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Cancellazione dal registro delle imprese di imprese e societa' non piu' operative

Tratto dal Gazzettiere del Professionista de www.ilgazzettiere.it di Init - Italia

 

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - CIRCOLARE N. 3585/C DEL 14-06-2005

REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI IMPRESE E SOCIETA' NON PIU' OPERATIVE

Redazionale: Il ministero delle Attività produttive fornisce gli indirizzi circa l'applicazione del Dpr n. 247 del 23 luglio 2004 recante il regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese.

Le circostanze indicate dal decreto - si precisa innanzitutto - non comportano automaticamente la cancellazione dell'impresa in cui si suppone l'inoperatività o l'inesistenza, ma consentono agli organi delle camere di commercio l'attivazione d'ufficio di un procedimento preventivo di verifica, alla cui conclusione, qualora siano accertati i presupposti previsti dalla legge, sarà possibile disporre l'avvio del vero e proprio procedimento di cancellazione.

L'ufficio, dunque, dovrà verificare la veridicità della segnalazione pervenuta, anche quando il regolamento la individui come idonea, di per sé, a far supporre uno stato di inattività. Sarà opportuno, pertanto, effettuare un riscontro dei dati del registro imprese per accertare che l'impresa di cui venga denunziata l'inattività non abbia di recente intrattenuto, a vario titolo, rapporti con l'ufficio che disattendano tali ipotesi.

La circostanza del decesso dell'imprenditore deve essere sempre accertata mediante acquisizione, a qualunque titolo, di certificato o attestazione di morte. L'unico caso in cui non è necessario il possesso di prove documenti tali per poter avviare la procedura si ha quando la notizia provenga da un pubblico ufficio.

Sotto il profilo giuridico, in caso di decesso, la procedura dovrà essere avviata ogni volta che tale fattispecie venga accertata d'ufficio o su segnalazione di terzi, e non sulla base delle comunicazioni da parte degli eredi.

L'irreperibilità dell'imprenditore sussisterà in caso di effettiva e concreta impossibilità di raggiungere il destinatario della comunicazione: quando, cioè, le eventuali missive inviategli vengano restituite al mittente con la dizione "sconosciuto".

Non sarà intesa come irreperibilità, invece, la riconducibilità dell'indirizzo dell'imprenditore individuale, o degli amministratori a un luogo al di fuori del territorio nazionale. Si ritiene invece che il destinatario di una comunicazione sia reperibile non solo quando le raccomandate siano state regolarmente ritirate, ma anche quando le stesse siano state restituite come "compiuta giacenza al mittente".

Il mancato compimento di atti di gestione sussisterà, indicativamente, in caso di contemporanea presenza delle seguenti condizioni:

- mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni;

- assenza/chiusura negli ultimi tre anni di partita Iva, assenza di denunce Iva, mancata registrazione a fini Iva di redditi imponibili;

- mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti l'impresa.

Soltanto la perdita del titolo abilitativo o autorizzativo dell'unica attività esercitata preclude la legittima prosecuzione della stessa e si configura come causa di inattività dell'impresa che comporta l'avvio del procedimento di cancellazione.

L'imprenditore dovrà, tramite apposita raccomandata, essere messo a conoscenza, in virtù dei principi della trasparenza amministrativa, di tutti i fatti accertati a suo carico, delle modalità a seguito delle quali gli uffici sono venuti a conoscenza ed hanno successivamente accertato la notizia delle possibili conseguenze, delle modalità per evitare la prosecuzione del procedimento.

Solo all'esito delle verifiche sulla l'effettiva inoperatività, ove si riscontri l'esistenza di elementi che legittimino la cancellazione in questione, si potrà procedere in tal senso, senza alcun pregiudizio dei diritti dei terzi, le cui pretese saranno debitamente prese in considerazione in sede di liquidazione della società. (Francesco Guadalupi)


MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - CIRCOLARE N. 3585/C DEL 14 GIUGNO 2005 

Oggetto: Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione dal Registro delle imprese di imprese e società non più operative (legge n. 340 del 2000, All. A, n. 9).


l. RIFERIMENTI NORMATIVI E CAMPO D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.

Il regolamento, approvato con D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 (G.U. n. 233 del 4 ottobre 2004), in esecuzione della norma di semplificazione contenuta nell'allegato A n. 9 della legge 24.11.2000, n. 340, disciplina il procedimento di cancellazione dal Registro delle imprese delle sole imprese individuali e delle società di persone. Resta riservata alle disposizioni del codice civile la parallela procedura relativa alle società di capitali e cooperative.

