ALPE
Associazione Liberi Professionisti Europei
Interessante approfondimento di Antonio Mastroberti, tratto da Fisco Oggi, sulla Pianificazione Fiscale Concordata.
Tale argomento sar oggetto di apposita relazioni nel convegno che si terrĂ a Messina il prossimo 11 marzo 2005 con relatori Mauro NICOLA e Valeria FUSCONI.
La pianificazione fiscale concordata
Cenni preliminari, il nuovo istituto, il procedimento
Archiviata la versione
sperimentale del concordato preventivo biennale(1), la legge 30 dicembre 2004,
n. 311 (Finanziaria 2005)(2), introduce nel nostro ordinamento tributario
il nuovo istituto della pianificazione fiscale concordata ("Pfc"), proseguendo
nel percorso di attuazione dei principi e criteri direttivi della legge delega
7 aprile 2003, n. 80(3).
Al riguardo il caso di sottolineare subito l'intima connessione dell'istituto
in esame con gli studi di settore, anch'essi oggetto di significativi interventi
volti a renderne pi efficace l'azione. La modernizzazione del nostro sistema
fiscale, caratterizzato da un contesto produttivo estremamente parcellizzato,
passa infatti attraverso la piena operativit degli studi di settore, cui sono
affiancabili istituti (come la "Pfc") che consentono di predeterminare imponibili
tendenzialmente crescenti, determinando al contempo l'erosione delle aree
di conflittualit tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.
Diversamente dal concordato preventivo biennale, la cui applicazione era prevista
per una platea generale e indifferenziata di soggetti, la pianificazione fiscale
concordata prevede una proposta individuale, riconducibile a modalit e criteri
specificamente previsti in relazione a determinate categorie di contribuenti,
e in linea generale, maggiori possibilit di contrattazione con l'Amministrazione
finanziaria. A tal fine, il comma 398(4) della legge finanziaria prevede che
con decreti del ministro dell'Economia e delle Finanze, di natura non regolamentare,
sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente,
nel corso del triennio, decorre l'applicazione della pianificazione fiscale
concordata e sono approvate una o pi note metodologiche per la formulazione
della proposta individuale di pianificazione fiscale.
Il nuovo istituto
La pianificazione fiscale concordata trova applicazione a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 1 gennaio 2005; il triennio "2005-2007" costituisce
quindi il primo banco di prova del nuovo istituto per le specifiche categorie
di contribuenti che saranno individuate con decreto del ministro dell'Economia
e delle Finanze, rimanendo ferma, per le altre categorie di contribuenti,
l'applicazione progressiva nel corso del triennio (comma 398). Possono accedervi
i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si
applicano gli studi di settore per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio
2003 (soggetti di non rilevanti dimensioni, che dichiarano cio un volume di
ricavi o compensi non superiori a 5.164.569,00 euro), ma sono previsti specifici
fattori inibitori, di natura prevalentemente tecnica. Oltre ai contribuenti
soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche sono quindi interessati
anche i soggetti Ires. Il meccanismo operativo semplice poich implica la "stipula"
di una sorta di contratto tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente:
quest'ultimo pu impegnarsi preventivamente a dichiarare, per un triennio,
determinati valori della base imponibile caratteristica dell'attivit svolta,
esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere
straordinario, a fronte della riduzione dell'imposizione fiscale e contributiva
per gli importi eccedenti la base imponibile pianificata; inoltre, l'Amministrazione
finanziaria "offre" al contribuente concordatario anche la limitazione dei
propri poteri di accertamento, sia con riferimento all'ambito delle imposte
sui redditi che ai fini Iva. Con riferimento a quest'ultimo settore, il contribuente
peraltro obbligato ad assolvere a tutti gli obblighi formali e sostanziali
previsti dalle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e sugli
eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti
dalle scritture contabili si applica l'aliquota media risultante dal rapporto
tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa
alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato (comma
394).
Non prevista, a differenza del concordato preventivo biennale, la sospensione
dell'obbligo tributario dell'emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale.
Il procedimento
L'impulso all'accordo parte dall'Amministrazione finanziaria: nella fase iniziale
dell'iter procedurale il contribuente ha un ruolo passivo (ricezione della
proposta), e si consideri anche che per il triennio "2005-2007" la decorrenza
del nuovo istituto non dovrebbe interessare tutte le categorie di contribuenti.
