ALPE
Associazione Liberi Professionisti Europei
L’IVA AGEVOLATA IN EDILIZIA
L’IVA agevolata al 10% sulle prestazioni di servizi per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati non sarà più applicabile a partire dal 2006. L’agevolazione, introdotta a partire dall’anno 2000, aveva natura transitoria e, dopo numerose proroghe, è giunta al capolinea col 31.12.2005.
La mancata proroga va posta in relazione con la previsione della Finanziaria 2006 che riporta al 41% l’importo della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Cambia dunque nuovamente, a partire dal 1 gennaio 2006, lo scenario delle agevolazioni in edilizia che, come noto, costituisce un autentico labirinto nel quale gli operatori del settore sono costretti a muoversi. Numerose, infatti, sono le norme e le circolari che cercano di fare chiarezza nella complicata materia.
Si ricorda che l’VA va ancora applicata al 10% per le manutenzioni fatturate fino al 31.12.2005 mentre si applica la maggiore aliquota del 20% per i lavori fatturati a partire dal 1 gennaio 2006 anche se iniziati nel corso del 2005.
Nella tabella che segue si propone a titolo esemplificativo una elencazione dei vari interventi che rientrano nelle categorie interessate della manutenzione ordinaria e straordinaria per le quali come detto cambio il regime IVA.
Manutenzioni ordinarie |
Manutenzioni straordinarie |
|
|
Vediamo di sintetizzare, nella tabella che segue, quali sono gli interventi che danno diritto all’applicazione dell’IVA ridotta, con indicazione per ciascuno dei riferimenti normativi alla tabella allegata al DPR 633/72.
ALIQUOTA IVA 4% |
||
Tipologia di intervento |
Operazioni |
Tabella
A |
Costruzione
fabbricati “Tupini” |
Acquisto beni finiti (*) |
Voce 24 |
Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto commissionati da soggetti “prima casa” a imprese che svolgono attività di costruzione immobili per la successiva rivendita (ivi comprese le cooperative edilizie) |
Voce 39 |
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Costruzione fabbricati rurali a destinazione abitativa |
Acquisto beni finiti |
Voce 24 |
Prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto |
Voce 39 |
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Interventi rivolti alla eliminazione e superamento della barriere architettoniche eseguiti su qualsiasi edificio |
Prestazioni di servizi |
Voce 41-ter |
(*) Sono identificabili quali beni finiti quelli che risultano dalla tabella che segue:
Porte e finestre |
Lavandini e rubinetti |
Impianti igienici |
Caldaie degli impianti di riscaldamento |
Contatori della luce e del gas |
Tubazioni |
Caminetti |
Ascensori e montacarichi |
ALIQUOTA IVA 10% |
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Tipologia di intervento |
Operazioni |
Tabella
A |
Costruzione
fabbricati “Tupini” |
Prestazione di servizi dipendenti da contratto di appalto |
Voce 127 quardecies |
Costruzione di edifici assimilati ai “Fabbricati Tupini” (vedi prima parte tabella) nonché costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria |
Acquisto beni finiti |
Voce 127 sexies |
Prestazione di servizi dipendenti da contratto di appalto |
Voce 127 septies |
|
Manutenzione straordinaria su edifici di edilizia residenziale pubblica |
Prestazione di servizi |
Voce 127 duodecies |
Restauro e risanamento conservativo ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica su tutti gli edifici |
Acquisto beni finiti |
Voce 127 terdecies |
Prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto |
Voce 127 quardecies |
Dunque, l’aliquota agevolata del 10% resta limitata per gli interventi di manutenzione straordinaria solo in caso di lavori su edifici residenziali pubblici.
Spesso gli operatori si fanno rilasciare dal cliente una dichiarazione per l’applicazione dell’IVA agevolata che varia in relazione alla tipologia di richiesta.
Ricordiamo che l’agevolazione cosiddetta “prima casa” è subordinata al rilascio, da parte del soggetto acquirente in sede di contratto preliminare, ovvero di atto di compravendita, (oltre l’impegno di trasferire la residenza entro 18 mesi dall’atto di acquisto nel Comune ove è ubicato l’immobile) di dichiarazione attestante di:
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