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Scadenze fiscali a lunedì 21 agosto

Con un decreto del presidente el Consiglio dei ministri del 28 luglio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 di ieri, è stato disposto che i versamenti da effettuare con il modello F24 che hanno scadenza nel periodo compreso fra l'1 e il 21 agosto 2006 possono essere effettuati entro il medesimo giorno 21 senza maggiorazione.

Considerato che la maggioranza dei pagamenti scade il 16, la proroga concessa è in pratica di appena tre giorni, dato che il 19 e il 20, essendo sabato e domenica, sono giorni di scadenza "naturalmente" prorogati a lunedì 21 agosto.

Beneficiano della mini-proroga i versamenti Inps, Inail, Enpals e altre mini-proroghe. Il differimento al 21 agosto si estende anche ai contributi Ipsema (contributi per i marittimi), anche se i relativi pagamenti non si effettuano con il modello F24.

Nessuna proroga, invece, per i pagamenti con l'F23 e Intrastat al 6 settembre per i pagamenti delle accise (il termine rimane il 16 agosto). Sono esclusi anche i pagamenti con modalità diverse dall'F24, quali ad esempio i versamenti con conto corrente postale e bonifico bancario, e i pagamenti di competenza delle Dogane.

E' invece a regime la proroga al 6 settembre della presentazione dei modelli Intrastat per la rilevazione dei dati sugli acquisti e le vendite intracomunitarie relative al mese di luglio, pubblicata con il Dpr n. 190/2004 sulla Gazzetta Ufficiale n. 178/04. (Massimo Cataldi)

Il Sole-24 Ore - 1 agosto 2006, pag. 23 - Scadenze fiscali a lunedì 21 agosto - Tonino Morina

Italia Oggi - 1 agosto 2006, pag. 33 - Pausa estiva del Fisco - Antonella Gorret

 

Oggetto: Proroga degli adempimenti tributari da effettuare nel mese di agosto 2006.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972; n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto il regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

Visto il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta regionale sulle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che i termini di effettuazione dei versamenti ricadenti nel mese di agosto 2006 coincidono con il periodo di sospensione feriale estiva delle attività lavorative;

Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei predetti termini per consentire ai contribuenti di fruire di un più congruo periodo di tempo per l'effettuazione dei predetti versamenti, evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo 1

1. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 21 del mese di agosto 2006, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 21, senza alcuna maggiorazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.