La procedura delineata dal regolamento di semplificazione, concordemente a quanto rilevato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è in linea con lo schema previsto dall'articolo 2190 del codice civile, concernente l'iscrizione d'ufficio che interviene nel caso in cui l'impresa non abbia richiesto un'iscrizione obbligatoria. Le circostanze indicate quali presupposti per l'avvio del procedimento di cancellazione sono considerate infatti solo elementi sintomatici dell'inoperatività o dell' inesistenza dell' impresa individuale o societaria.

Esse, quindi, non comportano la cancellazione in via automatica dell' impresa "inerte" (ex art. 2191 c.c.). Consentono invece agli organi delle camere di commercio di attivare d'ufficio un procedimento preventivo di verifica, in esito al quale, solo se siano accertati i presupposti previsti da un ordinamento, sarà possibile disporre, nei modi consueti, l'avvio del procedimento di cancellazione.

2. RATIO DELLA NORMA E CONDIZIONI PER AVVIARE LA PROCEDURA.

La ratio del presente regolamento è costituita dalla cancellazione di posizioni individuali e societarie non più attive, la cui consistente persistenza negli archivi delle camere di commercio comporta inutili oneri amministrativi e finanziari per la gestione dei registri, introduce elementi di incertezza nel regime di pubblicità delle imprese e ostacola la conoscenza della realtà economica del paese.

Il provvedimento in esame non incide sulla disciplina sostanziale delle cause di scioglimento della società, rispondendo alla più limitata e specifica finalità di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti per la cancellazione, ove questa non sia stata chiesta dai soggetti che, per legge, vi sono tenuti. Qualora, pertanto, siano quest'ultimi (titolare, eredi, amministratori) a comunicare al registro delle imprese l'avveramento delle circostanze indicate dal regolamento come sintomo di inattività, si attiverà il procedimento di cancellazione ordinario.

Gli elementi sintomatici di inattività non hanno l'effetto di provocare l'automatica cancellazione dell' impresa "inerte", ma solo di consentire l'apertura di un procedimento per la verifica dell' effettiva cessazione dell'attività, nell'ambito della quale l'impresa può dimostrare l'infondatezza della presunzione (juris tantum) di inattività contenuta nella norma.

Ne consegue che l'avvio del procedimento non può ritenersi soddisfatto da un mero generico riferimento alle fonti di cognizioni utilizzate (quali segnai azioni di terzi e documenti ad esse allegati), ma postula un esame dei fatti, considerati come dimostrativi dell' esistenza di tutti i presupposti dell' inattività.

Sarà necessario; in particolare, che l'ufficio verifichi la veridicità della segnalazione pervenuta, anche quando il regolamento la individui come idonea, ex se, a far presupporre uno stato di inattività. Per questa ragione, sarà opportuno effettuare un riscontro dei dati del registro imprese per appurare che l'impresa di cui venga denunziata l'inattività non abbia di recente intrattenuto, a vario titolo, rapporti con l'ufficio che disattendano tali ipotesi.

3. ANALISI DELLE FATTISPECIE

Per motivi di chiarezza si segue, nell'esposizione, l'ordine dell'articolato del regolamento, con particolare riferimento ad aspetti in relazione ai quali sono stati segnalati taluni dubbi interpretativi.

3.1 Art. 2, comma 1.

In riferimento alle circostanze rilevanti per l'attivazione della procedura, si elencano di seguito le condizioni ritenute idonee, alle luce delle interpretazioni dottrinarie e giurisprudenziali maturate nel tempo in relazione a procedimenti affini.

Decesso dell' imprenditore:

Tale circostanza deve essere sempre accertata mediante acquisizione, a qualunque titolo, di certificato o attestazione di morte. L'unico caso in cui non è necessario il possesso di prove documentali per poter avviare la procedura si ha quando, sulla base del principio affermato dall'articolo 2, comma 2, la notizia provenga da un pubblico ufficio.

Sotto il profilo giuridico, in caso di decesso, la procedura dovrà essere avviata ogni volta che tale fattispecie venga accertata d'ufficio o su segnalazione di terzi, e non sulla base delle dovute comunicazioni ad opera degli eredi. Le prescritte lettere raccomandate devono essere indirizzate a nome e presso il domicilio del defunto, con (eventuale) cointestazione impersonale agli eredi.

