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Tratto da www.ilgazzettiere.it di Init Italia 

Agli intermediari di commercio detrazione senza Ruolo

Rassegna del 13 luglio 2005

(Massimo Cataldi) - In base all'attuale normativa (art. 19-bis 1 del Dpr 633/72), la detrazione Iva sull'acquisto di autoveicoli e carburanti spetta in misura integrale ad agenti e rappresentanti di commercio.

Relativamente a ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, infatti, la norma in questione prevede l'indetraibilità oggettiva dell'imposta pagata in sede di acquisto o importazione, ovvero di fruizione di servizi relativi ai medesimi beni, salvo che per agenti e rappresentanti di commercio.

Di recente è stato posto il problema se la detrazione sia vincolata all'obbligo di iscrizione al ruolo agenti e rappresentanti delle Camere di commercio. Alla luce della direttiva Cee 86/653, avallata anche da numerose sentenze della Corte Ue, si è dovuto prendere atto dell'illegittimità per contrasto con la direttiva europea, della legge 204/05 (che disciplina l'attività di agente e rappresentante) nella parte in cui prevede e sanziona l'obbligo di iscrizione a ruolo.

Molte Cdc ne hanno preso atto e iscrivono agenti e rappresentanti al Registro imprese anche in assenza di iscrizione a ruolo. A questo punto si può sostenere, nonostante orientamenti giurisprudenziali interni di segno opposto, che la detrazione ex art. 19-bis spetta anche senza iscrizione.

Il Sole-24 Ore - 13 luglio 2005, pag. 25 - Agli agenti di commercio detrazione senza Ruolo - Luigi Gualerzi, Gian Paolo Tosoni