ALPE
Associazione Liberi Professionisti Europei
Dichiarazioni reddituali - Le risposte dal sito dell'Agenzia dell'Entrate
La sezione contiene le domande più ricorrenti poste dai contribuenti e le relative risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate, tramite gli operatori del ‘call center´, su argomenti fiscali di maggiore interesse.
R: la Circolare Ministeriale n. 108/E del 3 maggio 1996 al punto 2.4.1 stabilisce che "Non rientra tra le spese mediche per le quali spetta la detrazione d'imposta la spesa sostenuta per il trasporto in ambulanza, mentre lo sono le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto".
R: gli oneri accessori detraibili unitamente agli interessi passivi su mutui per l'acquisto della prima casa, sono costituiti da spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo (circolare n. 15 del 20/04/2005 punto 4.4); tra gli oneri accessori sono comprese anche le commissioni spettanti agli istituti di credito per la loro intermediazione (cfr. istruzioni Mod. 730 2006 pag. 21, Mod. Unico Persone Fisiche pag. 33).
R: l'Amministrazione finanziaria, con circolare n. 15 del 20 aprile 2005, paragrafo 4.1, ha chiarito che, fermo restando l'ordinario limite massimo previsto dalla norma, nell'ipotesi in cui l'importo del mutuo sia superiore al costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, la detrazione degli interessi passivi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del Tuir deve essere limitata all'ammontare riferibile al predetto costo. Al paragrafo 3 della circolare n. 26 del 31 maggio 2005 l'Amministrazione ha chiarito, inoltre, che lo stesso criterio andava adottato per le annualità pregresse, invitando però gli Uffici a non applicare sanzioni nei confronti dei contribuenti e dei CAF incorsi, in relazione al periodo d'imposta 2003 e a quelli precedenti, nell'errore di calcolo dell'importo detraibile, fermo restando il recupero dell'imposta dovuta e dei relativi interessi
R: Avendo Lei percepito nell'anno d'imposta redditi inferiori a euro 2.840,51, in sede di presentazione del modello 730 di suo marito avrà l’opportunità di fruire della detrazione per spese mediche (art. 15 comma 2 Tuir) per il coniuge fiscalmente a carico.
R: si ha diritto alla detrazione per erogazioni liberali in denaro a favore di Associazioni ONLUS, ai sensi dell'articolo 15 del DPR 917 del 1986, per un importo non superiore a 2.065,83 euro, e per contributi associativi di importo non superiore a euro1291,14 versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 L. 3818 del 1886 (al fine di assicurare ai soci stessi un sussidio nei casi di malattia, decesso). L'importo dell'erogazione, che va effettuata esclusivamente tramite banca, ufficio postale, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari, deve risultare da apposita ricevuta rilasciata dalla ONLUS. Le quote versate per l'iscrizione ad associazione di volontariato ONLUS, o per l'acquisto di beni e ser vizi non sono detraibili
R.: Nel caso prospettato l’immobile acquistato dovrà essere dichiarato ‘pro quota’ (50%), nel Mod. 730 (che nella vostra situazione non può essere presentato in forma congiunta) o nel Mod. Unico da ciascun proprietario. Per poter detrarre gli interessi passivi pagati in relazione al mutuo e per fruire della deduzione per l’abitazione principale è necessario che l’immobile sia adibito ad ‘abitazione principale’ (trasferimento della residenza nell’immobile stesso) entro un anno dall’acquisto. Infatti, l'articolo 15 comma 1, lettera b), del Tuir D.P.R. 917/86 prevede espressamente la possibilità di calcolare la detrazione d'imposta con riferimento agli interessi passivi, agli oneri accessori (tra gli oneri accessori detraibili sono compresi sia l’onorario del notaio con riferimento alla stipula del contratto di mutuo, che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente per l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca nonché l’imposta sostitutiva sul capitale prestato - Circolare 95 del 12/05/2000), e alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, relativi a mutui stipulati per l'acquisto di un'abitazione (anche solo nuda proprietà), da adibire a dimora abituale del contribuente. La stessa disposizione stabilisce che il mutuo deve essere stipulato nell'anno precedente o successivo all'acquisto dell'unità immobiliare e che questa deve essere adibita a dimora abituale del contribuente entro un anno dall'acquisto.
Ai fini del ‘visto di conformità’ da parte del CAF sarà sufficiente esibire, anche in copia, il contratto di mutuo e il rogito dell’atto di compravendita
R: sono detraibili, nella misura del 19%, gli oneri relativi alle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e per corsi universitari, in misura comunque non superiore a quelle stabilite per i corsi statali art 15, comma.1, lett. e), D.P.R. 917/86. Ai fini della detraibilità sarà sufficiente esibire (anche in copia) le quietanze di pagamento rilasciate dall’università.
R: L’Agenzia delle Entrate con Circ. 7/E del 26/1/2001 punto 2.3, ha chiarito che per poter detrarre gli interessi passivi su mutuo ipotecario, è necessario che il beneficiario della detrazione debba coincidere con il proprietario dell'unità immobiliare; pertanto nel caso prospettato gli interessi passivi potranno essere detratti solo dal coniuge proprietario.