Irreperibilità dell'imprenditore:

Non è chiaro definire con esattezza il concetto di irreperibilità, a meno che la stessa non risulti ex se sulle relative certificazioni anagrafiche.

In linea con le prevalenti interpretazioni giurisprudenziali, l'avveramento di tale condizione è da ricondursi ad una effettiva e quanto più verosimile impossibilità di raggiungere il destinatario della comunicazione. Ciò in quanto le eventuali missive inviategli, anche dall' autorità o dal terzo eventualmente segnalante, vengano restituite al mittente con la dizione "sconosciuto".

Si ritiene sia opportuno puntualizzare che, "qualora l'imprenditore deleghi la gestione ad un institore o costituisca un'associazione in partecipazione alla gestione, e pertanto l'attività imprenditoriale prosegua, non si incorre nella fattispecie della irreperibilità (...)".

Non sarà intesa come irreperibilità, invece, la riconducibilità dell'indirizzo dell'imprenditore individuale, o dei soggetti di cui all'art. 3. comma 2 (amministratori) ad un luogo al di fuori del territorio nazionale.

Si ritiene invece che il destinatario di una comunicazione sia reperibile, e che quindi lo stesso sia stato idoneamente messo in condizione di smentire l'ipotesi di inattività, non solo quando le raccomandate siano state regolarmente ritirate, ma anche quando le stesse siano state restituite come "compiuta giacenza al mittente", in virtù del principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui l'ordinamento considera equipollenti la conoscenza effettiva e la conoscenza legale degli atti giuridici.

L'irreperibilità intesa come indice di inattività, sebbene genericamente riferita nella norma all'imprenditore, deve intendersi nel caso di specie come incontrovertibilmente accertata anche nel solo caso in cui la stessa venga rilevata con esclusivo riferimento al solo domicilio dell'imprenditore individuale presso l'impresa, laddove quest'ultimo sia invece reperibile secondo i concetti anzidetti - e non abbia fornito alcun riscontro alle raccomandate inviategli - presso la propria residenza anagrafica.

Mancato compimento di atti di gestione:

L'individuazione di tale presupposto, quale causa di inattività, trova la sua ratio nell'indissolubilità del concetto di inoperatività con la mancata adozione di atti cui la dottrina comunemente attribuisce valore sintomatico di vitalità dell' impresa.

Naturalmente l'accertamento di tale condizione potrà essere legittimamente effettuato nei limiti delle attuali competenze delle CClAA, che potranno procedere ad una verifica congiunta presso gli archivi del registro e presso l'amministrazione finanziaria, utilizzando i canali di comunicazione già instauratisi da tempo.

In sintesi, con formulazione esclusivamente indicativa e non già tassativa, si ritiene che la condizione in argomento possa ritenersi idoneamente accertata in concomitanza delle seguenti condizioni: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni;

b) assenza/chiusura negli ultimi tre anni di partita IVA, assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili;

c) mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti l'impresa.

Perdita di titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata:

Esclusivamente la perdita del titolo abilitativo o autorizzativo per l'unica attività esercitata preclude la legittima prosecuzione della stessa e si configura come causa di inattività dell' impresa implicante l'avvio del procedimento di cancellazione.

L'individuazione, ad opera del regolamento, di tale fattispecie come idonea all'attivazione della relativa procedura comporta il superamento della prassi fino ad oggi instauratasi, nel senso della configurazione di tale circostanza come fatto estintivo da iscriversi a norma dell'art. 2196 c.c.

3.2 Art. 2, comma 2.

Il riferimento, quali possibili segnalanti, di "altri pubblici uffici" non esclude l'efficacia, per l'avvio della procedura, di segnalazioni da parte di privati che siano corredate da idonea documentazione.

Il suddetto riferimento, infatti, come si evince dalla lettura della norma, è finalizzato esclusivamente a porre su un piano di parità sostanziale la "rilevazione" del sussistere "di una delle circostanze di cui al comma ]" effettuata a seguito di un'istruttoria d'ufficio della Camera di commercio e la segnalazione operata da un qualunque pubblico ufficio. In tale ultima eventualità non sarà pertanto necessaria, diversamente da quanto ritenuto opportuno quando la segnalazione provenga da un privato, l' allegazione di prove documentali o l'effettuazione di riscontri di sorta.

