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Associazione Liberi Professionisti Europei

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APPROVATA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Nella seduta del 24 novembre 2005 il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma della previdenza complementare, riforma che tra le altre cose prevede il conferimento, tramite il silenzio-assenso, del TFR ai fondi pensione.

A tal proposito è stato licenziato dall’esecutivo un decreto legislativo, firmato in data 5 dicembre 2005 dal Presidente della Repubblica e ora in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le cui disposizioni entreranno però in vigore il 1°gennaio 2008, due anni dopo la data inizialmente preannunciata dal Governo (1° gennaio 2006).

Conferimento del TFR

A partire dal 1° gennaio 2008 ovvero dalla data di prima assunzione, se successiva, decorrerà quindi il periodo di 6 mesi entro cui i lavoratori del settore privato potranno decidere di trasferire il TFR maturando (non quindi quello già maturato al 31 dicembre 2007) alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto, ovvero di mantenerlo in azienda.

Il conferimento avverrà secondo le seguenti modalità:

·         modalità esplicite: entro il 30 giugno 2008 ovvero entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l’intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta.

Nel caso in cui il lavoratore decida invece, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta potrà essere successivamente revocata e il lavoratore potrà conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

·         modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel citato semestre non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei 6 mesi previsti:

      1. il datore di lavoro trasferirà il TFR maturando dei propri dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale;

      2. in caso di presenza di più forme pensionistiche previste dai CCNL, il TFR maturando sarà trasferito a quella alla quale l’azienda abbia aderito con il maggior numero di lavoratori, salvo diverso accordo aziendale;

      3. in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi, il datore di lavoro trasferirà il TFR maturando alla forma pensionistica complementare che verrà istituita presso l’INPS.

Per quanto attiene i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993:

·         già iscritti, alla data del 1° gennaio 2008, a forme pensionistiche complementari, possono scegliere, entro 6 mesi, se mantenere il residuo TFR maturando presso il datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

·         non iscritti, alla medesima data, a forme pensionistiche complementari, possono scegliere, sempre entro 6 mesi, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, secondo quanto stabilito dai contratti o accordi collettivi. Nel caso in cui tali accordi non stabiliscano il versamento del TFR, i lavoratori potranno decidere di conferirlo, nella misura non inferiore al 50 per cento, ad una forma pensionistica complementare.

Infine nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto in caso di modalità tacite.

Prima del 1° gennaio 2008 il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori informazioni adeguate sulle diverse scelte disponibili.

30 giorni prima della scadenza del semestre (quindi entro il 1° giugno 2008 per i lavoratori in forza al 1° gennaio 2008) il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore, che non abbia espresso la propria volontà, le informazioni in merito alla forma pensionistica che risulterà essere destinataria del TFR.

Misure compensative per le imprese

Sono state individuate misure atte a garantire un aiuto per fronteggiare i maggiori oneri che le imprese dovranno sopportare in conseguenza del trasferimento del TFR:

·         deducibilità dal reddito d’impresa di un importo pari al:

         – 4% dell’ammontare totale del TFR conferito nel fondo pensione per le imprese con oltre 50 addetti,

         – 6% per quelle con meno di 50 addetti;

·         esonero dal contributo al Fondo garanzia sul TFR a carico delle imprese in relazione al TFR trasferito;

·         istituzione di un Fondo pubblico di garanzia per facilitare l’accesso al credito delle imprese, finanziato tramite un contributo statale. Un decreto del Ministero del Lavoro dovrà poi definire gli effettivi criteri e modalità di funzionamento e di gestione del fondo;

·         esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione prestazione temporanee, di cui all’articolo 24 della Legge n. 88/1989. La gestione in esame riguarda, in linea generale, le assicurazioni dei lavoratori al fine della corresponsione delle prestazioni temporanee diverse dalle pensioni.

·         L’esonero contributivo è previsto per ciascun lavoratore in funzione del TFR trasferito, secondo determinati punti percentuali, da applicare nella stessa percentuale del TFR effettivamente conferito ai fondi di previdenza complementare.

Tutte le suddette misure agevolative dovranno essere vagliate dall’Unione Europea al fine di verificarne la compatibilità con la normativa comunitaria.

Per quanto riguarda il conferimento del TFR ai fondi pensione, in sede di approvazione, è stata introdotta una moratoria di un anno a favore delle imprese che non avranno, al momento dell’entrata in vigore della riforma, i requisiti per usufruire del citato Fondo per facilitare l’accesso al credito.

Ne consegue che i 6 mesi del cosiddetto tacito assenso per dette imprese dovrebbero quindi scattare dal 1° gennaio 2009.