2891 del 2002, ha ritenuto legittimo l'utilizzo dei parametri al fine di determinare il reddito attribuibile al contribuente, ma ha previsto che quest'ultimo possa contestare l'operato dell'Ufficio spiegando perché il risultato doveva essere diverso da quello definito con i parametri.

Era necessario che l'Ufficio in effetti prendesse in considerazione quei fattori che dovevano incidere sulla capacità reddituale della parte ricorrente, fonte di scostamento dai parametri.

L'Amministrazione Finanziaria doveva tenere conto che l'attività era svolta presso altro ufficio legale e non in proprio.

È risaputo che l'attività svolta in strutture logistiche non condivise con altri professionisti comporta una maggiore capacità di reddito che è quella plausibilmente considerata ai fini dei parametri.

Non è stato tenuto in considerazione il fatto che il contribuente aveva avuto problemi di salute, sfociati poi in vari ricoveri ospedalieri che, inevitabilmente sono sintomi di ridotta capacità produttiva e quindi reddituale.

È noto infatti che un avvocato personalizza la prestazione e nel momento in cui quindi è impossibilitato all'esercizio della stessa, non può produrre redditi significativi.

Se si aggiunge poi che nel caso in esame l'attività era svolta per conto di altri, si deduce a maggior ragione come la capacità di reddito sia ancor più limitata in quanto non remunerata.

Altri elementi propendono per non riconoscere i risultati derivanti dall'applicazione dei parametri: in particolare l'accertamento si riferisce al secondo anno di attività da ritenere ancora rientrante nella fase di avvio di un'attività produttiva e poi, soprattutto la considerazione che l'attività viene cessata subito dopo pochi anni.

Questi elementi, unitamente agli altri, fanno fondatamente ritenere che l'attività non fosse redditizia e rilevante e tale comunque da giustificare lo scostamento dai parametri.

In conclusione l'inizio attività nell'anno precedente l'accertamento; l'esercizio di attività svolta presso altro studio legale e non in proprio; le precarie condizioni di salute; la progressiva riduzione del reddito nel corso degli anni; la cessazione dell'attività dopo pochi anni dall'avvio sono elementi molteplici che giustificavano lo scostamento dai parametri e la non applicazione degli stessi al caso in esame.

Il ricorso viene pertanto accolto in quanto i maggiori ricavi sono stati determinati sulla base dei parametri senza una valutazione critica sugli elementi concreti, sui riscontri contabili e senza tenere conto dell'effettiva situazione del ricorrente.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.