La proposta individuale di pianificazione fiscale formulata al contribuente
sulla base di elaborazioni operate dall'Anagrafe tributaria, tenendo conto
delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore, dei dati sull'andamento
dell'economia nazionale per distinti settori economici di attivit, della coerenza
dei componenti negativi di reddito nonch di ogni altra informazione disponibile
riferibile al contribuente (comma 389).
Una volta ricevuta
la proposta, il contribuente valuter le previsioni operate dall'Amministrazione
per il triennio di riferimento in relazione alla propria base imponibile caratteristica;
entro sessanta giorni (dal ricevimento della proposta) potr comunicare all'Amministrazione
la propria adesione. Le modalit di invio delle proposte(5) da parte dell'Amministrazione
finanziaria nonch quelle di adesione da parte del contribuente saranno definite
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
In alternativa, il contribuente pu definire la proposta in contraddittorio
con il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ma a tal fine risulta
obbligato a dimostrare l'evidente infondatezza della stessa, documentando
l'esistenza di:
E' chiaro che la definizione
in contraddittorio pu comportare una rideterminazione degli importi pianificati
in senso favorevole per il contribuente.
Il contribuente pu essere assistito nella fase del contraddittorio dai seguenti
intermediari:
A tali fini, il comma
391 prevede la possibilit di asseverazione della sussistenza delle circostanze
precedentemente definite (lettere a e b) da parte dei soggetti abilitati sulla
base delle disposizioni vigenti.
NOTE:
1 Articolo 33 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e modificato dalla legge
24 dicembre 2003, n. 350.
2 In Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004.
3 L'articolo 3, comma 1, lettera e), punto 3), della legge delega al riguardo
prevede l'"introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione
del reddito di impresa e di lavoro autonomo, anche in funzione del potenziamento
degli studi di settore".
4 Articolo 1, di seguito si omette.
5 Il comma 398 prevede che l'invio della proposta pu essere effettuato direttamente
al contribuente o per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3,
commi 2-bis e 3 del regolamento di cui al Dpr 22 luglio 1998, n. 322.
Decorrenza successiva, soggetti esclusi, "Pfc" e studi di settore
La pianificazione
fiscale concordata si sviluppa lungo un arco temporale triennale, a partire
dal triennio "2005-2007", ma prevista un'applicazione scaglionata per singole
categorie di contribuenti da individuare con decreti del ministro dell'Economia
e delle Finanze, che avr cura di approvare anche una o pi note metodologiche
per la formulazione della proposta. I dati di riferimento sono costituiti dal
consuntivo degli anni pregressi, elaborato sulla base dei fattori determinanti
(risultanze dell'applicazione degli studi di settore, andamento dell'economia
nazionale per distinti settori economici di attivit, coerenza dei componenti
negativi di reddito, ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente)
l'evoluzione del reddito imponibile caratteristico oggetto di pianificazione.
Sulla base delle cause di esclusione (il cui meccanismo applicativo presenta
analogie con quello utilizzato in relazione al concordato biennale), presumibile
che come base per il calcolo della proposta rileveranno i periodi d'imposta
in corso al 1 gennaio 2002 e al 1 gennaio 2003.
Decorrenza successiva
Dato che per alcune categorie di contribuenti il nuovo istituto opera a decorrere
da periodi d'imposta diversi da quello in corso al 1 gennaio 2005, ne deriva
uno slittamento delle annualit di riferimento assunte a base della pianificazione.
Se, ad esempio, per una specifica categoria di contribuenti i citati decreti
conferiranno l'operativit solo a decorrere dal 1 gennaio 2006, il triennio oggetto
di pianificazione corrisponder al "2006-2008" e conseguentemente slitteranno
di un anno i connessi periodi d'imposta di riferimento evidenziati al comma
388(1) della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In tal caso, ne dovrebbe conseguire
che anche l'assunto previsto al comma 387 della legge finanziaria (soggetti
cui si applicano gli studi di settore per il periodo d'imposta in corso al 1
gennaio 2003) andrebbe interpretato in questo senso.
Soggetti esclusi
Rimangono ferme le esigenze di omogeneit e semplificazione gi emerse con riferimento
al concordato preventivo biennale, sia rispetto all'attivit esercitata (omogeneit
tra le annualit interessate dalla pianificazione ed i periodi d'imposta di riferimento)
che dal punto di vista soggettivo, al fine di ottenere confronti che non perdano
di significato.