3.3 Art. 2, comma 3.

L'imprenditore/impresa dovrà, tramite apposita raccomandata, essere messo a conoscenza - secondo i principi della trasparenza amministrativa - di tutti i fatti accertati a suo carico, delle modalità a seguito delle quali gli uffici sono venuti a conoscenza (segnalazione di privati, pubblici uffici, organi di stampa, ecc...) ed hanno successivamente accertato la notizia (verifiche anagrafiche, acquisizione di documentazione, ecc.), delle possibili conseguenze, delle modalità per evitare la prosecuzione del procedimento. Secondo lo stesso principio, nel caso in cui l'imprenditore dimostri che l'impresa non è inattiva ed il procedimento si concluda con un'archiviazione, quest'ultima dovrà essere comunicata all'interessato.

La comunicazione prescritta nel comma in esame dovrà essere inviata alla residenza anagrafica dell'imprenditore individuale; qualora quella risultante dal registro si rivelasse errata o inesistente si dovrebbe attivare d'obbligo una verifica anagrafica, tenuto conto che "la residenza di una persona è presuntivamente determinabile, anche ai fini della validità della notificazione, e fino a prova contraria, sulla scorta delle risultanze anagrafiche" (cfr., Cass. civile, sez. prima, 21.01.2000, n. 662). L'avvio del procedimento, che si ritiene sia attivato all'atto dell' invio della predetta raccomandata, deve essere considerato necessario presupposto per l'affissione della relativa notizia all' albo camerale.

Il regolamento è molto preciso nel disporre che oggetto di pubblicazione negli albi camerali sia esclusivamente l'avvenuto avvio del procedimento.

Qualora, come successivamente disposto con riferimento all'annotazione, il regolamento avesse voluto disporre una diffusione esaustiva dei fatti fino ad allora accertati anche con tale strumento, sarebbe stata usata analoga formula: "con l'indicazione delle circostanze che motivano la richiesta di (avvio del procedimento)". Non si ritiene pertanto opportuno pubblicare nell' albo camerale atti inerenti il procedimento, quale la corrispondenza predisposta nei confronti degli interessati, recante elementi ulteriori rispetto a quelli indicati dalla nonna di specie e - qualora l'ufficio l'abbia ritenuto necessario in presenza di accertamento di decesso di imprenditore individuale - l'indicazione, in indirizzo, del nominativo di eventuali eredi più facilmente reperibili.

3.4 Art. 2, Gomma 4.

L'irreperibilità, intesa come condizione per prolungare a quarantacinque giorni il termine per la trasmissione degli atti al Giudice del registro, deve intendersi verificata nel solo caso in cui entrambi gli indirizzi presso i quali sono state inviate le lettere raccomandate risultassero sconosciuti. Nel caso, pertanto, in cui presso almeno uno di essi la lettera sia stata regolarmente recapitata, sebbene non riscontrata, dovrà essere applicato, per la trasmissione al Giudice del registro, il termine di trenta giorni.

3.5 Art. 2, comma 5

Maggior livello di discrezionalità, rispetto alle notizie da affiggere nell' albo camerale, viene invece affidato all'ufficio per quanto attiene il contenuto dell'annotazione. Si ritiene che tale adempimento sia idoneamente soddisfatto limitandosi a comunicare l'avvio del procedimento, indicando l'articolo e la lettera del regolamento coinvolti. Si ritiene opportuno omettere qualunque citazione di terzi non direttamente coinvolti nella gestione dell'impresa (segnalanti, eredi).

3.6 Art. 3, comma 1.

Irreperibilità presso la sede legale:

La norma intende riferirsi ai casi in cui la società elegga un domicilio come sede sociale e risulti poi sconosciuta o comunque abbandoni tale indirizzo senza essere in alcun modo reperibile; ciò a prescindere dalla eventuale reperibilità dei soci nell' ambito del sodalizio iscritto nel registro delle imprese.

Mancato compimento atti di gestione:

Si conferma quanto già esposto in relazione all'art. 2.

Mancanza del codice fiscale:

L'accertata mancanza del codice fiscale "è un elemento sintomatico che, alla stregua delle altre ipotesi prese in considerazione nel regolamento, non genera l'automatica cancellazione dal registro delle imprese, ma rappresenta solo un indice rilevante della probabile inattività dell'impresa. Solo all'esito delle verifiche sulla l'effettiva inoperatività, ove si riscontri l'esistenza di elementi che legittimino la cancellazione in parola, si procederà in tal senso, senza alcun nocumento dei diritti dei terzi, le cui pretese sono debitamente prese in considerazione in sede di liquidazione della società" .

