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ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2004/2005

ART. 1

Ai sensi dell'allegato A al regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza, approvato dal Comitato dei Delegati dell'Associazione CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, ed ai sensi dell'art. 10 delle legge 414/1991, è indetto concorso per l'attribuzione di n. 100 borse di studio in favore dei figli degli associati alla Cassa Ragionieri e dei pensionati della Cassa stessa che, nell'anno scolastico ed accademico 2004/2005:

a) hanno frequentato corsi di istruzione secondaria di secondo grado, fino al penultimo anno di corso, presso istituti statali o legalmente riconosciuti (n. 35 borse di studio);

b) hanno conseguito il diploma ovvero hanno superato gli esami di maturità previsti al termine dell'ultimo anno di corsi di istruzione secondaria di secondo grado presso Istituti statali o legalmente riconosciuti (n. 35 borse di studio);

c) hanno frequentato corsi universitari, nei limiti delle relativa durata legale (n. 30 borse di studio).

Non è ammissibile la domanda da parte di già laureati per l'iscrizione ad altro corso di laurea.

ART. 2

Le borse di studio, di cui al precedente art. 1, sono erogate rispettivamente per ciascuna categoria, nei seguenti importi unitari:

a) € 1.033,00

b) € 1.550,00

c) € 2.583,00

ART. 3

Sono ammessi al concorso, di cui al presente bando, i figli dei ragionieri associati alla Cassa, in regola con la posizione contributiva,o dei titolari di pensione erogata dalla Cassa stessa, ovvero gli aventi titolo, in caso di morte dell'associato o del pensionato, alla pensione indiretta o di reversibilità, che abbiano conseguito:

a) la promozione a classe successiva, nell'ambito di corsi di istruzione secondaria di secondo grado, con la votazione media di almeno 7,50, senza essere stati ripetenti nell'anno scolastico al quale si riferisce il presente bando;

b) diploma o maturità all'ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado con la votazione di almeno 83/100, senza essere stati ripetenti nell'anno scolastico al quale il presente bando si riferisce.

Per i suddetti concorsi, dal calcolo della media, sono escluse le votazioni riportate in religione, condotta ed educazione fisica.

Per gli studenti iscritti a corsi universitari occorre l'attestazione da parte della Segreteria dell’Università che gli stessi siano in regola con il piano di studi ufficiale, o con quello individuale approvato dal Consiglio di facoltà, nonchè l'attestazione che abbiano conseguito, nell'anno accademico cui si riferisce il presente bando, una media non inferiore ai 27/30 o che, in virtù dei crediti conseguiti siano comunque in regola.

ART. 4

Costituisce requisito di partecipazione al concorso l'appartenenza a nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato, per l'anno 2004, un reddito complessivo non superiore a € 38.400,00=, incrementato di € 5.164,57 per ogni figlio a carico.

ART. 5

Il termine perentorio per l'invio delle domande corredate di tutta la documentazione, pena l'esclusione del concorso, è fissato al 30 SETTEMBRE 2005.

Le domande, devono essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Le domande pervenute successivamente a detto termine perentorio nonché le domande stesse che a tale scadenza risultino incomplete della documentazione prescritta, non saranno considerate ammissibili e, pertanto, non verranno valutate.

Qualora le domande, complete della documentazione, vengano presentate direttamente presso gli Uffici della Cassa, farà fede la data del timbro del protocollo apposto sulle domande stesse.

ART. 6

Le domande, in carta semplice, dovranno essere inviate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fara’ fede la data del timbro postale) o consegnate direttamente presso gli Uffici della Associazione CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED

ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, Via Pinciana, 35 - 00198 ROMA, e dovranno essere corredate, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti anch'essi in carta semplice:

a) certificato di stato di famiglia rilasciato in data non antecedente a tre mesi o dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta ai sensi della Legge 15/1968 – D.P.R. 20 Ottobre 1998 n. 403 – art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 446;

b) fotocopia del tesserino di codice fiscale;

c) certificato rilasciato dalla segreteria della scuola o università attestante i dati richiesti dal presente bando (votazione, giudizio, frequenza ecc.);

d) dichiarazione, con firma autenticata, dell'associato, pensionato, dell’esercente la patria potestà o la tutela sul minore beneficiario, dalla quale risulti il reddito complessivo lordo del nucleo familiare stesso, conseguito nell'anno precedente la emanazione del bando.