Al riguardo il citato comma 388 prevede specifiche cause che impediscono l'accesso
alla pianificazione ai titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e
professioni. E' precluso l'accesso al nuovo istituto ai soggetti:
"Pfc" e studi di settore
Alla pianificazione fiscale concordata possono accedere i titolari di redditi
d'impresa e gli esercenti arti o professioni cui si applicano gli studi di settore
per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003. Come noto, ai sensi del
comma 4, articolo 10, della legge n. 146 del 1998, gli accertamenti basati sugli
studi di settore non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato
ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, del Tuir, esclusi quelli di cui alla
lettera c), o compensi di cui all'articolo 54 del Tuir, di ammontare in ogni
caso non superiore al limite di 5.164.569,00 Euro. La norma richiama esclusivamente
il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003 e va evidenziato che la circolare
4 febbraio 2004, n. 5/E, dell'Agenzia delle Entrate, in tema di concordato preventivo
biennale, ha avuto modo di precisare che l'eventuale superamento di tale soglia
nei periodi d'imposta oggetto del concordato preventivo biennale (2003 e 2004)
non comportava il venire meno degli effetti dell'accordo.
In ogni caso, nella "Pfc" i punti di contatto con gli studi di settore sono
molti e va rilevato che:
In base a tali considerazioni,
l'adesione alla "Pfc" sembrerebbe non esimere il contribuente dall'adeguarsi
alle risultanze degli studi di settore, emergendo quindi una sensibile differenza
rispetto al concordato preventivo biennale; per tale istituto, l'Agenzia delle
Entrate aveva escluso sic et simpliciter l'accertamento sulla base degli
studi di settore, poich quest'ultimo rientra tra gli accertamenti di tipo analitico-induttivo(3).
Con riferimento alla "Pfc", il legislatore ha invece stabilito che rimane ferma
la congruit dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore
(comma 390) e che in caso di scostamento da tali valori l'Agenzia delle Entrate
procede ad accertamento parziale.
Nella pianificazione concordata infatti il legame con gli studi di settore matura
embrionalmente, nel senso che gli imponibili pianificati tengono gi nel debito
conto le risultanze degli studi di settore (comma 389). Allo stesso tempo altrettanto
vero che un allineamento in termini di reddito imponibile non necessariamente
trova corrispondenza con riferimento al volume dei ricavi o compensi dichiarati.
Per cui sembrerebbe emergere, anche nella "Pfc", l'esistenza di due distinti
parametri da rispettare: da un lato il reddito imponibile e dall'altro i ricavi
o compensi dichiarati.
D'altro canto, il concordato preventivo biennale era strutturato proprio in
tale modo (adeguamento del reddito e dei ricavi o compensi) e il comma 395 evidenzia
specificamente che la proposta individuale dell'Amministrazione finanziaria
contiene indicazioni circa "il volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi
caratteristici" a base della proposta.
Se tale interpretazione verr confermata, ne deriverebbe anche l'inapplicabilit
del nuovo istituto a quei soggetti che, pur rispettando i limiti per l'applicazione
degli studi di settore nel periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003 (triennio
"2005-2007") eccedono tali limiti in una delle annualit oggetto di pianificazione.
NOTE:
1 Articolo 1, di seguito si omette.
2 La circolare 4 febbraio 2004, n. 5/E dell'Agenzia delle Entrate ha infatti
evidenziato che, pur non risultando applicabile l'accertamento sulla base degli
studi di settore, l'Amministrazione finanziaria necessita comunque di disporre
di una banca dati completa per la manutenzione e il potenziamento degli studi
di settore.
3 Ved. circolare 4 febbraio 2004, n. 5/E.
Benefici fiscali e contributivi, il meccanismo impositivo, soggetti Ires, dichiarazione dei redditi
Benefici fiscali
e contributivi
L'adesione alla "Pfc" comporta la riduzione dell'imposizione fiscale e contributiva
per gli importi eccedenti la base imponibile pianificata. Tale sistema "premiale",
insieme alle limitazioni ai poteri dell'Amministrazione finanziaria(1), induce
a dichiarare nel corso degli anni un reddito imponibile ritenuto rispondente
alla realt produttiva e alle specifiche caratteristiche della singola attivit/categoria
di appartenenza del contribuente, nell'ottica di un generale miglioramento dei
rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuenti e di una ottimizzazione
della pianificazione impositiva.
