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Conversione del Dl n. 262/2006

Esonero per i produttori agricoli con volume d’affari sotto i 7.000 euro

Per loro non è più prevista l’applicazione del regime per i contribuenti minimi in franchigia

Il comma 1, articolo 4, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, modificativo dell’articolo 34, comma 6, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, è stato, in sede di conversione, integralmente sostituito.

Le correzioni apportate al nuovo testo del citato articolo 34, comma 6, del Dpr sull’Iva, sono così sintetizzabili:

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si precisa che, affinché i produttori agricoli possano fruire dell’esonero, devono aver realizzato nell’anno solare precedente, o prevedere di realizzare, in caso di inizio di attività, un volume d’affari inferiore a 7mila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al citato Dpr n. 633 del 1972.

I produttori agricoli in possesso dei descritti requisiti, quindi, sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili (fatturazione, registrazione, liquidazione e presentazione della dichiarazione Iva annuale), conservando, però, l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture e delle bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni; i loro cessionari o committenti che acquistano beni o utilizzano servizi nell’esercizio dell’impresa devono emettere autofattura con l’indicazione della relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnare una copia della stessa al soggetto esonerato e registrala separatamente a norma dell’articolo 25 del Dpr n. 633 del 1972.

Nell’ipotesi in cui venga superato il previsto limite di 7mila euro, il regime di esonero cesserà di avere efficacia, a partire dall’anno solare successivo; se, invece, è superato, durante l’anno, il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni di prodotti agricoli e ittici, di cui al primo comma dell’articolo 34 del Dpr 633/1972, l’esonero cesserà dallo stesso anno in cui è avvenuto il superamento.

Nella nuova norma, poi, non è più previsto un innalzamento del limite di volume d’affari per l’applicazione dell’esonero ai produttori agricoli che esercitavano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di mille abitanti, e nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive Regioni, come previsto dall’articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

I produttori agricoli che intendono rinunciare al regime di esonero lo potranno fare esercitando l’opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari, con le modalità stabilite nel Dpr 10 novembre 1997, n. 442.
Si evidenzia, inoltre, che, con il nuovo testo normativo, è stato eliminato il regime semplificato che era previsto dal comma 6, terzo periodo, dell’articolo 34 del menzionato Dpr n. 633 del 1972, per i produttori agricoli con volume d’affari superiore a 2.582,28 oppure superiore 7.746,85 euro (se esercitavano la loro attività esclusivamente nei comuni montani) ma non a 20.658 euro.
Tale regime si differenziava dal regime speciale ordinario per l’agricoltura solamente perché prevedeva, per i produttori agricoli che avevano i requisiti per applicarlo, l’esonero dall’obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche e gli eventuali relativi versamenti.

Pertanto, in seguito alle modifiche normative illustrate, la disciplina del regime Iva speciale per l’agricoltura è cambiata nel modo di seguito illustrato:

Paola Roberti di FiscoOggi


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