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Associazione Liberi Professionisti Europei

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L’IVA AGEVOLATA IN EDILIZIA

L’IVA agevolata al 10% sulle prestazioni di servizi per gli interventi di  manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati non sarà più applicabile a partire dal 2006. L’agevolazione, introdotta a partire dall’anno 2000, aveva natura transitoria e, dopo numerose proroghe, è giunta al capolinea col 31.12.2005.

La mancata proroga va posta in relazione con la previsione della Finanziaria 2006 che riporta al 41% l’importo della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Cambia dunque nuovamente, a partire dal 1 gennaio 2006, lo scenario delle agevolazioni in edilizia che, come noto, costituisce un autentico labirinto nel quale gli operatori del settore sono costretti a muoversi. Numerose, infatti, sono le norme e le circolari che cercano di fare chiarezza nella complicata materia.

Si ricorda che l’VA va ancora applicata al 10% per  le manutenzioni fatturate fino al 31.12.2005 mentre si applica la maggiore aliquota del 20% per i lavori fatturati a partire dal 1 gennaio 2006 anche se iniziati nel corso del 2005.

Nella tabella che segue si propone a titolo esemplificativo una elencazione dei vari interventi che rientrano nelle categorie interessate della manutenzione ordinaria e straordinaria per le quali come detto cambio il regime IVA.

Manutenzioni ordinarie

Manutenzioni straordinarie

  • la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione;
  • la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico,impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere);
  • rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti,materiali e colori;
  • rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
  • rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;
  • sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni;
  • riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni;
  • riparazione recinzioni;
  • sostituzione di elementi di impianti tecnologici;
  • sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso.
  • sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;
  • realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie;
  • realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici;
  • realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio;
  • consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;
  • rifacimento vespai e scannafossi;
  • sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d'imposta;
  • rifacimento di scale e rampe;
  • realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
  • sostituzione solai di copertura con materiali.
  • diversi dai preesistenti;
  • sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unita' immobiliare;
  • realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali;
  • interventi finalizzati al risparmio energetico

Vediamo di sintetizzare, nella tabella che segue, quali sono gli interventi che danno diritto all’applicazione dell’IVA ridotta, con indicazione per ciascuno dei riferimenti normativi alla tabella allegata al DPR 633/72.

ALIQUOTA IVA 4%

Tipologia di intervento

Operazioni

Tabella A
parte II

Costruzione fabbricati “Tupini”
(= superficie destinata ad abitazione superiore al 50% della superficie piani fuori terra e superficie destinata a negozi inferiore al 25% dei piani fuori terra)

Acquisto beni finiti (*)

Voce 24

Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto commissionati da soggetti “prima casa” a imprese che svolgono attività di costruzione immobili per la successiva rivendita (ivi comprese le cooperative edilizie)

Voce 39

Costruzione fabbricati rurali a destinazione abitativa

Acquisto beni finiti

Voce 24

Prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto

Voce 39

Interventi rivolti alla eliminazione e superamento della barriere architettoniche eseguiti su qualsiasi edificio

Prestazioni di servizi

Voce 41-ter

(*) Sono identificabili quali beni finiti quelli che risultano dalla tabella che segue:

Porte e finestre

Lavandini e rubinetti

Impianti igienici

Caldaie degli impianti di riscaldamento

Contatori della luce e del gas

Tubazioni

Caminetti

Ascensori e montacarichi


ALIQUOTA IVA 10%

Tipologia di intervento

Operazioni

Tabella A
parte III

Costruzione fabbricati “Tupini”
(vedi prima parte tabella)

Prestazione di servizi dipendenti da contratto di appalto

Voce 127 quardecies

Costruzione di edifici assimilati ai “Fabbricati Tupini” (vedi prima parte tabella) nonché costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria

Acquisto beni finiti

Voce 127 sexies

Prestazione di servizi dipendenti da contratto di appalto

Voce 127 septies

Manutenzione straordinaria su edifici di edilizia residenziale pubblica

Prestazione di servizi

Voce 127 duodecies

Restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica su tutti gli edifici

Acquisto beni finiti

Voce 127 terdecies

Prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto

Voce 127 quardecies

Dunque, l’aliquota agevolata del 10% resta limitata per gli interventi di manutenzione straordinaria solo in caso di lavori su edifici residenziali pubblici.

Spesso gli operatori si fanno rilasciare dal cliente una dichiarazione per l’applicazione dell’IVA agevolata che varia in relazione alla tipologia di richiesta.

Ricordiamo che l’agevolazione cosiddetta “prima casa” è subordinata al rilascio, da parte del soggetto acquirente in sede di contratto preliminare, ovvero di atto di compravendita, (oltre l’impegno di trasferire la residenza entro 18 mesi dall’atto di acquisto nel Comune ove è ubicato l’immobile) di dichiarazione attestante di:


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