Il comma 393 della legge finanziaria(2) dispone che per i periodi d'imposta
oggetto di pianificazione, relativamente al reddito caratteristico d'impresa
o di arti o professioni le aliquote applicabili al reddito complessivo ai fini
dell'imposta sul reddito, nonch quella applicabile ai fini dell'imposta sul
reddito delle societ, sono ridotte di 4 punti percentuali, per la parte di reddito
dichiarato che eccede quello pianificato. Per i soggetti all'imposta sul reddito
esclusa da tale previsione l'aliquota del 23 per cento, che pertanto rimane
ferma in ogni caso.
Con riferimento ai medesimi periodi d'imposta, sul fronte contributivo invece
esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito
che eccede quello pianificato, fermo restando il minimale reddituale, che risulta
in ogni caso dovuto, e le prerogative delle Casse autonome (professionisti);
inoltre il contribuente ha comunque la facolt di effettuare i versamenti su
base volontaria.
Il meccanismo impositivo
In buona sostanza, il contribuente risulta innanzi tutto obbligato a individuare
la base imponibile caratteristica dell'attivit svolta, escludendo gli eventuali
componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario (comma
390). In linea generale, tale valore riconducibile al reddito operativo, frutto
della differenza tra il valore e i costi della produzione, rimanendo quindi
fuori anche i proventi e gli oneri finanziari, oltrech quelli di natura straordinaria.
Il contribuente dovr provvedere a memorizzare(3) l'incremento del reddito imponibile
caratteristico d'impresa o di arti e professioni al fine di determinare la quota
di reddito cui risulta applicabile la riduzione dell'aliquota (e quindi dell'imposta).
Si analizzi il seguente esempio:
Esempio
Nel corso del periodo d'imposta 2005 un imprenditore riceve la proposta individuale
di "Pfc" da parte dell'Agenzia delle Entrate e decide di aderire (entro 60 giorni,
secondo modalit che saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate), pianificando preventivamente la propria base imponibile caratteristica
in relazione al triennio "2005-2007"; per l'anno 2005 il reddito concordato
con l'Amministrazione finanziaria ammonta a 30.000 Euro. Si ipotizzi altres
che il reddito d'impresa effettivamente dichiarato nella dichiarazione dei redditi
modello Unico 2006 ammonti nel complesso a 50.000 euro e che, una volta depurato
dalle componenti reddituali non riferibili alla gestione caratteristica dell'impresa,
si ottenga un importo di 40.000 euro. Trascuriamo, per esigenze di semplificazione,
le problematiche connesse all'applicazione delle deduzioni spettanti al contribuente(4).
Applicando le nuove aliquote previste dalla legge finanziaria per il periodo
d'imposta 2005, il reddito complessivo del contribuente (pari a 50.000 euro)
sar tassato nel seguente modo:
Nel complesso, il reddito
imponibile assoggettabile a un'aliquota ridotta del 4 per cento pari a 10.000
euro, differenza della base imponibile dell'attivit caratteristica (40.000 euro)
rispetto all'importo pianificato (30.000 euro); il risparmio d'imposta ammonta
invece a 400 euro.
Molto pi semplicemente, per facilitare il calcolo dell'imposta, si potrebbe
invece partire dalla liquidazione operata ordinariamente, e cio in assenza dell'adesione
alla "Pfc" (nell'esempio, con un imposta pari a 14.890 euro) e poi sottrarre
il 4 per cento dell'imponibile agevolato (400 euro), pervenendo all'imposta
dovuta (14.490 Euro).
L'eventuale reddito d'impresa imponibile che residua dopo l'applicazione delle
aliquote ridotte (nell'esempio, pari a 14.000 euro) sar tassato applicando le
ordinarie aliquote ed da ritenere che tale impostazione valga anche per redditi
di natura diversa da quelli prodotti nell'esercizio dell'impresa o dell'attivit
professionale(5).
Soggetti Ires
Per i soggetti Ires la riduzione dell'aliquota di 4 punti percentuali non dovrebbe
comportare particolari complicazioni: a seguito dell'adesione si render applicabile
l'aliquota del 29 per cento (anzich del 33 per cento) sulla quota parte di reddito
dichiarato che eccede quello pianificato. Ad esempio, in caso di reddito pianificato
pari a 30.000 euro e in presenza di un reddito dichiarato pari a 35.000 euro,
l'importo di 5.000 euro sar tassato applicando l'aliquota del 29 per cento mentre
la parte residua (30.000 euro) sconter l'aliquota ordinaria.