La domanda deve essere sottoscritta dall'esercente la patria potestà, dal tutore o curatore per i minorenni e dai diretti beneficiari se maggiorenni e capaci.

I richiedenti debbono dichiarare espressamente nella domanda di non aver beneficiato e di non beneficiare di altra borsa di studio, assegni, premi o sussidi a qualsiasi titolo e da chiunque erogati in relazione ai risultati scolastici o accademici ai quali il presente bando si riferisce.

Nel caso di richiedenti maggiorenni, gli stessi debbono dichiarare eventuali redditi personali conseguiti nell’anno 2004.

Nei confronti dei soli vincitori si darà corso alla richiesta del certificato originale rilasciato dalla Segreteria della scuola od università, ove già non precedentemente prodotto.

ART. 7

Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione provvederà, per ogni categoria di borse di studio, ad approvare la graduatoria delle domande che terrà conto dell'ammontare del reddito complessivo lordo del nucleo familiare dichiarato per l'anno precedente quello dell'emanazione del presente bando.

Le domande saranno collocate in graduatoria secondo l’ordine di precedenza inversamente proporzionale all'ammontare del reddito familiare complessivo costituente requisito per l’attribuzione delle borse di studio; a parità di reddito complessivo, sarà data precedenza all'aspirante che abbia riportato la più alta votazione di merito.

ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, tenuto conto delle domande pervenute ed accolte per ciascuna categoria di borsa di studio, può stornare, eventuali disponibilità non utilizzate da una categoria all'altra.

ART. 9

Le somme eventualmente residue dalla erogazione del beneficio di cui trattasi, erogate per qualsiasi ordine di studi, saranno ripartite secondo la graduatoria di merito degli altri ordini, se non completamente capienti per la erogazione anche in favore degli idonei.

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NOTA:AL FINE DI FALICILITARE L’UFFICIO COMPETENTE NELLA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE E DEI RELATIVI MANDATI DI PAGAMENTO, SI PREGANO GLI INTERESSATI DI VOLER CORTESEMENTE RIPORTARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE I SEGUENTI DATI:

· CODICE FISCALE DELL’ISCRITTO

· CODICE FISCALE DELLO STUDENTE

· UNO O PIU’ RECAPITI TELEFONICI (UFFICIO,CASA, CELLULARE).

- SI RAMMENTA CHE GLI STUDENTI CHE AL MOMENTO DEL PAGAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO AVRANNO RAGGIUNTO LA MAGGIORE ETA’ DOVRANNO INDICARE GLI ESTREMI DI UN PROPRIO CONTO CORRENTE (RAGIONE SOCIALE DELLA BANCA O POSTA, INDIRIZZO,ABI, CAB,CIN). NEL CASO IN CUI NON SIANO INTESTATARI DI UN PROPRIO CONTO CORRENTE, POTRANNO RICHIEDERE IL PAGAMENTO MEDIANTE ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE, PURCHÉ LO STESSO VENGA RICHIESTO CON LA SEGUENTE, TESTUALE, DICITURA:

· “Si chiede che l’eventuale pagamento della borsa di studio sia eseguito con invio di assegno circolare non trasferibile,intestato allo scrivente. Si esonera sin d’ora l’Associazione Cassa Ragionieri da ogni responsabilità in caso di smarrimento e/o furto dell’assegno che sarà inviato”.

· - PER GLI ASPIRANTI CHE NON ABBIANO ANCORA RAGGIUNTO LA MAGGIORE SARA’INVECE CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’ O LA TUTELA DELLO STUDENTE A DOVER INDICARE, PER L’EVENTUALE PAGAMENTO, IL PROPRIO CONTO CORRENTE SUL QUALE ACCREDITARE IL PAGAMENTO, OPPURE A DOVER RICHIEDERE L’ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE, MEDIANTE LA MEDESIMA FORMULA SOPRA INDICATA.