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Tassa sui rifiuti solidi urbani

Tariffe annullate, cartelle nella spazzatura

Se il loro aumento è dichiarato illegittimo, tale è anche l'iscrizione a ruolo notificata al contribuente

Il Comune non può riscuotere la Tassa sui rifiuti a fronte di un aumento delle relative tariffe, approvate con delibera della Giunta municipale, se successivamente tale aumento viene ritenuto illegittimo e annullato dall'organo di giustizia amministrativa.
A tali conclusioni è pervenuta la Commissione tributaria di Genova (sentenza n. 347 del 14 luglio scorso), che ha accolto il ricorso di un contribuente, proposto avverso la cartella esattoriale con la quale l'ente impositore chiedeva il pagamento "annuale" della Tarsu. In precedenza, per effetto delle sentenze 1176/2005 e 1177/2005, il Tar Liguria aveva annullato le tariffe approvate dal Comune di Genova, con delibera 316/2005, e in forza delle quali erano stati emessi i ruoli per la riscossione della Tassa rifiuti.

Analogo "infortunio" è occorso al Comune di Lipari che, con sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia (n. 2006/00420 del 26/7/2006), si è visto confermare - seppure con diversa motivazione - la precedente decisione del Tar Sicilia, n. 1590/2004, che aveva annullato gli aumenti tariffari disposti dall'ente locale per gli anni 1999 e 2003, accogliendo il ricorso della Federalberghi delle Isole Eolie che contestava, nell'elaborazione delle tariffe Tarsu, l'individuazione autonoma di una categoria "alberghi" rispetto alle abitazioni private.

Gli effetti delle predette sentenze si riverberano immediatamente sui ruoli che l'ente locale ha emesso per richiedere il pagamento della Tassa, rendendo illegittima l'operata iscrizione e la relativa cartella di pagamento, notificata ai contribuenti dal concessionario per la riscossione.

Per meglio comprendere i termini della questione, occorre rammentare che il pagamento della Tarsu, delle addizionali e accessori avviene, solitamente, mediante iscrizione a ruolo del relativo carico e precisamente:

Nel primo caso - che è quello che qui interessa - il Comune provvede a iscrivere a ruolo la Tarsu che risulta dalla liquidazione delle denunce presentate, applicando alla superficie ivi dichiarata la tariffa risultante dalla deliberazione adottata dall'ente locale, con riferimento all'uso cui il locale è destinato (utenze domestiche e utenze commerciali).
Per gli anni successivi, in assenza di denuncia di variazione (in caso di conservazione delle condizioni di tassabilità, per il contribuente non sussiste obbligo annuale di presentazione della dichiarazione), l'ente locale provvede alla reiscrizione del carico tributario, applicando alla superficie dichiarata l'eventuale nuova tariffa deliberata dal Comune, senza che si renda necessaria la notifica di un avviso di accertamento.

In altre parole, il tributo liquidato per un determinato anno legittima l'ente impositore a iscrivere a ruolo per gli anni successivi il medesimo carico fiscale, determinato in base agli eventuali successivi aumenti tariffari deliberati dalla Giunta municipale, senza necessità di notificare l' avviso di accertamento, considerato che restano immutati presupposti, condizioni di tassabilità e ogni altro elemento dell'obbligazione tributaria che, quindi, si rinnova di periodo in periodo, se non intervengono nuovi elementi nella situazione di fatto.

Così definita l'attività di liquidazione che l'ente locale è chiamato annualmente a svolgere per la riscossione della Tassa sui rifiuti, è di tutta evidenza che acquista precipua rilevanza l'ulteriore attività politico-amministrativa con la quale l'ente locale - di solito annualmente - definisce e approva le nuove tariffe, trattandosi di compito particolarmente delicato e importante per i seguenti motivi:

Particolarmente rilevante è l'obbligo di motivazione imposto dall'articolo 69, in deroga al principio generale stabilito dalla legge n. 241/1990 (articolo 3, comma 2), che pur non lo prevede per gli atti normativi; per costante giurisprudenza, quindi, è da ritenersi illegittima la determinazione delle tariffe del tributo in assenza di adeguata motivazione che dia atto delle scelte e delle soluzioni adottate in conseguenza delle attività economiche interessate, nell'ottica di una tendenziale copertura dei costi del servizio (ex multis, Consiglio di Stato n. 550/1981, n. 427/1987, n. 612/1991, n. 216/1992, n. 1314/1995).

Non meno importante è il principio di correlatività tra rifiuti prodotti e tassa applicata, introdotto dall'articolo 65 del Dlgs n. 507/1993: poiché l'applicazione del criterio dell'effettività della produzione dei rifiuti si configura come derogatorio rispetto a quello presuntivo tradizionale, le istruzioni delle Finanze hanno sempre raccomandato "un'articolazione tariffaria che commisuri all'effettiva produzione di rifiuti tutti gli oneri del servizio " (circolare n. 40/1996).
La conseguenza di eventuali vizi tariffari, rilevati dall'organo di giustizia amministrativa, si riflette immediatamente sulla richiesta di pagamento della Tarsu da parte dell'ente impositore, con conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo e conseguente non debenza della tassa relativa all'applicazione della tariffa censurata.

Infine, per dovere di completezza, non è superfluo ricordare che, nonostante l'organo deliberante competente in materia non risulti espressamente indicato dal Dlgs 507/1993 (l'articolo 69 si limita, infatti, a un generico riferimento al "Comune"), a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali, attuata con il Dlgs 267/2000, ha trovato definitiva soluzione la vexata quaestio relativa all'individuazione dell'organo comunale competente ad adottare i provvedimenti di determinazione delle aliquote (tariffe) dei tributi locali.

Infatti, escludendo espressamente la materia tra quelle di attribuzione del Consiglio (l'articolo 42, secondo comma, lettera f), precisa che la competenza del Consiglio è limitata alla "istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote"), e poiché a tale previsione di segno negativo non si accompagna alcuna espressa positiva attribuzione ad altro organo della relativa competenza, viene necessariamente in soccorso il criterio di competenza residuale che, ai sensi del successivo articolo 48, attribuisce alla Giunta "tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco…". Invece, nella regione Sicilia, dotata di competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, è il Sindaco l'organo dotato di competenza residuale, come previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 7/1992 (e successive integrazioni) ed è, pertanto, a esso che va ricondotto il potere di adottare la deliberazione di variazione tariffaria.

da Fisco Oggi
Valeria Fusconi