Dichiarazione dei redditi
Per la generalit dei contribuenti (soggetti con periodo d'imposta coincidente
con l'anno solare), il primo banco di prova del nuovo istituto sar costituito
dalla compilazione della dichiarazione dei redditi modello Unico 2006, fermo
restando una "fetta" di contribuenti che potrebbe applicare gi nel modello Unico
2005 la "Pfc". Si tratta dei soggetti con periodo d'imposta non coincidente
con l'anno solare ("soggetti a cavallo"), per i quali si consideri il seguente
esempio: per una Spa con esercizio del tipo 01/08/XX - 31/07/XX, il periodo
d'imposta 01/08/2004-31/07/2005 realizza le condizioni previste dal comma 387
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, poich in corso al 1 gennaio 2005. Al contempo,
in base alle disposizioni recate dall'articolo 1 del Dpr 22 luglio 1998, n.
322, tale soggetto risulta obbligato a dichiarare i redditi del periodo d'imposta
01/08/2004-31/07/2005 attraverso il modello Unico 2005 SC (poich in corso al
31 dicembre 2004).
NOTE:
1 Trattasi dei poteri previsti dall'articolo 39 del Dpr 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, e con riferimento all'ambito Iva, delle disposizioni
di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma,
numero 3), del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
2 Articolo 1 (di seguito si omette) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004.
3 Con tutta probabilit nella dichiarazione dei redditi.
4 L'argomento interessato in misura significativa dalla legge finanziaria 30
dicembre 2004, n. 311; si evidenzia altres che, con riferimento al concordato
preventivo biennale, l'impostazione fornita dall'Agenzia delle Entrate al problema
delle deduzioni in presenza di una quota di reddito agevolato quella di "abbattere"
il reddito complessivo, determinando un minor reddito imponibile che sar assoggettato
a tassazione ordinaria per la parte eccedente il reddito agevolato (ad esempio,
in presenza di un reddito complessivo di 140.000 euro, di cui 60.000 euro di
imponibile agevolato e deduzioni per 4.000 euro, queste ultime andavano a intaccare
prima la quota ordinaria di reddito e, solo ad esaurimento di quest'ultima,
successivamente la quota agevolata da concordato preventivo - ved. circolare
4 febbraio 2004, n. 5/E, dell'Agenzia delle Entrate, nonch le istruzioni al
modello Unico 2004 PF).
5 In attesa dei futuri chiarimenti ministeriali, non condivisibile l'opinione
secondo cui se si possiedono altri redditi, di qualsiasi natura (per esempio,
di lavoro dipendente o fabbricati), l'intero ammontare riferibile a questi redditi
avr la natura di extrareddito e potr beneficiare della riduzione d'imposta per
la parte eccedente i 26.000 Euro. In tal senso Luigi Lovecchio, "Corsa ai quattro
punti di bonus", ne Il sole 24 ore del 18 dicembre 2004. L'autore sostiene altres
che in presenza di un reddito complessivo pari ad Euro 30.000 di cui 20.000
corrispondono alla quota di reddito d'impresa concordato, mentre i restanti
10.000 sono imputabili a reddito di fabbricati, l'extrareddito sar rappresentato
da 10.000 Euro.
Il comma 393 della legge finanziaria 2005 al riguardo sembra lasciare poco spazio
a interpretazioni di tale natura in quanto a fattor comune evidenziato che "Per
i periodi d'imposta oggetto di pianificazione, relativamente al reddito caratteristico
d'impresa o di arti e professioni"... sono ridotte di 4 punti percentuali,
per la parte di reddito dichiarato eccedente quello pianificato (lettera b).
In tal senso depone del resto anche la ratio dell'istituto che accoglie
favorevolmente l'emersione di nuovo imponibile riducendo la relativa imposizione.
La pianificazione fiscale concordata
Limitazione dei poteri di accertamento (imposte sui redditi, Iva), mancato rispetto della pianificazione, disapplicazione dei benefici
Oltre alla riduzione
dell'imposizione fiscale e ai benefici di natura contributiva, l'adesione alla
proposta individuale di pianificazione fiscale concordata comporta la limitazione
dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, sia con riferimento
alle imposte sui redditi che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Dato
che la pianificazione riguarda il reddito caratteristico, d'impresa o di arti
o professioni, ne dovrebbe derivare l'accertabilit degli eventuali componenti
positivi o negativi di reddito di carattere straordinario(1).