Tale circostanza è peraltro facilmente accertabile da parte dell'ufficio e, come evidenziato dall'Unioncamere, "rende necessaria l'attivazione di una procedura che, per il tramite della società informatica delle camere di commercio, consenta agli uffici di conoscere le imprese individuali e le società di persone sprovviste del codice fiscale".

Mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi:

La verifica dell'avveramento della condizione prevista dal presente articolo è realizzabile in modo agevole per la CCIAA con una visura da cui risulti il recesso/decesso/esclusione dell'altro socio e quindi la concentrazione in mano all'unico superstite dell'intera società.

Secondo i principi anzidetti, il regolamento si applica naturalmente nelle sole ipotesi di mancata comunicazione al registro delle imprese. La notizia della mancata pluralità non deve pervenire dal socio superstite (altrimenti si ricadrebbe nella fisiologia del rapporto). Se il superstite si limita a indicare che l'altro socio è irreperibile, si apre un subprocedimento, nell' ambito del procedimento in parola che è quello ordinario dell'irreperibilità.

A seguito dell' avvio del procedimento si potrebbero verificare tre fattispecie:

a) l'ufficio accerta la mancata pluralità (e avvia la cancellazione);

b) l'ufficio riceve la dichiarazione da parte del superstite della irreperibilità dell' altro socio (inizia l'ordinario procedimento per irreperibilità);

c) ricostituzione della pluralità dei soci o "autodenuncia" del superstite con messa in liquidazione (il procedimento si blocca) A questo riguardo si rammenta che, secondo giurisprudenza e dottrina, nulla vieta che le attività concludenti possano essere poste in essere successivamente al decorso del termine, anche senza soluzione di continuità, creando pertanto problemi all'Ufficio per una valutazione efficace dell'inattività. In tal caso si applica il principio del mancato compimento di atti di gestione per i tre anni consecutivi di cui alla lettera a), successivamente al quale l'attività sociale, allorché si accompagni ad altri sintomi evidenti di inattività, può ritenersi inequivocabilmente venuta meno.

Decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita:

Anche se l'art. 2295 dispone che la durata della società debba essere indicata nell' atto costitutivo è opinione comune che la predeterminazione della stessa non costituisca elemento necessario del contratto.

Il disposto del D.P.R. n. 247 dovrà applicarsi ogni qualvolta non ricorrano le seguenti fattispecie:

a) modifica della società con indicazione di un termine indeterminato;

b) proroga tacita;

c) proroga espressa.

Il problema più rilevante è rappresentato dalla proroga tacita della società che a norma dell'art. 2273 c.c. si ha quando "decorso il termine per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali".

In giurisprudenza ed in dottrina si afferma che si ha proroga tacita per mero comportamento concludente dei soci, focalizzando l'attenzione sul fatto che il comportamento rilevante è proprio quello dei soci e non già dell'amministratore.

Gli elementi sintomatici dai quali l'Ufficio può desumere il definitivo decorso del termine ed escludere la proroga tacita, e pertanto attivare il procedimento in parola, è da ritenersi il compimento o meno degli atti di gestione, secondo i principi espressi in relazione all' articolo 2, comma 1.

3.7 Art. 3, comma 2.

L' irreperibilità intesa come condizione per accrescere a quarantacinque giorni il termine per la trasmissione degli atti al Giudice del registro, deve intendersi verificata nel solo caso in cui tutti ('"ciascuno") i destinatari delle lettere raccomandate inviate risultino sconosciuti. A differenza di quanto prescritto per l'imprenditore individuale, cui si richiede di indirizzare le raccomandate presso la residenza anagrafica, il regolamento, nel riferirsi agli amministratori, prescrive genericamente che gli stessi debbano essere informati presso la residenza risultante dal registro.

Nel caso, pertanto, si accertasse che l'indirizzo attribuito ad uno solo degli amministratori, o a parte di essi, fosse inesatto o inesistente, non è da ritenersi imprescindibile in linea di principio una verifica presso l'anagrafe comunale.

Ciò in considerazione della circostanza che i possibili destinatari sono molteplici ed è poco probabile che tutti, senza eccezioni, risultino residenti presso indirizzi fittizi. Tuttavia, nell'ipotetico caso in cui tutti gli indirizzi si rivelassero sbagliati, si ritiene comunque opportuno effettuare la verifica in questione, per una migliore tutela degli interessati e degli uffici in ordine ad una corretta applicazione del procedimento.

