ALPE
Associazione Liberi Professionisti Europei
Modalità
di corresponsione dei compensi di cui all'art. 3, comma 3-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Decreto 13 luglio 2005 del Ministro dell'Economia e delle Finanze
Testo:
Il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'art. 2, comma 61, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, prevede all'art.3, comma 3 ter, a favore dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, la corresponsione di un compenso a carico del bilancio dello Stato di euro 0,50 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel.
Con decreto del 13 luglio 2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2005, sono state definite le modalita' di corresponsione del citato compenso. In particolare, l'art. 1 del predetto decreto stabilisce che:
Il medesimo decreto, all'art. 2, ha disciplinato la fase transitoria prevedendo, in relazione ai compensi spettanti per le dichiarazioni elaborate e trasmesse nel corso dell'anno 2004, che l'Agenzia delle Entrate comunichera' ai soggetti interessati, entro il 17 settembre 2005, il numero delle dichiarazioni per le quali spetta il compenso ed il relativo ammontare complessivo.
Restano invariati i termini previsti dall'art. 1 sopracitato per l'emissione della fattura ed il relativo pagamento.
Quanto sopra premesso, ai
fini della puntuale applicazione della predetta normativa, si riportano
le indicazioni fornite dal Dipartimento per le Politiche Fiscali, con nota
n. 7049 del 3 agosto
A) Definizione degli intermediari interessati
Gli intermediari destinatari del compenso devono essere individuati nei soggetti dettagliatamente indicati nel comma 3 dell'art. 3 del DPR n. 322 del 1998, ivi compresi i Caf ancorche' tali soggetti gia' percepiscano, per le dichiarazioni inviate, un compenso ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Pertanto il compenso di euro 0,50 spetta:
B) Dichiarazioni per le quali spetta il compenso
Il compenso spetta per la trasmissione delle sole "dichiarazioni", con esclusione quindi di ogni altra tipologia di comunicazione, aventi contestualmente i seguenti requisiti:
1. dichiarazioni
annuali;
2.
trasmissione mediante il servizio Entratel;
3.
comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di avvenuto ricevimento della dichiarazione.
La mancanza anche di una sola delle predette condizioni esclude il pagamento del compenso.
Non rientrano, pertanto, nel novero delle dichiarazioni che originano il compenso:
Di conseguenza, in conformita' alle specifiche indicazioni del Dipartimento per le Politiche Fiscali, nei casi di seguito elencati si adotteranno i seguenti criteri per l'individuazione delle dichiarazioni per le quali spetta il compenso.
Modello 730 congiunto:
spetta un unico
compenso di
Modello 770 ordinario:
il compenso spetta
laddove il 770 sia stato inviato separatamente. Nel caso in cui il 770 sia
stato inviato unitamente al Mod. UNICO, trattandosi di un'unica trasmissione
telematica, spetta un solo compenso.
Modello 770 semplificato:
nel caso in cui
sia stato trasmesso separatamente da professionisti diversi, il compenso
di euro 0,50 dovra' essere suddiviso tra i professionisti che hanno inviato
parti del modello.
Trasmissione della dichiarazione
oltre i termini normali di presentazione:
il compenso spetta
anche per la dichiarazione trasmessa oltre i termini atteso che, per il
diritto al compenso, la norma richiede che la trasmissione della dichiarazione
annuale sia avvenuta e che sia stata rilasciata la relativa comunicazione
di ricezione, senza alcun riferimento al periodo d'imposta oggetto della
dichiarazione.
Si rammenta, infine, che, come espressamente previsto dall'art. 2, comma 61, della legge n. 350 del 2003, detto compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.