Rimane impregiudicata l'ordinaria attivit di controllo da parte dell'Amministrazione
finanziaria, volta ad esempio a porre in essere accessi, ispezioni e verifiche
o a richiedere dati e notizie relativi all'attivit del contribuente.
A seguito dell'adesione, il contribuente tenuto al rispetto degli importi concordati
e in caso di mancata rispondenza dei valori dichiarati a quelli oggetto della
"Pfc", l'Agenzia delle Entrate procede ad accertamento parziale in ragione del
reddito pianificato; quest'ultima disposizione si applica anche in caso di mancato
adeguamento alle risultanze degli studi di settore(2).
Sono inoltre previste specifiche cause che non rendono operativa la preclusione
dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
Imposte sui redditi
Con riferimento ai periodi d'imposta oggetto di pianificazione prevista(3) la
limitazione dei poteri dell'Amministrazione finanziaria, cui risultano precluse
tutte le tipologie di accertamento basate sulle disposizioni dell'articolo 39
del Dpr 29 settembre 1973, n. 600. Ne deriva che, oltre agli accertamenti di
tipo analitico, per effetto dell'adesione sono esclusi:
Imposta sul valore
aggiunto
Il comma 394 della legge finanziaria 2005(6) prevede le seguenti limitazioni
ai poteri di accertamento in materia di imposta sul valore aggiunto:
Non sussistono al riguardo
ulteriori limitazioni e rimangono applicabili, in particolare, sia gli accertamenti
analitici(8) che quelli induttivi, riconducibili alla circostanza che il contribuente
non abbia tenuto o abbia sottratto all'ispezione i registri e le altre scritture
contabili obbligatorie ovvero non abbia emesso fatture per una parte rilevante
delle operazioni(9).
Mancato rispetto della pianificazione
Nel triennio oggetto di pianificazione il contribuente tenuto a rispettare gli
impegni assunti con l'Amministrazione finanziaria, dichiarando una base imponibile
caratteristica conforme (e cio, non inferiore) a quella preventivamente concordata.
In caso contrario, il contribuente risulta obbligato a comunicare nella dichiarazione
dei redditi il mancato rispetto dei valori pianificati e l'Agenzia delle Entrate
procede ad accertamento parziale (cui la legge finanziaria 2005 ha inteso attribuire
maggiore impulso con riferimento alla "Pfc")(10) in ragione del reddito oggetto
di pianificazione (comma 395). Sono fatte salve le ipotesi di documentati accadimenti
straordinari e imprevedibili, nelle quali trova applicazione il procedimento
di accertamento con adesione.
Con riferimento all'imposta sul valore aggiunto, rileva il mancato rispetto
dei ricavi o compensi caratteristici a base della proposta.
Disapplicazione dei benefici
I benefici derivanti dall'adesione alla "Pfc" e, in particolare, la "protezione"
rispetto ai poteri di accertamento, non operano al verificarsi delle seguenti
circostanze:
NOTE:
1 In tal senso, la ratio dell'istituto, volto a determinare preventivamente
solo la base imponibile caratteristica dell'attivit svolta escludendo gli eventuali
componenti positivi e negativi di reddito di carattere straordinario (comma
390) e il dettato letterale del comma 393.
2 Ved. "La pianificazione fiscale concordata (2)".
3 Articolo 1 (di seguito si omette), comma 393, lettera a), legge 30 dicembre
2004, n. 311, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004.
4 Articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.
5 Articolo 39, comma 2, lettere a), c), d) e d-bis) del Dpr 29 settembre
1973, n. 600.
6 Comma 394, lettera c), citata legge.
7 Su tale punto, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 4 febbraio 2004,
n. 5/E (in tema di concordato preventivo biennale, che prevede le medesime limitazione
ai poteri di accertamento ai fini Iva), ha evidenziato che "Per effetto della
richiamata disposizione, non sono applicabili le presunzioni di cessione e di
acquisto, contemplate prima, dall'articolo 53 del D.P.R. n. 633 del 1972 e ora,
dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 ("Regolamento recante norme per il riordino
della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto"). Ci in quanto
le originarie disposizioni di cui all'articolo 53 sono richiamate dal citato
articolo 54, comma secondo, secondo periodo".
8 Articolo 54, secondo comma, primo periodo, e terzo comma del Dpr 26 ottobre
1972, n. 633.
9 Articolo 55, secondo comma, numeri 1) e 2) del citato Dpr 26 ottobre 1972,
n. 633.
10 Ved. il comma 405, citata legge.
Antonio Mastroberti