3.8 Art. 3, comma 3.

L'annotazione di cui all'art. 3, comma 4, secondo cui, in assenza di disposizioni di legge che obblighino il Presidente del Tribunale a far conoscere con la massima tempestività al Conservatore l'eventuale trasmissione degli atti al Giudice del registro, è rimessa ad una mera, auspicabile, collaborazione del presidente del Tribunale, non sempre potrà essere posta in essere dal Conservatore.

Tuttavia, in attesa di realizzare il necessario coordinamento con il Tribunale, la cui collaborazione potrebbe essere oggetto per il momento di opp0l1una raccomandazione nella lettera di trasmissione, è consigliabile (anche in assenza di alcuna obbligatorietà in tal senso) a tutela della trasparenza, di annotare comunque nel Registro l'avvenuta trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale, in modo da dare la massima conoscibilità all'effettiva fase del procedimento.

3.9 Art. 3, comma 4.

Per quanto riguarda il presente comma, si rinvia a quanto specificato in relazione all'art. 2, Comma 5, non rinvenendosi nessuna rilevante implicazione procedurale nell'obbligo di comunicare "le circostanze accertate", anziché, analogamente all'articolo richiamato, "le circostanze che motivano la richiesta di cancellazione" .

3.10 Art. 3, comma 5.

La norma indica testualmente sia l'anche il quando della mancata riscossione: "maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione". Tale momento deve intendersi effettivo dal1a data di invio delle raccomandate di cui aH 'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 3, comma 2.

Con la norma in esame si intende consentire la rinuncia alla riscossione solo dei credi6 indicati (cioè quelli maturati solo successivamente all'iniziativa d'ufficio, e non anche quelli maturati dal momento in cui si sono verificate le circostanze giustificative dell'iniziativa d'ufficio). Ciò per evitare ogni effetto elusivo da parte delle imprese individuali e societarie che, in caso contrario, potrebbero decidere di non pagare i diritti dovuti, anche nel corso della loro attività operativa, nella speranza che, in seguito alla loro cessazione di fatto, l'ufficio del Registro possa stabilire di non procedere alla riscossione di tutto quanto dovuto.

3.11 Art. 4.

La disposizione di cui al comma 4 dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433 non viene in alcun modo "minacciata" o contraddetta dal regolamento di semplificazione in questione, dal momento che resta impregiudicata la facoltà degli eredi del titolare di un'impresa individuale artigiana di invocare l'applicazione della nonna in questione. La conservazione dell'iscrizione all' AIA, tuttavia, non equivale al mantenimento dell'annotazione nel Registro imprese occorrendo, a tal fine, che venga avviata una procedura analoga a quella d'iscrizione, a seguito della quale l'impresa verrà annotata ex novo. Tale orientamento trova fondamento nel principio secondo il Quale. nell'ipotesi di decesso dell'imprenditore individuale, anche in assenza di modifiche sostanziali nell'organizzazione e nell' attività dell' impresa, i suoi eredi debbano comunque procedere a nuova iscrizione.

Il termine di 15 giorni, entro i quali il Conservatore del Registro deve fornire notizia dell' avvio del procedimento alla Commissione provinciale per l'artigianato non significa l'apertura di un sub procedimento. Come puntualizzato nella relazione al Ministro, "il regolamento non modifica il quadro legislativo vigente per quanto riguarda l'assetto delle competenze, né tale effetto potrebbe derivare dall' inserimento di un termine meramente ordinatorio con il quale si intende soltanto attribuire maggiore certezza alla attuale previsione normativa contenuta all'articolo 4".

Con riferimento, infine, alle osservazioni pervenute da alcune Camere di commercio, secondo cui il provvedimento non contiene un adeguato coordinamento con la normativa che disciplina le procedure concorsuali, si richiama integralmente quanto affermato al riguardo nella più volte citata relazione al Ministro.

"Mentre il regolamento è volto a disciplinare gli effetti del presumibile abbandono dell' attività imprenditoriale, il fallimento non è un elemento sintomatico della cessazione dell' attività, anzi tale istituto ha la finalità di garantire ai creditori che il soggetto rimanga in vita. Lo schema proposto, pertanto, esula dall'ambito di applicazione della normativa fallimentare, la quale non rientra nel campo di intervento di semplificazione, quale risulta dalle norme delegificate richiamate nell'allegato A, n. 9, della legge n. 340/2000".