R: Si deve ritenere che la mancanza del genitore sia ravvisabile, oltre che nell'ipotesi di figlio naturale non riconosciuto, solo nel caso di decesso e non semplicemente quando il genitore manchi perché separato o divorziato. Ai sensi della Circ. n. 55 del 14/06/2001 (punto 2.1), l'esistenza in vita dell'altro genitore impedisce la possibilità di usufruire delle “Deduzioni per oneri di famiglia” (che hanno sostituito le detrazioni dall’anno 2005) nella misura prevista in caso di coniuge mancante.
R.: Per effetto delle disposizioni dell'articolo 90 della L. 289/2002 (Finanziaria 2003), "A partire dal 2003 le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unire, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto non concorrono a formare il reddito di chi li percepisce per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Per quanto attiene alla posizione di familiare a carico, anche se il reddito percepito è superiore al limite di 2.840,51 euro, il familiare può essere considerato fiscalmente a carico in considerazione del fatto che il reddito percepito, nel caso in specie è esente.
R.: Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 1 comma 335 della L. 266/2005 (finanziaria 2006), per le spese del 2005 documentate, sostenute dai genitori per il pagamento delle rette di asili nido, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento calcolata su un importo complessivo massimo di 632 euro per ogni figlio ospitato. La detrazione del 19% su tali spese, sostenute nell’interesse di un figlio a carico compete in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno dei genitori (generalmente nella misura del 50%), nel caso in cui tali spese siano sostenute interamente da un genitore, (in tal senso è sufficiente un’autocertificazione), lo stesso potrà detrarre tali spese nella propria dichiarazione dei redditi. Tali oneri debbono essere esposti nella prima Sezione, righi E15/E16/E17, codice 28 del Modello 730/2006.
R: La Finanziaria per il 2006 (Legge n. 266 del 2005), al comma 137 dell’art. 1 ha previsto che l’importo minimo per effettuare versamenti in sede di dichiarazioni dei redditi non va effettuato se di ammontare non superiore a 12 Euro.
R.: Ai sensi dell’art. 3 comma 3 lettera a) TUIR sono esclusi dalla base imponibile IRPEF “i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o d’imposta sostitutiva”. Pertanto, in assenza di altri redditi, il percipiente l’assegno per collaborazione ad attività di ricerca è esonerato dalla presentazione del modello Unico redditi persone fisiche.
R.: Nel caso prospettato è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 730/2006 nel quale dovrà indicare come sostituto di imposta quello attuale, quello cioè che provvederà ad effettuare le operazioni di conguaglio. Nel quadro ‘C’ sezione I del Mod.730/2006, i dati di entrambi i CUD: nei righi C1 e C2, dovrà riportare separatamente gli importi esposti al punto 1 dei due CUD, nel rigo C4 la somma dei giorni di lavoro esposti al punto 4 dei due CUD, nel rigo C8 la somma delle ritenute fiscali esposte al punto 5 dei due CUD, e al rigo C9 la somma dell’addizionale regionale all’Irpef esposta al punto 6 dei CUD, al rigo C10 la somma dell’eventuale addizionale comunale all’Irpef esposta al punto 7 dei due CUD.
R.: Nel caso prospettato di riscatto anticipato della polizza senza aver beneficiato, per tali premi, di alcuna detrazione, il valore di riscatto percepito non concorrerà alla formazione del reddito imponibile e pertanto non dovrà essere dichiarato.
R.: Qualora, come è presumibile, la rendita catastale rivalutata del 5% dell’immobile oggetto del quesito attribuibile ad ognuno dei suoi suoceri, sia inferiore a euro 3.000,00 sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (Modello Unico). Infatti, per effetto delle novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2003 (L. 289/02), a tutti i contribuenti, compete una nuova deduzione (no tax - area), per un importo di 3.000 euro.
R.: Nella fattispecie descritta nel quesito il coniuge superstite ha esercitato il diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del c.c. sull’abitazione coniugale, conseguenzialmente, (pur essendo proprietario, dal punto di vista patrimoniale, solo di parte dell’immobile), ai fini Irpef dovrà dichiarare interamente l’immobile nella propria dichiarazione dei redditi.
R.: Come chiarito dalla Circolare 24/E, par. 4.2, del 10 giugno 2004 gli emolumenti percepiti a fronte del “servizio di volontariato civile” sono imponibili e assimilati al reddito di lavoro dipendente.
R.: La risposta è negativa. Il contribuente che ha percepito redditi (anche se negativi) di impresa anche in forma “di partecipazione” ai fini della dichiarazione dei redditi non può utilizzare il Modello 730 (in tal senso pag. 2 delle istruzioni per la compilazione del Modello 730/2006), ma deve necessariamente utilizzare il Modello Unico.
R.: Nel caso prospettato, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, potrà senz’altro utilizzare il Modello 730/2006. Inoltre, come peraltro precisato a pag. 5 delle istruzioni per la compilazione del Modello 730/2006, dovrà presentare anche il quadro RT unitamente al frontespizio del Modello Unico 2006, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello.