Associazione Liberi Professionisti Europei
Finanziaria 2005
Indennizzo per i commercianti che cessano l'attività
Il beneficio è esteso agli anni
2005-2007. La domanda va presentata entro il 31 gennaio 2008
Il comma 272, dell'articolo unico, della
Finanziaria 2005 riapre per gli anni 2005, 2006 e 2007 i termini per la
concessione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, in
favore dei piccoli esercenti che riconsegnano la licenza commerciale.
Il
beneficio era stato già previsto dall'articolo 2, comma 43, della legge n. 549
del 28 dicembre 1995, per gli anni 1996, 1997 e 1998, ed esteso dall'articolo
72, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, anche al periodo 2002, 2003 e
2004.
Lo strumento che ha provveduto ad attuare e regolamentare l'indennizzo
è il Dlgs n. 207 del 28 marzo 1996.
Per ottenere il beneficio è necessario
presentare apposita domanda entro il 31 gennaio 2008.
La norma
introdotta
In forza del comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 "l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28
marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai
soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del
predetto decreto legislativo nel periodo compreso fra il 1º gennaio 2005 ed il
31 dicembre 2007. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato
decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione
dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività
commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31
dicembre 2009. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo
28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al primo
periodo del presente comma entro il 31 gennaio 2008".
Il
provvedimento prorogato
Il Dlgs n. 207/1996, emanato in attuazione del
collegato alla Finanziaria 1996, tuttora valido in forza dell'espresso richiamo
operato dalla norma appena approvata, ha concesso un indennizzo, pari al
trattamento pensionistico minimo (420 euro circa), nei casi di definitiva
cessazione di attività commerciali, a favore dei commercianti al minuto e loro
coadiutori.
La norma è diretta alle attività commerciali al minuto in sede
fissa, anche unita ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande e alle attività commerciali su aree pubbliche.
Le condizioni per
accedere al provvedimento agevolativo sono le seguenti:
L'importo
dell'indennizzo compete dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie
65 anni di età se uomo, 60 se donna.
Il periodo di godimento dell'indennizzo
è utile ai soli fini pensionistici.
L'indennizzo non è compatibile con lo
svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, e sulla base
delle istruzioni allora fornite dall'Inps - circolare n. 20 del 21 gennaio 2002
- "il decreto legislativo non prevede l'incompatibilità dell'indennizzo con i
trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dagli interessati. Pertanto la
titolarità di un trattamento pensionistico non preclude di per sé la possibilità
di beneficiare dell'indennizzo, in presenza dei requisiti e delle condizioni
richieste".
L'erogazione dell'indennizzo cessa dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa,
dipendente o autonoma, e pertanto il beneficiario è tenuto a comunicare all'Inps
la ripresa dell'attività lavorativa entro 30 giorni dall'evento.
Si
rileva che l'articolo 5 del citato Dlgs 207/1996 ha previsto, oltre
all'istituzione di un apposito fondo degli interventi per la razionalizzazione
della rete commerciale, anche l'obbligo di versare, a carico degli iscritti alla
Gestione Inps degli esercenti attività commerciali, una aliquota contributiva
aggiuntiva dello 0,09 per cento per alimentare il fondo per la corresponsione
dell'indennità, così che per l'anno 2005 l'aliquota è del 17,39 per cento.
L'applicazione di tale norma, per effetto di quanto adesso disposto dalla
Finanziaria 2005, è prorogata al 31 dicembre 2009.
La "rottamazione
delle licenze"
Per completezza d'analisi si evidenzia che la riforma
della disciplina relativa al commercio prevista dall'articolo 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, attuata attraverso il Dlgs 114/1998, ha previsto,
all'articolo 25, comma 7, un indennizzo per i piccoli commercianti - titolari di
esercizi al di sotto di 300 mq. di superficie e autorizzati ai sensi della legge
426/191, iscritti da almeno cinque anni alla gestione pensionistica dell'Inps -
che cessano l'attività, senza possibilità di vendere la licenza.
La
regolamentazione per usufruire del beneficio sono state inizialmente fissate dal
decreto ministeriale 23 giugno 1999, n. 252, dell'allora ministro
dell'Industria, cui hanno fatto seguito i decreti ministeriali 4 agosto 1999 e 7
ottobre 1999 che hanno provveduto a indicare ulteriori modalità e
criteri.
1. Si rileva che l'articolo 1, commi 6-9,
della legge 23 agosto 2004, n. 243, ha riformato la previdenza, modificando, a
decorrere dal 2008, i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di
anzianità e vecchiaia, ancorandolo al sistema
contributivo.